Il Mutuo e l'Adempimento delle Obbligazioni nel Diritto Romano

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1. Il Mutuo

Il mutuo è un vero e proprio contratto, appartenente al diritto unilaterale. Attraverso questo contratto, una persona chiamata mutuatario riceve da un'altra, il mutuante (o prestatore), una certa somma di denaro o altre cose fungibili, con l'obbligo di restituire la stessa quantità del medesimo genere e qualità.

  • Si tratta di un contratto reale perché si perfeziona con la consegna della cosa (traditio).
  • È un contratto unilaterale, poiché sorge un'obbligazione per una sola parte, il mutuatario, che deve restituire quanto ricevuto entro il termine stabilito. La funzione economico-sociale del mutuo è quella di un prestito di consumo.
  • Nel diritto era considerato di stretto diritto (stricti iuris), protetto dalle seguenti azioni:
    • L'actio certae creditae pecuniae, quando l'oggetto era una somma di denaro.
    • La condictio triticaria, quando si trattava della consegna di altre cose fungibili. L'origine storica del mutuo sembra risiedere nel prestito di denaro.

Soggetti del Mutuo

  • Il mutuante è la persona che dispone del denaro o dei beni di consumo.
  • Il mutuatario è la persona che riceve il prestito.

Per produrre il trasferimento della proprietà di tali beni, è necessario che il mutuante abbia sia la capacità sia il potere di disposizione. Il Senatoconsulto Macedoniano proibì la concessione di mutui ai filiusfamilias, stabilendo che non fossero obbligati a restituire quanto ricevuto, nemmeno dopo la morte del pater familias. Questa misura mirava a proteggere il padre di famiglia; secondo la tradizione, un tale Macedo, filiusfamilias, uccise il proprio padre per ereditarne i beni e pagare i debiti contratti.

Nonostante il divieto, se il filiusfamilias pagava spontaneamente il debito, non poteva richiederne la restituzione adducendo il pagamento indebito, poiché il pagamento estingueva un'obbligazione naturale.

Elementi Reali ed Effetti

Gli elementi reali sono il denaro o le cose fungibili. La proprietà di questi beni passa al mutuatario con la consegna. L'elemento essenziale è la datio (consegna) dei beni o del denaro, accompagnata dall'accordo tra le parti volto alla restituzione di quanto prestato.

Poiché il mutuo trasferisce la proprietà, sorge l'obbligo per il mutuatario di rimborsare un importo pari a quello ricevuto, dello stesso tipo e qualità. Il mutuo è un contratto gratuito, il che significa che, di per sé, non permette l'addebito di interessi (usurae), i quali richiedevano una specifica stipulatio a parte.

2. Il Pagamento: Concetto e Requisiti

Concetto: Il pagamento, o solutio, è il modo naturale di estinguere l'obbligazione, eseguendo la prestazione promessa o dovuta.

Negli obblighi aventi per oggetto:

  • Un dare: si parla propriamente di solutio o pagamento. L'oggetto può essere determinato o indeterminato.
  • Un facere: si parla di satisfactio. L'oggetto è spesso un risultato determinato in anticipo.

Con il tempo, i termini solutio e satisfactio sono stati usati in modo intercambiabile.

Requisiti Soggettivi

Chi può effettuare il pagamento:

Normalmente il debitore, ma può farlo anche un terzo, persino contro la volontà del debitore stesso. Tuttavia, esistono obbligazioni che, per loro natura (intuitu personae), possono essere adempiute solo personalmente dal debitore.

A chi deve essere effettuato il pagamento:

  • Al creditore o al suo rappresentante legale (es. tutor).
  • Al rappresentante volontario (es. procurator).
  • Ad altre persone designate specificamente, come:
    • 1. L'adiectus solutionis causa: nasce da una stipulatio tra debitore e creditore. Il debitore può scegliere di pagare al creditore o all'adiectus, liberandosi in entrambi i casi. L'adiectus riceve il pagamento ma non ha il diritto di pretenderlo giudizialmente.
    • 2. L'adstipulator: un secondo creditore che stipula lo stesso credito del primo. A differenza dell'adiectus, l'adstipulator può richiedere il pagamento e agire in giudizio.

Luogo e Tempo del Pagamento

  • Luogo: Se concordato, il pagamento va eseguito nel luogo convenuto. In mancanza di accordo, si esegue presso il domicilio del debitore. Se l'oggetto è un immobile, nel luogo in cui si trova; se è un mobile, dove si trovava al momento del sorgere dell'obbligazione.
  • Tempo: Se è fissato un termine, il debitore deve rispettarlo (ma può pagare anche prima della scadenza). Se non c'è un termine, il creditore può richiedere la prestazione in qualsiasi momento, previa interpellatio (costituzione in mora).

Oggetto del Pagamento

  • Il debitore deve eseguire l'esatta prestazione dovuta. Se il creditore accetta una prestazione diversa, si parla di datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento). Sull'estinzione dell'obbligo in questo caso vi fu una disputa:
    • Per i Sabiniani, l'obbligazione si estingueva ipso iure (automaticamente).
    • Per i Proculeiani, l'obbligazione non si estingueva automaticamente, ma il debitore poteva opporre l'exceptio doli in tribunale. Prevalse la tesi sabiniana.
  • Il pagamento deve essere integrale; il creditore non può essere costretto a ricevere pagamenti parziali.
  • Esistono eccezioni come il beneficium competentiae, che permette ad alcuni debitori di pagare solo nei limiti delle proprie possibilità economiche.
  • Il pactum ut minus solvatur è un accordo tra eredi e creditori del defunto per pagare una percentuale minore dei debiti, evitando così che l'eredità sia eccessivamente gravata e venga rifiutata.

Imputazione dei Pagamenti

Quando un debitore ha più debiti verso lo stesso creditore e il pagamento non copre tutto, si applicano queste regole:

  1. Il debitore sceglie quale debito estinguere.
  2. Se il debitore non sceglie, decide il creditore.
  3. In mancanza di scelta, si seguono criteri legali:
    • Prima gli interessi, poi il capitale.
    • I crediti scaduti prima di quelli non scaduti.
    • I crediti più antichi prima dei più recenti.
    • I debiti più onerosi (più gravosi per il debitore).
    • In ultima istanza, il pagamento è imputato in proporzione ai vari debiti.

Voci correlate: