Principi Fondamentali del Diritto Penale: Fatto, Offensività, Colpevolezza e Umanità della Pena
ARTICOLO 8
Principio di Fatto
La legge penale punisce solo i fatti, cioè, è estranea al pensiero ("nemo patitur poenam cogitationis" / il pensiero non commette crimini). Questo principio deriva anche che il soggetto non è punito per il suo modo di essere, il suo modo di vita, ma il diritto penale interviene solo quando il trasgressore manifesta con eventi esterni la sua volontà di ledere un bene giuridico ("iter criminis"). Gli atti preparatori sono punibili solo a volte, a volte no. Se il soggetto si limita a pensarci, ma non manifesta un crimine, non può essere punito. Né si può punire, come abbiamo detto, a proposito del modo di vita: se non hai commesso un crimine, il diritto penale non interviene. Diverso è il "diritto penale d'autore"