Affiliazione e filiazione: diritti, presunzioni di paternità e riconoscimento dei genitori

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Affiliazione: definizione e principi

Affiliazione: l'affiliazione è il rapporto giuridico tra genitore e procreante, procreato o generato; essa determina diritti e doveri. Il rapporto giuridico non può esistere tra il bambino e due persone di sesso opposto se non nell'ipotesi di adozione. I principi che disciplinano l'affiliazione sono l'uguaglianza dei bambini, la loro protezione, le indagini di paternità e il dovere di assistenza di ogni genere ai minori.

Tipologie di affiliazione

L'affiliazione può essere, per sua natura, distinta in diverse forme:

  • Filiazione matrimoniale: riguarda i figli nati nel matrimonio tra madre e padre sposati tra loro. Tra i figli nati nel matrimonio occorre distinguere se, al momento del concepimento, i genitori erano già sposati tra loro (figli di origine matrimoniale). Se i genitori si sposano prima della nascita, la filiazione matrimoniale si considera comunque realizzata.
  • Filiazione non matrimoniale: figli nati fuori dal matrimonio o comunque da genitori non uniti in matrimonio.
  • Filiazione adottiva: rapporto giuridico derivante da una decisione giudiziaria che unisce l'adottante e l'adottato.

Effetti sull'attribuzione del nome

L'affiliazione determina il cognome secondo le disposizioni di legge. Se l'affiliazione è determinata da entrambe le linee, i genitori possono decidere l'ordine dei cognomi; in caso contrario si applicano le disposizioni legislative vigenti.

La filiazione produce anche effetti sullo status parentale, sulla potestà e sulla responsabilità, nonché su misure specifiche come l'affidamento dei figli a carico, provvidenze per disabili, e altre forme di tutela, talvolta indicate con espressioni tecniche o normative. Ad esempio, si fa riferimento a istituti quali la custodia estesa o misure di riabilitazione quando previste dalla legge.

Determinazione della doppia affiliazione

La doppia affiliazione può essere determinata mediante la registrazione delle nascite con il matrimonio dei genitori o da una sentenza definitiva. Vi sono due modi principali per la determinazione:

  • Determinazione tramite iscrizione anagrafica della nascita o iscrizione del matrimonio.
  • Determinazione tramite decisione giudiziaria definitiva, risultante da un processo corrispondente.

Presunzione di paternità: si presume la paternità del marito quando il bambino nasce entro centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio. I requisiti richiesti sono che il matrimonio sia stato contratto prima della nascita del bambino e che la nascita avvenga entro 180 giorni dal matrimonio. Il marito ha il diritto di contestare la presunzione di paternità mediante dichiarazione nei sei mesi successivi al parto, dal momento in cui ne ha conoscenza.

Esistono due eccezioni in cui il marito è privato di questo diritto: quando ha riconosciuto la paternità in modo espresso o implicito, o quando avrebbe dovuto conoscere la gravidanza della donna prima del matrimonio.

Figli nati dopo lo scioglimento o la separazione: la parentela di un figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio o dalla separazione dei coniugi non rientra nella presunzione di paternità del marito. Viceversa, per i figli nati entro 300 giorni dallo scioglimento o dalla separazione si applica la presunzione di paternità del marito; se la nascita avviene dopo il termine dei 300 giorni, la presunzione non opera.

In alcuni casi di separazione legale, la paternità del marito può comunque essere annotata se la filiazione è stabilita con il consenso di entrambi o mediante atto pubblico o altra registrazione prevista dalla legge.

Genitori non sposati e filiazione

III. Genitori non sposati

La filiazione dei figli nati da genitori non sposati può avere rilevanza civile e può essere disciplinata in modi diversi rispetto alla filiazione matrimoniale. È importante notare che, a differenza della filiazione matrimoniale, non sussiste una presunzione automatica di paternità come avviene per i figli nati nel matrimonio.

Determinazione della filiazione non matrimoniale

Si distinguono due tipi di situazioni: la filiazione non matrimoniale riconosciuta e quella che non lo è. Dal punto di vista giuridico, esiste un'unica categoria di figli non matrimoniali: quei figli la cui madre e il cui padre non sono sposati tra loro, oppure quei figli abbandonati o la cui identità dei genitori è ignota.

La filiazione fuori del matrimonio non è determinata automaticamente dalla legge, bensì dalla volontà dei genitori o, in mancanza di quest'ultima, per atto legislativo o decisione giudiziaria.

Strumenti giuridici per la determinazione

Gli strumenti giuridici per la determinazione della filiazione non matrimoniale includono:

  • il riconoscimento davanti all'ufficiale dello stato civile,
  • dichiarazioni rese davanti ad autorità competenti o altri enti pubblici,
  • decisioni giudiziarie emesse nei procedimenti previsti dalla legge sul registro civile.

La determinazione della parentela non coniugale è regolata dalla legge sul Registro Civile e dal regolamento di registrazione civile, che prevedono la registrazione dell'affiliazione non matrimoniale nel relativo registro. Tale registrazione richiede l'assenza di opposizioni; in caso di opposizione è necessaria una decisione giudiziaria definitiva.

Per la filiazione matrimoniale, il giudizio non può essere determinato solo sulla base di una decisione finale in procedimenti civili o penali; per la paternità è possibile che la questione emerga anche in una sentenza penale che possa incidere sull'attribuzione della paternità.

Riconoscimento della filiazione

Riconoscimento: il riconoscimento è la dichiarazione fatta da un uomo o una donna in cui si afferma l'esistenza di un vincolo di affiliazione con un figlio nato fuori dal matrimonio. È il mezzo volto ad attribuire al figlio lo stesso stato di filiazione che verrebbe dall'altro status.

Il riconoscimento può essere:

  • singolo o doppio,
  • separato o congiunto,
  • bilaterale o unilaterale.

Quando il riconoscimento è bilaterale, entrambi i genitori riconoscono di essere tali; quando è unilaterale, il genitore che riconosce non può rappresentare l'identità dell'altro genitore se questa non è già stabilita per legge.

Soggetti abilitati al riconoscimento

Il soggetto attivo, ossia la persona che può effettuare il riconoscimento, può essere single, sposata, separata, divorziata o vedova. È richiesta la capacità di compiere l'atto; chi è minorenne non emancipato o incapace necessita di approvazione (ad esempio del Pubblico Ministero o del giudice, nei casi previsti).

Il soggetto passivo è costituito dalla persona che può essere riconosciuta: in linea di principio chiunque può essere riconosciuto purché sia effettivamente figlio biologico della persona che effettua il riconoscimento. La legge non può impedire che una persona che sia realmente genitore venga dichiarata tale, ma il riconoscimento richiede il soddisfacimento di precisi requisiti (consenso del riconosciuto o dei suoi rappresentanti legali, approvazione del giudice in alcuni casi, assenza di opposizioni, ecc.).

Forma e validità del riconoscimento

Il riconoscimento è un atto che richiede una forma vincolante per essere valido. Può essere effettuato mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della registrazione della nascita, davanti a un procuratore o all'estero nelle forme previste dalla legge. Il riconoscimento sarà sempre valido ed efficace se effettuato secondo le forme previste.

Altri mezzi pubblici di prova del riconoscimento includono: atto pubblico, trascrizione nei verbali di matrimonio civile o canonico dei genitori, iscrizione tardiva, atto di conciliazione o altra documentazione pubblica prevista dalla normativa.

Rimane ferma, in ogni caso, la competenza delle autorità giudiziarie a pronunciarsi quando sussistono contestazioni o opposizioni, o quando sia necessaria una verifica giudiziale della paternità o della maternità.

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