Teoria dell'Azione e Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche
Punto 2.
2.1. La teoria dell'azione (I tipo, l'obiettivo)
2.1.1. Caratteristiche penali rilevanti e le ipotesi della "assenza di azione" penalmente rilevante in un comportamento.
La condotta penalmente rilevante (azione o omissione) è configurabile solo se intenzionale o colposa (artt. 5 e 10 CP) e, di conseguenza, volontaria (in ossequio al principio di colpevolezza). Il diritto penale non può esercitare il suo ruolo motivante contro comportamenti non volontari. Pertanto, deve essere esclusa la relativa condotta criminale (attiva o omissiva) laddove non sia presente alcun elemento su base volontaria.
Le ipotesi classiche di assenza di azione o comportamento penalmente rilevante sono:
- 1) Forza irresistibile: di carattere invincibile, tale da escludere la volontà (vis absoluta) o derivante da una minaccia esterna.
- 2) Movimenti riflessi: distinti dagli atti impulsivi, consistono in reazioni a stimoli esterni che non passano attraverso la volontà cosciente.
- 3) Stati di incoscienza: come sonnolenza, vertigini, narcosi o estasi letargica.
Chi pone un altro in una di queste situazioni può rispondere penalmente per il reato commesso. Se un soggetto si pone volontariamente in tale situazione, può essere ritenuto penalmente responsabile in forza della dottrina dell'actio libera in causa.
2.1.2. Oggetto del comportamento tipico: il ricorso per conto di un'altra azione e le persone giuridiche.
A) Soggetto attivo: colui che pone in essere il comportamento tipico o contribuisce alla sua commissione. La regola dell'"agire per conto di altri" (ex art. 31 CP) non serve a traslare la responsabilità penale da una persona a un'altra, poiché il principio di personalità della responsabilità penale impedisce che un individuo risponda della condotta criminale di un altro.
La funzione di questa regola è, al contrario, permettere che coloro che hanno posto in essere il comportamento tipico possano essere ritenuti penalmente responsabili per il reato specifico, anche se non possiedono le qualità soggettive richieste, purché agiscano per conto di chi possiede tali requisiti. Esempio: il manager aziendale che froda l'imposta sulle società non sarebbe tecnicamente responsabile (poiché il requisito è richiesto dall'art. 305 CP), ma può diventarlo attraverso il meccanismo del reato speciale di cui all'art. 31 CP.
L'atto delle persone giuridiche: il Codice Penale non prevede una prestazione diretta delle persone giuridiche, ma la possibilità di rispondere per il reato commesso da chi agisce per il loro beneficio, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 31 bis CP:
- Che l'autore sia un rappresentante della persona giuridica che agisce per suo conto o nell'interesse della stessa (trasferimento di responsabilità).
- Che il colpevole sia sotto l'autorità dei soggetti sopra citati e possa commettere il reato per conto della persona giuridica a causa del mancato esercizio di un adeguato controllo (responsabilità per difetto di organizzazione).
Il Codice fornisce un elenco limitato di reati per i quali le persone giuridiche possono rispondere.
B) Soggetto passivo: il legittimo proprietario dei beni colpiti dal reato o il titolare dell'interesse offeso dal reato.