Riforma costituzionale: iniziativa, procedura semplice e aggravata, ruolo del Parlamento e referendum
III. L'iniziativa di riforma
L'iniziativa si riferisce alle disposizioni dell'art. 166 e agli artt. 87.1 e 87.2 in materia di iniziativa legislativa. In conformità a tale rinvio, sono previste le seguenti fonti per proporre un emendamento costituzionale: il Governo, il Congresso dei Deputati, il Senato e le assemblee legislative delle Comunità autonome. Sono escluse altre forme di iniziativa legislativa relative alla riforma costituzionale, ipotesi supportata dalla Costituzione.
L'iniziativa si concreta in un progetto articolato di riforma, approvato dal Consiglio dei Ministri, che viene sottoposto al Congresso accompagnato da una relazione e dai necessari documenti di supporto.
Modalità di iniziativa per ciascun soggetto
- Congresso dei Deputati: