Il Refrendo Reale e la Successione alla Corona Spagnola

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IV. Il Refrendo Reale

1. Concetto

Istituzione attraverso la quale il titolare di un organo dello Stato si assume la responsabilità di un atto compiuto dal Capo dello Stato.

2. Significato

Originario del Medioevo e dell'Antico Regime, il refrendo era una formalità che attestava un atto del re. Nel regime parlamentare, assume il significato di limite materiale al potere reale, comportando lo spostamento della responsabilità dal re ai ministri che controfirmano le sue azioni. Il Capo dello Stato non risponde del contenuto dell'atto, ma la responsabilità ricade su chi ne avalla la legittimità costituzionale.

3. Elementi

3.1. Elementi soggettivi

  • Il contribuente o avallato: La persona le cui azioni sono oggetto di refrendo, ovvero il Capo dello Stato (il Re).
  • Soggetto attivo (chi approva):
    • Presidente del Governo: Approva leggi, regolamenti, trattati internazionali, nomine e scioglimento delle Cortes.
    • Ministri competenti: Avallano le azioni del re per le materie di loro competenza.
    • Presidente del Congresso dei Deputati: Approva la designazione del Presidente del Governo e lo scioglimento del Parlamento.

3.2. Elementi oggettivi

Sono oggetto di refrendo tutti gli atti del Re previsti dall'art. 65 della Costituzione, con le dovute eccezioni.

3.3. Elementi formali

  • Firma: Firma autografa del Re accompagnata dalla controfirma del soggetto responsabile.
  • Visto: Presenza del Presidente del Governo o del ministro competente che si assume la responsabilità dell'atto.

4. Effetti

  • Validità: La mancanza di refrendo comporta la nullità assoluta dell'atto.
  • Responsabilità:
    • Politica: Ai sensi dell'art. 108 CE, il soggetto che controfirma risponde del contenuto dell'atto.
    • Legale: Responsabilità per atti in cui il contenuto non è stato plasmato dalla volontà del soggetto che avalla.

V. Successione alla Corona

La Costituzione stabilisce una monarchia ereditaria basata sulla tradizione storica. Le regole di successione (art. 57 CE) seguono l'ordine di primogenitura e rappresentanza:

  • Primogenitura: Preferenza per il primo nato e i suoi discendenti.
  • Linee: Preferenza per la linea più vicina rispetto a quella più remota.
  • Grado: Preferenza per il grado più vicino.
  • Sesso: A parità di grado, preferenza per l'uomo sulla donna (salvo il principio di uguaglianza dell'art. 14).
  • Età: A parità di sesso, preferenza per la persona più anziana.

In caso di estinzione di tutte le linee, le Cortes provvederanno alla successione. Il Re deve prestare giuramento davanti alle Cortes (art. 61.1 CE).

VI. La Reggenza e la Tutela Reale

La Reggenza è l'istituzione che supplisce alle funzioni del Re in caso di minore età o inabilità fisica/mentale riconosciuta dal Parlamento. Può essere individuale o collegiale.

  • Requisiti: Il reggente deve essere spagnolo e maggiorenne.
  • Tutela: La tutela del Re minore spetta alla persona nominata nel testamento dal defunto Re, o in mancanza, al genitore vedovo, o infine nominata dai giudici. Le cariche di Reggente e tutore sono incompatibili, salvo per i genitori o ascendenti diretti.

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