Disciplina Giuridica del Peculato e della Distrazione di Fondi Pubblici (Art. 432-433)
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Il Peculato e la Distrazione di Fondi Pubblici
Il presente documento esamina le disposizioni relative all'appropriazione indebita e alla distrazione di fondi pubblici, come delineate negli articoli 432 e 433 del Codice Penale (CP).
1) Appropriazione Indebita di Fondi Pubblici (Peculato)
Art. 432, comma 1: Tipo Base del Reato
L'Art. 432, comma 1, definisce il tipo base di reato, che prevede lo stesso trattamento sanzionatorio per chi sottrae entrate pubbliche o beni di cui il pubblico ufficiale ha la responsabilità in ragione delle sue funzioni. Questo reato si distingue dall'appropriazione indebita passiva (o peculato passivo) per il fatto che il pubblico ufficiale consente il furto di fondi pubblici o effetti da parte di un terzo.
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