Atti Amministrativi: Forma, Efficacia, Validità e Procedure di Comunicazione (Legge n. 30/1992)

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ATTI AMMINISTRATIVI

Forma

Legge n. 30/1992, Art. 55

  1. Gli atti amministrativi devono essere redatti per iscritto, a meno che la loro natura non esiga o consenta una forma diversa, per una migliore espressione e constatazione.
  2. Nei casi in cui gli organi amministrativi esercitino la loro competenza in forma verbale, se necessario, dovrà essere redatto e firmato un verbale dell'atto dal titolare dell'organo inferiore o dal funzionario che lo riceve oralmente, indicando nell'intestazione l'autorità da cui emana. Se si tratta di risoluzioni, il titolare della competenza deve autorizzare un elenco di quelle rese oralmente, con un'espressione del loro contenuto.
  3. Quando si debba emanare una serie di atti amministrativi della stessa natura, quali nomine, concessioni o licenze, possono essere raggruppati in un unico documento, approvato dall'autorità competente, specificando le persone o altre circostanze che identificano gli effetti dell'atto per ciascun interessato.

Efficacia

Legge n. 30/1992, Art. 57

  1. Gli atti delle Amministrazioni Pubbliche soggetti al diritto amministrativo si presumono validi e producono effetto dalla data in cui sono emanati, salvo che in essi sia disposta una data diversa.
  2. L'efficacia sarà posticipata quando così sia richiesto dal contenuto dell'atto o sia subordinata alla notifica, pubblicazione o all'approvazione superiore.
  3. In via eccezionale, può essere dato effetto retroattivo agli atti emanati in sostituzione di atti annullati e anche quando producano effetti favorevoli all'interessato, a condizione che i presupposti di fatto necessari esistessero già alla data alla quale si retrodata l'efficacia dell'atto e che ciò non leda diritti o interessi legittimi di terzi.

Validità e Invalidità degli Atti Amministrativi

Nullità

Legge n. 30/1992, Art. 62
  1. Gli atti delle Amministrazioni Pubbliche sono nulli nei seguenti casi:
    • a. Quelli che ledono i diritti e le libertà suscettibili di tutela costituzionale.
    • b. Quelli emanati da un organo manifestamente incompetente per materia o per territorio.
    • c. Quelli che hanno un contenuto impossibile.
    • d. Quelli che costituiscono un illecito penale o sono emanati come conseguenza di esso.
    • e. Quelli emanati tralasciando totalmente e assolutamente il procedimento legalmente stabilito o le norme che contengono le regole essenziali per la formazione della volontà degli organi collegiali.
    • f. Gli atti espressi o presunti contrari all'ordinamento giuridico con i quali si acquisiscono facoltà o diritti in assenza dei requisiti essenziali per la loro acquisizione.
    • g. Qualsiasi altro espressamente previsto da una disposizione con rango di legge.
  2. Saranno altresì nulle le disposizioni amministrative che violano la Costituzione, le leggi o altre disposizioni amministrative di rango superiore, che disciplinano materie riservate alla legge, e quelle che stabiliscono la retroattività di disposizioni sanzionatorie non favorevoli o restrittive di diritti individuali.

Annullabilità

Legge n. 30/1992, Art. 63
  1. Sono annullabili gli atti dell'Amministrazione che incorrono in qualsiasi violazione dell'ordinamento giuridico, incluso l'eccesso di potere.
  2. Tuttavia, il vizio di forma determina l'annullabilità solo quando l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per raggiungere il suo fine o dia luogo all'impossibilità di difesa degli interessati.
  3. La realizzazione di atti amministrativi fuori dal termine stabilito comporta l'annullabilità dell'atto solo quando così sia imposto dalla natura del termine o periodo.

Convalida, Conservazione e Conversione degli Atti Viziati

Conversione

Legge n. 30/1992, Art. 65

Gli atti nulli o annullabili che, tuttavia, contengono gli elementi costitutivi di un altro atto distinto, produrranno gli effetti di quest'ultimo.

Conservazione

Legge n. 30/1992, Art. 66

L'organo competente a dichiarare la nullità o l'annullamento degli atti disporrà sempre la conservazione degli atti e delle procedure il cui contenuto sarebbe rimasto invariato se non fosse stata commessa l'infrazione.

Convalida

Legge n. 30/1992, Art. 67
  1. L'Amministrazione può convalidare gli atti annullabili, sanando i vizi di cui sono affetti.
  2. L'atto di convalida produce effetto dalla sua data, salvo quanto disposto in precedenza per la retroattività degli atti amministrativi.
  3. Se il vizio consiste nell'incompetenza non determinante la nullità, la convalida può essere effettuata dall'organo competente quando sia gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto viziato.
  4. Se il vizio consisteva nella mancanza di qualche autorizzazione, l'atto può essere convalidato mediante il conferimento della stessa da parte dell'organo competente.

Pubblicazione degli Atti Amministrativi

Legge n. 30/1992, Art. 60

  1. Gli atti amministrativi saranno pubblicati quando così sia previsto dalle norme che disciplinano ogni procedimento o quando ragioni di interesse pubblico così consiglino, su apprezzamento dell'organo competente.
  2. La pubblicazione di un atto deve contenere gli stessi elementi che l'articolo 58, comma 2, richiede per le notifiche. Si applicherà altresì alla pubblicazione quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
  3. Nel caso di pubblicazioni di atti che contengano elementi comuni, si potranno pubblicare congiuntamente gli aspetti coincidenti, specificando solo quelli individuali di ciascun atto.

