Fondamenti e Struttura delle Società per Azioni
1. Definizione di Società per Azioni
La società per azioni è un ente che opera sotto una denominazione sociale ed è composto da soci la cui responsabilità è limitata al pagamento delle azioni sottoscritte. Gli elementi costitutivi fondamentali sono il capitale sociale e la pluralità dei soci.
2. Requisiti per la Costituzione
Il sistema giuridico richiede i seguenti adempimenti per la fondazione:
- Sottoscrizione del capitale sociale.
- Definizione del numero, del valore nominale e della natura delle azioni.
- Determinazione della forma e dei termini di pagamento dei dividendi.
- Definizione della partecipazione agli utili concessa ai fondatori.
- Nomina di uno o più commissari (organo di controllo).
- Definizione dei poteri dell'Assemblea generale, dei diritti di voto e di eventuali limitazioni.
3. Capitale Sociale e Titoli
Il capitale sociale è rappresentato da:
- Azioni: titoli nominativi che attestano la qualità di socio e i relativi diritti.
- Divieto di acquisto di azioni proprie: norma a tutela dell'integrità del capitale.
- Altri titoli e strumenti finanziari: obbligazioni, certificati provvisori, azioni di godimento, warrant e certificati azionari.
4. Organi della Società
- Organo Supremo: Assemblea Generale degli azionisti, che riconosce e conferma tutti gli atti e le operazioni sociali.
- Organo di Rappresentanza: L'organo di governo, limitato dalla legge o dallo statuto.
- Organo di Controllo: Il commissario o il collegio dei commissari.
5. Forme di Costituzione
- Atto Pubblico: Costituzione davanti a un notaio, unico metodo legale per la formazione della società.
- Pubblica Sottoscrizione: Procedura che prevede la redazione di progetti e la raccolta di contributi futuri entro un anno.
6. Assemblea degli Azionisti
- Tipologie: Ordinaria (annuale), Straordinaria (questioni di rilievo), Mista, Speciale.
- Tutela: Possibilità di impugnare le delibere per nullità o opposizione entro 15 giorni dalla chiusura dell'assemblea.
7. Riunioni e Quorum
Le riunioni devono rispettare requisiti specifici:
- Pubblicità: Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- Quorum Costitutivo: Presenza minima richiesta (solitamente la metà del capitale).
- Quorum Deliberativo: Maggioranza dei voti presenti.
8. Organismi di Gestione
- Consiglio di Amministrazione: Gestione collegiale con funzioni operative e responsabilità definite.
- Amministratore Unico: Gestione accentrata con potere decisionale diretto.
9. Autorità di Vigilanza
Il controllo può essere collegiale o individuale:
- Caratteristiche: Carica temporanea, revocabile e retribuita.
- Compiti: Vigilanza sulle operazioni, esame dei libri contabili e richiesta di saldi mensili.
- Responsabilità: Responsabilità individuale verso la società per l'adempimento degli obblighi.
10. Natura degli Azionisti
- Diritti:
- Corporativi: Voto, usufrutto, pegno, partecipazione alle assemblee.
- Patrimoniali: Partecipazione agli utili e alla quota di liquidazione.
- Obblighi:
- Economici: Versamento del contributo promesso.
- Extrapatrimoniali: Obbligo di astensione dal voto in caso di conflitto di interessi.