Obblighi del Vettore e Funzioni della Polizza di Carico (B/L)
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Obblighi del Vettore nel Trasporto Marittimo
Gli obblighi del vettore sono definiti come segue:
- Carico: La custodia e la cura del carico vengono effettuate dal capitano, che rappresenta il vettore a tale scopo.
- Custodia: L'obbligo di custodia deve essere rispettato direttamente o tramite la dotazione di bordo (corretto caricamento, scarico, stivaggio e consegna).
- Trasporti: Il comandante deve prevedere le entrate parziali dei beni, l'estensione della polizza di carico (B/L) e i relativi documenti necessari.
Definizione Giuridica della Polizza di Carico (Art. 977 C.C.)
La polizza di carico è un documento che dimostra l'esistenza di un accordo di trasporto marittimo, attesta che il vettore ha preso in carico le merci ed è obbligato a consegnarle, dietro presentazione del documento, a una determinata persona o al suo ordine.
Valore Probatorio della Polizza di Carico
La B/L costituisce presunzione, salvo prova contraria, che il vettore abbia preso in carico le merci come descritto. Tale prova contraria non è ammessa nei confronti del vettore se la B/L è stata trasferita a terzi, incluso un destinatario in buona fede che ha agito in conformità con la descrizione contenuta nel documento (valore di titolo rappresentativo).
Clausole Tipiche della Polizza di Carico (B/L)
Ai sensi della Sezione 1015, le clausole proprie della polizza di carico includono:
- 1. Carattere generale della merce, marche di identificazione, dichiarazione di pericolosità (se applicabile), numero dei colli e peso o quantità.
- 2. Stato apparente della merce.
- 3. Nome e sede principale del trasportatore.
- 4. Nome del mittente.
- 5. Nome del destinatario (se indicato dal caricatore).
- 6. Porto di carico e data di presa in consegna.
- 7. Porto di scarico, in base al contratto di trasporto.
- 8. Numero di originali della polizza di carico emessi.
- 9. Luogo di emissione della polizza.
- 10. Firma del vettore o di chi agisce per suo conto.
- 11. Nolo (Freight), se dovuto dal destinatario.
- 12. Dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1039.
- 13. Dichiarazione relativa al trasporto delle merci sul ponte.
- 14. Data o periodo di consegna al porto di scarico, se concordato.
- 15. Limiti massimi di responsabilità concordati, a norma dell'articolo 997.