Notifica degli Atti Amministrativi

Legge n. 30/1992, Art. 58

  1. Si notificheranno agli interessati le risoluzioni e gli atti amministrativi che ledono i loro diritti e interessi, nei termini previsti in questo articolo e nei seguenti.
  2. Ogni notifica sarà recapitata entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l'atto è stato emanato, e dovrà contenere il testo integrale della risoluzione, con l'indicazione se esaurisca o meno la via amministrativa, l'espressione dei ricorsi esperibili, l'organo amministrativo o giurisdizionale dinanzi al quale devono essere presentati e il termine per la presentazione del ricorso, senza pregiudizio che gli interessati possano esercitare, se del caso, qualsiasi altro ritengano opportuno.
  3. Le notifiche che, pur contenendo il testo integrale dell'atto, omettano alcuno degli altri requisiti previsti al comma precedente, produrranno effetto a partire dalla data in cui l'interessato compia atti che ne presuppongano la conoscenza del contenuto e della portata della risoluzione o dell'atto oggetto di notifica, o interponga il ricorso pertinente.
  4. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, e ai soli fini di intendere adempiuto l'obbligo di notificare entro il termine massimo di durata dei procedimenti, sarà sufficiente la notifica contenente almeno il testo integrale della risoluzione, nonché il tentativo di notifica debitamente accreditato.

Legge n. 30/1992, Art. 59

  1. Le notifiche si effettueranno con qualsiasi mezzo che consenta di avere constatazione della ricezione da parte dell'interessato o del suo rappresentante, nonché della data, dell'identità e del contenuto dell'atto notificato. L'accreditamento della notifica effettuata si incorporerà al fascicolo.
  2. Nei procedimenti iniziati su istanza di parte, la notifica si effettuerà nel luogo che l'interessato abbia indicato a tal fine nella domanda. Quando ciò non fosse possibile, in qualsiasi luogo idoneo a tal fine, e con qualsiasi mezzo conforme a quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
  3. Quando la notifica si effettua presso il domicilio dell'interessato, se questi non è presente al momento della consegna, potrà farsi carico della stessa qualsiasi persona maggiorenne che si trovi nel domicilio e faccia constare la sua identità. Se nessuno potesse farsi carico della notifica, si farà constare tale circostanza nel fascicolo, unitamente al giorno e all'ora in cui si è tentata la notifica, tentativo che si ripeterà per una sola volta e in un'ora diversa entro i tre giorni successivi.
  4. Se l'interessato o il suo rappresentante rifiuta la notifica dell'atto amministrativo, si farà constare nel fascicolo, specificando le circostanze del tentativo di notifica, e si considererà effettuata la procedura, proseguendo il procedimento.
  5. Quando gli interessati in un procedimento sono sconosciuti, si ignora il luogo della notifica o il mezzo di cui al comma 1 di questo articolo, o tentata la notifica, non si fosse potuta effettuare, la notifica si effettuerà mediante annunci sull'albo pretorio del Comune del suo ultimo domicilio, nel Bollettino Ufficiale dello Stato, della Regione Autonoma o della Provincia, a seconda di quale sia l'Amministrazione da cui procede l'atto da notificare, e dell'ambito territoriale dell'organo che lo ha emanato. Quando l'ultimo domicilio conosciuto si trovi in un paese straniero, la notifica si effettuerà mediante pubblicazione sull'albo del Consolato o della Sezione Consolare dell'Ambasciata corrispondente. Le Amministrazioni Pubbliche potranno stabilire altre forme di notifica complementari attraverso gli altri mezzi di diffusione, che non escluderanno l'obbligo di notificare conformemente ai due commi precedenti.
  6. La pubblicazione, ai sensi dell'articolo seguente, sostituisce la notifica producendone gli stessi effetti, nei seguenti casi:
    • a. Quando l'atto abbia per destinatari una pluralità indeterminata di persone o quando l'Amministrazione ritenga che la notifica ad un solo interessato sia insufficiente per garantire la notifica a tutti, essendo, in quest'ultimo caso, addizionale alla notifica effettuata.
    • b. Quando si tratti di atti integranti un procedimento selettivo o di concorrenza di qualsiasi tipo. In questo caso, la convocazione indicherà l'albo pretorio o i mezzi di comunicazione dove si effettueranno le successive pubblicazioni, carecendo di validità quelle effettuate in luoghi diversi.

Indicazione della Notifica e Pubblicazione

Legge n. 30/1992, Art. 61

Se l'organo competente ritiene che la notifica per mezzo di annunci o la pubblicazione di un atto leda diritti o interessi legittimi, si limiterà a pubblicare nella gazzetta ufficiale corrispondente una sommaria indicazione del contenuto dell'atto e del luogo dove gli interessati potranno comparire, nel termine stabilito, per prendere conoscenza del contenuto integrale dell'atto menzionato e lasciare constatazione di tale conoscenza.

Istruzioni e Ordini di Servizio

Legge n. 30/1992, Art. 21

  1. Gli organi amministrativi potranno dirigere le attività dei loro organi gerarchicamente dipendenti mediante istruzioni e ordini di servizio. Quando una disposizione specifica così stabilisca, o si ritenga opportuno in ragione dei destinatari o degli effetti che possano prodursi, le istruzioni e gli ordini di servizio saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale corrispondente.
  2. L'inadempimento delle istruzioni o degli ordini di servizio non pregiudica di per sé la validità degli atti emanati dagli organi amministrativi, fatta salva la responsabilità disciplinare in cui si possa incorrere.

Voci correlate: