Aspetti Legali del Sequestro, Pignoramento e Aste Giudiziarie
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1. Il concetto di sequestro.
Il sequestro è un atto decretato da un'autorità competente su un insieme di beni privati, che mira a garantire l'esecuzione di un provvedimento cautelare o di una sentenza, a fronte di una pretesa sorta o da sollevare durante il processo, o per soddisfare direttamente un credito esecutivo.
2. Elenca tutti i soggetti in grado di eseguire il sequestro. Individuare le ipotesi.
3. Indica l'ordine in cui dovrebbe essere effettuato il sequestro dei beni.
- Beni consegnati in garanzia per l'obbligo che si afferma;
- Denaro;
- Crediti esigibili;
- Gioielli;
- Frutti e rendite di ogni genere;
- Beni mobili non compresi nelle sezioni precedenti;
- Beni immobili;
- Stipendi e provvigioni;
- Crediti.
4. In quali casi non è necessario indicare i beni da sottoporre a sequestro?
Articolo 491. Il creditore può indicare i beni da sottoporre a sequestro senza dover rispettare l'ordine stabilito dall'articolo precedente, nei seguenti casi:
- Se il debitore lo ha espressamente autorizzato tramite accordo;
- Se i beni indicati dal debitore non sono sufficienti o non sono soggetti all'ordine stabilito nell'articolo precedente;
- Se i beni si trovano in luoghi diversi, in tal caso può indicare quelli che si trovano nel luogo della prova.
5. Quali beni sono esenti da pignoramento?
Articolo 498. Sono esclusi dal sequestro:
- I beni che costituiscono il patrimonio familiare, dalla loro iscrizione nel Registro Pubblico della Proprietà, nei termini stabiliti dal Codice Civile.
- La biancheria da letto e i mobili di uso quotidiano del debitore, del suo coniuge o dei suoi figli, purché non siano di lusso, a giudizio del giudice.
- Gli attrezzi, gli strumenti e gli utensili necessari per l'arte o il mestiere a cui è dedito il debitore;
- Le macchine, gli attrezzi e gli animali destinati all'agricoltura, nella misura necessaria al servizio dell'azienda a cui sono destinati, a giudizio del giudice, il quale ascolterà la relazione di un esperto da lui nominato;
- I libri, gli apparecchi, gli attrezzi e gli strumenti dei lavoratori subordinati o di coloro che esercitano una professione;
- I fucili e i cavalli in servizio attivo militare, indispensabili per l'applicazione delle leggi;
- Gli effetti, i macchinari e gli strumenti tipici per la promozione e la rotazione delle attività commerciali o industriali, nella misura necessaria al loro servizio e al loro fatturato, a giudizio del giudice, il quale sentirà il parere di un esperto da lui nominato; tuttavia, possono essere oggetto di sequestro se legati all'attività commerciale o industriale a cui sono destinati;
- Le colture prima di essere raccolte, ma non i diritti di piantagione;
- Il diritto di usufrutto, ma non i frutti dello stesso;
- I diritti d'uso e di abitazione;
- Le servitù, a meno che non siano oggetto di pegno sull'immobile a favore del quale sono costituite, ad eccezione dell'acqua, che può essere oggetto di sequestro indipendente;
- La rendita, nei termini di cui agli articoli 2952 e 2953 del Codice Civile;
- Gli stipendi e i salari dei lavoratori nei termini stabiliti dalla Legge Federale sul Lavoro, a condizione che non si tratti di debiti alimentari o derivanti da reato;
- Le pensioni erogate dal Tesoro;
- Le periferie delle città e le singole parcelle nella loro divisione corrispondenti a ogni ejido.
6. Per quale importo rimane il sequestro, come indicato dal Codice di Procedura Civile?
Articolo 492. Il sequestro rimane solo sui beni sufficienti a coprire il credito principale e le spese, incluse le nuove scadenze e gli interessi per la soluzione totale, a meno che la legge non preveda espressamente il contrario.
7. In quali casi è possibile richiedere l'estensione del sequestro?
Articolo 495. L'estensione può essere richiesta se:
- In ogni caso in cui i beni sequestrati non siano sufficienti a coprire il debito e le spese processuali;
- Se i beni sequestrati, portati all'asta, non riescono a coprire l'importo del credito a seguito di perizie o se, un anno dopo la loro remissione, nel caso di beni mobili, non è stata ottenuta la loro vendita;
- Quando non sono stati sequestrati beni sufficienti al debitore e questi non compaiono o non li acquisiscono successivamente;
- In caso di terzi, ai sensi delle disposizioni del Titolo X.
