Contratto d'appalto: rischio, responsabilità decennale e subappalto
Riassunto
Il testo spiega il contratto d'appalto, illustrando chi è l'appaltatore e il committente e come si ripartisce il rischio in caso di distruzione dell'opera prima della consegna secondo gli artt. 1589 e 1590 c.c. Vengono trattate la responsabilità decennale per vizi, il rapporto con la vendita a terzi e l'azione diretta del subappaltatore ai sensi dell'art. 1597 c.c.
Punti chiave
- Nell'appalto l'appaltatore esegue un'opera o un servizio in cambio di un prezzo pagato dal committente.
- Se l'opera perisce prima della consegna per causa non imputabile all'appaltatore, l'obbligazione si estingue per sopravvenuta impossibilità.
- Art. 1589 c.c.: se l'appaltatore fornisce il materiale, sopporta la perdita dell'opera, salvo mora del committente nella ricezione.
- Art. 1590 c.c.: se fornisce solo manodopera, non può chiedere indennità, salvo mora del committente o scarsa qualità dei materiali forniti dal committente, da segnalare tempestivamente.
- La responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera è decennale.
- L'azione diretta del subappaltatore contro il committente è limitata al debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda (art. 1597 c.c.).
Il Contratto d'Appalto: Aspetti Fondamentali
Il contratto d'appalto impegna alla realizzazione di un'opera o di un servizio in cambio di un prezzo che il committente è obbligato a pagare.
L'opera, in senso lato, può essere un lavoro fisico o ogni attività che si impegna a un risultato. In questo contesto, ci si riferisce specificamente a un'opera determinata.
L'appaltatore è il contraente che esegue l'opera, mentre il committente è il proprietario dell'opera.
Rischio Contrattuale nell'Appalto
Ipotesi: L'appaltatore esegue un'opera e, prima che sia consegnata, questa viene distrutta per una causa non imputabile all'appaltatore. In questo caso, l'obbligazione si estingue per sopravvenuta impossibilità. L'estinzione dell'obbligo dell'appaltatore comporta l'estinzione dell'obbligo del committente.
Normativa di Riferimento: Codice Civile
- Art. 1589 c.c. Se la persona che ha assunto l'opera è tenuta a fornire il materiale, deve sopportare la perdita in caso di distruzione dell'opera prima della consegna, a meno che non vi sia stata mora nella ricezione da parte del committente.
- Art. 1590 c.c. Se è stato tenuto a fornire solo la propria manodopera o la propria industria, non può rivendicare alcuna indennità se l'opera è distrutta prima della consegna, a meno che non vi sia stata mora nella ricezione, o che la distruzione sia derivata dalla scarsa qualità dei materiali, purché abbia tempestivamente avvertito di ciò il committente.
Secondo questi articoli, vi sono due eccezioni che non estinguono l'obbligo del committente:
- Il committente è in mora, ovvero si rifiuta ingiustificatamente di ricevere l'opera.
- L'appaltatore esegue un'opera con materiali scadenti forniti dal committente. In questo caso, l'appaltatore deve comunicare al committente la scarsa qualità dei materiali.
Vizi e Difetti dell'Opera: Responsabilità Decennale
La perdita o il deterioramento dell'opera per vizi si riferisce a vizi o difetti che si manifestano successivamente alla consegna.
È responsabilità dell'appaltatore se l'opera viene distrutta da vizi riscontrati e imputabili all'appaltatore.
La responsabilità dell'appaltatore è decennale.
Vendita dell'Opera a Terzi
Se il proprietario dell'opera la vende a terzi, si avrebbe un contratto che va oltre la semplice compravendita. Poiché il contratto di compravendita ha un termine di prescrizione di 6 mesi, mentre la responsabilità per vizi dell'opera è decennale, quest'ultima prolunga il termine del contratto di compravendita a 10 anni, con una responsabilità solidale e diversa, qualora l'appaltatore sia responsabile nei confronti dell'acquirente.
Il Subappalto e l'Azione Diretta
Il subappalto si verifica quando l'appaltatore incarica terzi di eseguire l'opera, ed è quest'ultimo a svolgere il lavoro.
Azione Diretta del Subappaltatore
Art. 1597 c.c. Coloro che hanno dato la loro opera o fornito materiali per l'esecuzione di un'opera appaltata, non hanno azione contro il committente se non nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda.
Si presenta un'azione diretta del subappaltatore contro il committente dell'opera, anche se non esiste un rapporto giuridico diretto tra loro. Essa si verifica quando il subappaltatore è creditore dell'appaltatore.
In questo caso, il subappaltatore esercita un proprio diritto e quanto dovuto non entra nel patrimonio dell'appaltatore.
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PDF Word HTMLDomande frequenti
Cosa succede se l'opera viene distrutta prima della consegna?
Se la distruzione non è imputabile all'appaltatore, l'obbligazione si estingue per sopravvenuta impossibilità e si estingue anche l'obbligo del committente. Fanno eccezione la mora del committente e i materiali scadenti da lui forniti, come previsto dagli artt. 1589 e 1590 c.c.
Qual è la durata della responsabilità dell'appaltatore per vizi?
Secondo il testo, la responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera è decennale. Riguarda vizi e difetti che si manifestano dopo la consegna.
Il subappaltatore può agire direttamente contro il committente?
Sì, il testo indica un'azione diretta del subappaltatore contro il committente, pur in assenza di un rapporto giuridico diretto tra loro. Essa però non va oltre il debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda, ai sensi dell'art. 1597 c.c.
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