Divieto dell'uso della forza nel diritto internazionale: principi e norme

Inviato da Comunità Wikiteka e classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 3,83 KB

Principio del divieto della minaccia e dell'uso della forza

Ai sensi dell'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite: "I membri dell'Organizzazione devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite."

Fondamenti teorici e giuridici

  • È un principio fondamentale la cui violazione compromette l'ordine della società internazionale.
  • Costituisce un obbligo di non fare: gli Stati non possono minacciare né utilizzare la forza (mantenimento dello status quo).
  • Si distingue tra "conflitto" (uso della forza, polizia) e "controversie" o "contestazioni" (assenza di uso della forza).
  • Hans Kelsen: distingue tra legge morale e legge statutaria, sostenendo che l'ordine morale è garantito dalla forza coercitiva dello Stato.
  • Carl Olivecrona e Norberto Bobbio: definiscono la legge come un ordine normativo. Sostengono che il diritto sostituisce l'uso della forza individuale; maggiore è il ruolo dei giudici, minore è il ricorso alla forza privata.

Evoluzione storica: dallo Jus ad Bellum al diritto moderno

Iustum Bellum

Istituzione medioevale che limitava l'uso della forza stabilendo requisiti per la "guerra giusta":

  • Dichiarazione di guerra ammessa solo in risposta a un assalto.
  • Necessità di un'autorità competente per dichiarare guerra.

Classificazioni del diritto internazionale

  • Jus Ad Bellum: disciplina le condizioni di liceità per dichiarare guerra.
  • Jus In Bello: diritto internazionale umanitario che regola la condotta durante i conflitti armati (es. Croce Rossa).

Le Conferenze dell'Aia (1899 e 1907)

Prime conferenze volte a organizzare la comunità internazionale tramite accordi ad hoc, gettando le basi per la Società delle Nazioni e l'ONU:

  • Codificazione dei diritti della pace (soluzione pacifica delle controversie), della guerra e della neutralità.
  • Istituzione della Corte permanente di arbitrato.
  • Dottrina Drago-Porter (1907): divieto di ricorrere alla forza per il recupero di debiti pubblici.

Patti e trattati del XX secolo

  • Patto della Società delle Nazioni (1919): introduceva un meccanismo di "raffreddamento" con un termine perentorio di tre mesi per risolvere le controversie. Il fallimento fu dovuto principalmente al diritto di veto dei membri.
  • Patto Briand-Kellogg (1928): primo trattato a vietare l'uso della forza in termini generali, in un contesto segnato dalla crisi economica globale.

La Carta delle Nazioni Unite (1945)

Il sistema attuale vieta sia la minaccia (coercizione, ultimatum) che l'uso della forza, salvo due eccezioni:

  • Uso istituzionale della forza: l'ONU può intervenire contro uno Stato che non rispetta trattati o convenzioni.
  • Autodifesa (Art. 51): l'uso della forza è lecito in risposta a un attacco armato, rispettando i seguenti requisiti:
    • Necessità: deve esserci un attacco armato o un'aggressione preesistente.
    • Tempestività: l'uso della forza deve seguire l'aggressione.
    • Proporzionalità: la risposta deve essere proporzionata all'attacco subito.
    • Provvisorietà: l'azione dura fino all'intervento del Consiglio di Sicurezza.
    • Continuità: deve esserci un legame diretto tra aggressione e difesa; le rappresaglie militari sono severamente proibite.