8. Registrazione del sequestro di beni immobili (Art. 500 CPC)
Articolo 500. Per tutti i beni immobili, il sequestro viene annotato nel Registro Pubblico della Proprietà, a tal fine, in duplice copia, una copia certificata conforme dell'atto di sequestro; una delle copie, dopo la registrazione, si unirà agli atti e l'altra rimarrà presso il suddetto ufficio.
9. Eccezioni alla nomina del depositario da parte del creditore
Articolo 497. In tutti i sequestri, il depositario sarà la persona nominata dal creditore sotto la propria responsabilità, tramite inventario formale.
Sono esclusi dalle disposizioni di questa norma:
- Il sequestro di denaro o di crediti facilmente realizzabili, che viene effettuato sotto giuramento, poiché in tal caso il pagamento viene effettuato immediatamente all'attore; in caso contrario, il versamento viene effettuato presso l'istituto di credito autorizzato o la casa di negoziazione di credito riconosciuta nei luoghi in cui non sono redatti; la ricevuta di deposito rimarrà in aula;
- Il sequestro dei beni che sono stati oggetto di un precedente provvedimento giudiziario, nel qual caso il depositario sarà l'ultimo nominato, con tutti i privilegi successivi finché esista il primo, a meno che il nuovo sequestro non sia in virtù di esecuzione ipotecaria, privilegi o altro privilegio reale, poiché in tal caso prevarrà l'importo del mutuo che precede il primo sequestro;
- Il sequestro di gioielli e altri beni mobili di valore, che vengono depositati presso l'istituto autorizzato dalla legge.
10. Obblighi del depositario
Articolo 501. Il depositario nominato è tenuto a custodire i beni, a fare tutto il necessario per non alterare o mettere in pericolo il diritto che il titolo rappresenta, e a intraprendere tutte le azioni e i rimedi concessi dalla legge per far valere il credito, essendo anche soggetto agli obblighi del Libro III, Titolo IV, Parte X speciale del Codice Civile.
Articolo 2780. Il depositario è obbligato:
- A preservare il buon ordine del deposito, così come lo ha ricevuto;
- A restituirlo quando richiesto dal depositante, anche se il deposito è a tempo determinato e non è ancora scaduto;
- A rispondere per i danni subiti dal bene depositato per dolo o colpa, e
- A dare il preavviso di cui all'articolo seguente.
Articolo 2781. Se, dopo il deposito, il depositario viene a conoscenza che la proprietà è stata rubata e che il vero proprietario deve darne adeguata comunicazione a quest'ultimo o all'autorità competente, con la dovuta riserva.
11. Procedura di sequestro dei crediti
Articolo 501. Quando si sequestrano crediti e titoli, il sequestro si riduce a notificare al debitore o alla persona che deve pagarli di non effettuare il pagamento, ma di trattenere l'importo o gli importi a disposizione del tribunale, con l'avvertimento di doppio pagamento in caso di disobbedienza, e al creditore contro il quale il sequestro è stato ordinato, che non disponga di tali crediti, sotto le pene indicate dal codice penale. Se si tratta di un titolo di credito...
12. Rimozione del depositario dall'incarico giudiziario
Articolo 513. Il depositario sarà rimosso dall'incarico nei seguenti casi:
- Se non presenta il rendiconto o se il rendiconto presentato entro un mese non è stato approvato;
- Se ha cambiato domicilio senza darne comunicazione;
- Quando, nel caso di beni, non comunica al tribunale, entro quarantotto ore dalla consegna, il luogo in cui è stato effettuato il deposito.
Se il depositario rimosso era stato nominato dal debitore, l'esecutore nominerà il nuovo custode. Se era stato nominato dal creditore o dalla persona che lo ha richiesto, la nuova nomina dovrà essere fatta dal giudice.
13. Carattere e svolgimento dell'asta dei beni
Articolo 519. Ogni asta immobiliare si terrà in pubblico e presso il giudice del tribunale competente per l'esecuzione.
