Disciplina del Silenzio Amministrativo e Invalidità Contrattuale
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Articolo 43. Silenzio assenso su istanza di parte.
1. Nell'ambito di un procedimento avviato su istanza di parte, se il termine per la conclusione è scaduto senza che sia stata comunicata una decisione espressa, l'interessato può far valere l'assenso o il rigetto implicito, se del caso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare una risoluzione espressa ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. Gli interessati possono far valere l'assenso dell'Amministrazione sulle loro istanze in tutti i casi, salvo che la legge o un regolamento comunitario disponga diversamente. Sono escluse da questa disposizione le procedure per l'esercizio del diritto di petizione, di cui all'articolo 29 della Costituzione, quelle la cui accoglimento