Regolamento Esecutivo e Mezzi di Prova nel Contenzioso Giudiziario
Mandati e Atti Ufficiali
Atti e uffici che non possono essere eseguiti in loco tramite impulso interno sono affidati al Presidente del Consiglio più vicino al luogo in cui devono essere praticati. In assenza di trattati o convenzioni, seguendo le regole, gli atti saranno trasmessi attraverso i canali diplomatici, al luogo di residenza dell'autorità appropriata. Le firme non devono essere legalizzate.
Il Consiglio emette il Mandato e gli atti, un giorno dopo l'ordine. I Mandati e gli atti devono essere promossi entro 72 ore dal ricevimento e devono essere notificati o comunicati entro 5 giorni lavorativi. Quando l'esecuzione di un mandato ritarda, questo verrà richiamato dalla sede o su richiesta. Se il ritardo continua, l'autore ne informa...