14. Documenti e informazioni per la valutazione dei beni sequestrati (Registro Pubblico della Proprietà)
Articolo 520. Quando si tratta di beni immobili, prima di procedere alla loro valutazione, si richiederà al Conservatore del Registro della Proprietà di presentare un certificato degli oneri per gli ultimi dieci anni; se si tratta di automobili o altri beni mobili registrati, verrà richiesto solo il periodo relativo dalla data di registrazione fino alla data della richiesta.
Articolo 521. Se dal certificato risultano oneri, questi saranno notificati ai creditori che hanno eseguito il sequestro affinché intervengano nella valutazione e nella vendita all'asta dei beni, se lo ritengono opportuno.
15. Diritti dei creditori con pegno o ipoteca sulla proprietà
Articolo 522. I creditori elencati nell'articolo precedente hanno diritto a:
- Intervenire nell'atto dell'asta, potendo fare al giudice le osservazioni che ritengono opportune per garantire i loro diritti;
- Utilizzare l'approvazione automatica dell'asta, se necessario, e
- (ABROGATO DAL DECRETO DEL 13 GENNAIO 1995)
16. Preparazione dell'asta pubblica
Articolo 524. Effettuata la valutazione, si procederà all'asta dei beni, bandita per due volte, a intervalli di sette giorni, mediante affissione nei luoghi pubblici abituali, e se il valore del bene supera i cinquemila dollari, gli avvisi saranno inseriti in un giornale di informazione. Su richiesta e a spese di una delle parti, il giudice può utilizzare, oltre a questi, altri mezzi di pubblicità per richiamare gli offerenti.
17. Base legale e qualificazione degli offerenti all'asta
Articolo 527. La base legale è costituita dai due terzi del valore stimato o del prezzo concordato dalle parti contraenti per la proprietà, a condizione che l'importo sia sufficiente a rimborsare il credito o i crediti che hanno dato origine al processo e le spese.
18. Udienza d'asta (Art. 533 CPC)
Articolo 533. Il giorno dell'asta, all'ora stabilita, il giudice elencherà personalmente gli offerenti presenti e concederà mezz'ora per ammettere coloro che si presentano in ritardo.
Dopo la mezz'ora, il giudice dichiarerà che si procederà alla vendita all'asta e non accetterà nuovi offerenti. Esaminerà quindi le proposte, rifiutando quelle che, ovviamente, non hanno valore legale e che non sono accompagnate dal deposito di cui all'articolo 528.
Articolo 528. Per partecipare all'asta, gli offerenti devono preventivamente depositare presso l'istituto di credito a tal fine autorizzato dalla legge, un importo pari ad almeno il dieci per cento del valore in contanti del bene che servirà da base per l'asta, senza il quale non saranno ammessi.
Questi depositi saranno restituiti ai rispettivi proprietari una volta conclusa l'asta, salvo quello corrispondente al miglior offerente, che rimarrà in deposito come garanzia per l'adempimento dei suoi obblighi e, se necessario, come parte del prezzo di vendita.
19. Requisiti post-assegnazione del bene pignorato e inadempimento
Il creditore che si aggiudica il bene dovrà riconoscere e pagare gli altri crediti ipotecari alla scadenza del suo atto, e consegnare al debitore l'importo residuo, una volta effettuato il pagamento.
20. Pagamento all'esecutore in presenza di crediti preferenziali
Quando si è seguita la procedura d'urgenza in virtù di titoli al portatore con un'ipoteca legale sulla proprietà venduta, eventuali altri titoli con pari diritto saranno ripartiti tra tutti i creditori sul patrimonio netto derivante dalla vendita, dando all'esecutore quanto gli spetta, e depositando la quota degli altri titoli fino all'annullamento.
21. Procedura d'asta per beni mobili (Art. 551 CPC)
La vendita si effettua sempre in contanti o tramite un intermediario o una casa commerciale che vende beni o oggetti simili, incaricandoli di cercare acquirenti al prezzo fissato dagli esperti o concordato dalle parti;
Se dopo dieci giorni il bene offerto in vendita non è stato venduto, il giudice ordina la riduzione del dieci per cento del valore originariamente stabilito, e ne informa l'intermediario o la casa commerciale del nuovo prezzo di vendita, e così via ogni dieci giorni fino a ottenere la vendita;
Effettuata la vendita, l'intermediario o la casa commerciale consegneranno la merce all'acquirente, rilasciando la fattura che sarà firmata dall'esecutore o dal tribunale, in sua assenza;
Dopo aver ordinato la vendita, il creditore può richiedere l'assegnazione dei beni al prezzo che ha indicato al momento della richiesta, scegliendo quelli sufficienti a coprire il suo credito, così come condannato;
La mediazione o commissione è a carico del debitore e dedotta dal prezzo di vendita preferibilmente ottenuto;
Per tutto il resto si applicheranno le disposizioni del presente capitolo.
22. Ipoteche speciali: casi di applicazione
Quando si tratta di costituzione, ampliamento, divisione, registrazione e estinzione di un'ipoteca, nonché di nullità, annullamento o pagamento o priorità della garanzia del credito ipotecario.
23. Requisiti per il pignoramento con priorità di pagamento o ipoteca
Affinché il processo sia finalizzato alla priorità di pagamento o a un'ipoteca, è necessario procedere secondo le regole di questo capitolo, essendo un requisito essenziale che l'ipoteca sia concessa nei termini degli articoli 3096, 3097, 3098 e 3099 del Codice Civile.
Articoli rilevanti del Codice Civile:
- Articolo 3096: L'ipoteca deve essere registrata per iscritto, autenticata o firmata da privati e due testimoni e la firma ratificata davanti a un notaio o magistrato, minore o di pace, a seconda dei casi, che indicherà alle parti interessate i modi per colmare le lacune per iscritto, se del caso, per autorizzare la ratifica e che servirà solo a far sì che le sue istruzioni siano osservate, e nel caso in cui l'atto originale sia ben fatto.
- Articolo 3097: Atto privato autorizzato con la firma esclusiva del debitore ipotecario, dell'acquirente, e l'identificazione e la firma del rappresentante legale del venditore-creditore ipotecario, senza la necessità di testimoni e la ratifica delle firme.
- Articolo 3098: Atto privato autorizzato con la firma esclusiva del debitore ipotecario, dell'acquirente, e il sigillo e la firma del rappresentante legale del venditore-creditore ipotecario, senza la necessità di testimoni e la ratifica delle firme. Il notaio deve provvedere alla registrazione del riferimento.
- Articolo 3099: I notai devono aver cura di inserire nei certificati di pegno le scritture degli articoli 3108 e altri rilevanti del Codice Civile dello Stato e che siano successivamente soddisfatte, o che diventino esigibili ai termini concordati o in conformità delle disposizioni applicabili.
24. Eccezioni opponibili all'esecuzione ipotecaria
- L'assenza del creditore;
- I motivi per cui il convenuto non ha firmato il documento che fonda l'azione, o la sua falsificazione;
- Mancanza di rappresentanza, di potere sufficiente o di autorità giudiziaria da parte di chi ha firmato per conto del convenuto il documento fondamentale dell'azione;
- Violazione o risoluzione del contratto;
- Pagamento o compensazione;
- Remissione o estinzione;
- Inesigibilità del credito o mancanza di onerosità dell'offerta;
- Novazione del contratto;
- Litispendenza;
- Cosa giudicata.
25. Requisiti per la domanda di esecuzione ipotecaria
- Essere accompagnata dal documento fondamentale dell'azione, che sia divenuto esecutivo;
- Che il bene sia iscritto a nome del debitore;
- Che non vi sia alcun vincolo o onere a favore di terzi, iscritto almeno novanta giorni prima della presentazione della domanda;
- In conformità agli articoli 3096, 3097, 3098, 3099 e 3018;
- Accurata;
- Deve indicare i fatti, se del caso, con testimonianze, citando i nomi di coloro che hanno presentato tutti i documenti relativi a tali fatti;
- Nella stessa domanda devono essere offerte le prove relative ai fatti.
26. Conduzione della notifica nell'esecuzione ipotecaria (Art. 644-I, 644-J)
Il debitore sarà tenuto a pagare il debito e, se non è nominato depositario, la proprietà ipotecata, i suoi frutti e gli oggetti secondo il contratto e ai sensi del Codice Civile, devono essere considerati immobilizzati e parte dell'azienda agricola che andranno a formare l'inventario da aggiungere agli atti, se richiesto dal creditore. Il debitore è tenuto a fornire tutti i servizi per la loro formazione e, in caso di disobbedienza, il giudice lo costringerà con misure coercitive, come consentito dalla legge.
