Evoluzione dello Ius Commune e Origini del Diritto Europeo
Punto 5: La formazione dello ius commune e il sorgere delle università. Il Mos Italicus
Diritto di formazione comune
La dottrina giuridica dei secoli XV, XVI e XVII è più esatta per descrivere il diritto comune, perché ne evidenzia la caratteristica principale:
- Unifica le varie fonti di diritto: diritto giustinianeo, diritto canonico e diritti locali.
- Rappresenta un singolo oggetto (o comune) di ogni discorso giuridico europeo.
- I metodi e gli stili applicati a questo oggetto unico costituiscono un ragionamento comune.
- Questi metodi e stili erano costituiti da un'identica formazione giuridica in tutta Europa.
- Sono stati tramandati da una letteratura scritta in un linguaggio universale: il latino.
L'unificazione dei sistemi giuridici, che permette un discorso giuridico comune e promuove le tendenze unificanti nel diritto legislativo e giudiziario, pone le basi per lo ius commune.
D'ora in poi, il diritto comune è un fenomeno più dottrinale che legislativo. Questo fatto diventa evidente quando, dal tardo Medioevo, si crea una sorta di prassi dottrinale che diventa cruciale nel guidare la giurisprudenza. Poiché il diritto romano è stato la base per la formazione di avvocati e giudici, ed è stato il diritto trasmesso dalla dottrina corrente e accettato dai tribunali, si stava formando una pratica dottrinale e giudiziaria. Questa, talvolta in contrasto con il diritto scritto, era dotata di reali iuris pareri (sentiti come vincolanti).
5.1. Fattori di unificazione europea dei diritti
5.1.1. La tradizione romana
5.1.1.1. Diritto romano classico, diritto romano bizantino e diritto volgare
Tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C., l'Impero Romano si diffuse in tutto il sud Europa, in alcune zone del nord e del sud della Gallia, nell'area balcanica, in Inghilterra, in Grecia e in Asia Minore.
Il diritto ha conosciuto un periodo d'oro, basato su:
- Poche leggi: la Legge delle Dodici Tavole e le leggi elettorali approvate nell'ultimo periodo della Repubblica (a.C.).
- Le azioni: venivano concesse per garantire determinati diritti.
Il Pretore, un magistrato incaricato di amministrare la giustizia nelle cause civili, sviluppò un'azione più ampia e gestibile sulla base dell'indagine sulle circostanze di ogni caso. Grazie alla sua capacità creativa, egli utilizzò mezzi che permettevano un trattamento giuridico appropriato.
Dal lavoro dedicato a espandere e perfezionare l'arcaico "diritto dei cittadini" (ius civile), si creò il cosiddetto diritto dei magistrati (ius honorarium):
- Inizialmente: i magistrati usarono i loro poteri di giudici per dare ordini alle parti, modificando i fatti al fine di escludere l'applicazione di una norma standard o attivare un'applicazione della giustizia più adeguata al caso specifico.
- Successivamente: il magistrato ebbe la possibilità di creare azioni non previste dalla legge. Ogni azione era definita da una formula.