Il debitore che non ha accettato la responsabilità del depositario, sarà sfrattato legalmente e dovrà fornire il possesso materiale all'attore.
Se il creditore ritiene opportuno non trattare direttamente con il debitore, quest'ultimo deve dichiarare entro tre giorni se accetta o meno la responsabilità del depositario, intendendosi che se non accetta tale dichiarazione, l'attore potrà richiedere la consegna del possesso materiale del bene.
27. Procedura nell'esecuzione ipotecaria in caso di consenso del convenuto
28. Preparazione delle prove nell'esecuzione ipotecaria (Art. 644-K)
La preparazione delle prove sarà a carico delle parti, che dovranno presentare testimoni, periti e gli altri che sono stati ammessi; solo se ci sono pareri divergenti da entrambe le parti, il giudice, a sostegno delle stesse, nominerà un perito arbitro. Le prove del perito, a meno che l'arbitro non sia esonerato, saranno presentate all'udienza relativa.
Se un testimone, un perito o un documento richiesto e ammesso come prova, non è stato possibile portarlo al più tardi durante l'udienza, la prova offerta per colpa del proponente sarà dichiarata nulla.
29. Fissazione del prezzo d'asta nell'esecuzione ipotecaria (Art. 644-N)
Per l'asta, il prezzo del bene ipotecato sarà quello indicato dalla valutazione presentata dalla persona che le parti hanno concordato a tale scopo al momento della costituzione dell'ipoteca, o, in assenza di accordo, si procederà come segue:
- Ciascuna parte ha il diritto di presentare, entro cinque giorni dalla data in cui la decisione è esecutiva, la valutazione del bene ipotecato, eseguita da un perito pubblico, un istituto finanziario o un perito autorizzato dalla legge, che in nessun caso potrà avere il carattere di parte o interessato nel giudizio;
- Se una delle parti non presenta la valutazione entro il termine prescritto nella sezione precedente, si considererà valida la valutazione presentata dalla parte opposta;
- Nel caso in cui una sola delle parti presenti la valutazione entro i termini indicati nella sezione I del presente articolo, tale valutazione sarà considerata come base per l'asta.
- Se entrambe le parti presentano valutazioni entro il termine di cui al paragrafo I del presente articolo e i valori determinati da ciascuna di esse non coincidono, la base per l'asta sarà la media delle due perizie, a condizione che non vi sia una differenza superiore al trenta per cento tra il valore minimo e massimo; in tal caso, il giudice ordinerà una nuova valutazione da parte di un perito pubblico o della banca che egli specificherà;
- La validità del valore delle valutazioni è di sei mesi per la prima asta. Se tra questa e la successiva intercorre un periodo superiore a sei mesi, i valori dovranno essere aggiornati.
- Ottenuto il valore stimato, come appropriato in base alle sezioni precedenti, si procederà all'asta della proprietà nei termini del Capo IV del Titolo IX del presente decreto, e
- La decisione sull'asta può essere impugnata solo per quanto riguarda l'esecuzione.
30. Registrazione della domanda e effetti dell'esecuzione ipotecaria (Art. 644-F, 644-H)
La domanda deve essere registrata al di fuori della registrazione dell'ipoteca nel Registro Pubblico corrispondente, per cui l'attore presenterà una copia della domanda, del documento che fonda l'azione e, se del caso, di quelli che giustificano la sua rappresentanza; prima del confronto con gli originali, saranno certificati dal Segretario, attestando che sono rilasciati ai fini della registrazione della domanda, che sarà consegnata a tale scopo e dovrà essere registrata nel sistema del Registro.
Una volta registrata la domanda nel Registro Pubblico della Proprietà, non potrà essere annotato sul bene ipotecato alcun pegno, acquisizione o qualsiasi altra misura cautelare che possa ostacolare il corso del processo, se non in virtù di una sentenza eseguita sulla stessa proprietà, opportunamente registrata in precedenza, e con data di registrazione anteriore alla domanda stessa o per ordine di protezione richiesto in tribunale da un creditore con un credito superiore nella causa precedente.