Gli Atti del Processo Civile e la Natura Giuridica del Procedimento

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 9,6 KB

VIII. Atti del processo di diritto

1. Descrizione e concetto

Il processo del tribunale è stato concettualizzato da Couture come la sequenza o la serie di eventi che si sviluppano gradualmente, al fine di risolvere, attraverso un atto di autorità, la controversia dinanzi a loro. È, dunque, una successione di azioni e reazioni in cui l'attività del soggetto imprime un nuovo slancio per muoversi.

Il processo stesso è un'idea astratta che richiede una modalità esterna per il suo sviluppo: la procedura. Per procedura intendiamo il sistema logico e razionale che determina la sequenza o la serie di misure da adottare dalle parti e dal giudice per giungere alla fine del processo. Così, mentre il processo rappresenta la totalità o l'unità, la procedura è la sequenza degli eventi in movimento, in cui ogni atto è legato o coordinato a un altro atto o gruppo di eventi che si verificano continuamente nel tempo.

Mentre ogni azione ha un fine immediato e proprio, descritto nella sua individualità, tutte sono finalizzate a un oggetto comune e remoto: la formazione dell'atto finale che riassumerà il giudizio e il suo risultato individuale. Ciascuno di questi atti che costituiscono il processo verso la meta ultima è noto con il nome di atti giuridici della Corte.

Come in materia civile, l'atto giuridico processuale si distingue dal mero fatto processuale; quest'ultimo è solo un evento della natura che produce effetti nel processo. Come esempi si possono citare i seguenti:

  • Caso fortuito (art. 79 CPC)
  • Cessazione della rappresentanza legale (art. 9 CPC)
  • Assenza fisica dal territorio della Repubblica (articoli 11, 284 e 285 CPC)
  • La morte (articoli 77, 396 e 529 COT; articoli 5, 6 e 165 CPC; articoli 38 e 408 CPP)

2. Concetto e caratteristiche dell'atto giuridico processuale

L'atto giuridico processuale è definito come un atto giuridico emesso dalle parti, dai funzionari della giurisdizione o anche da terzi coinvolti nel processo, idoneo a creare, modificare o estinguere il procedimento.

In base a questa definizione, possiamo stabilire i principali elementi che contraddistinguono l'atto processuale:

  • Esistenza di una o più volontà;
  • La volontà deve essere esternalizzata;
  • Deve essere destinata a produrre effetti nel processo.

Oltre a questi elementi di fondo, gli atti giuridici processuali sono riconoscibili per alcune caratteristiche specifiche:

  • Sono essenzialmente solenni: ciò non significa formalismo eccessivo, ma esiste sempre un requisito minimo la cui violazione comporta sanzioni. Ad esempio, la domanda deve rispettare i requisiti dell'Articolo 254 CPC, pena la sanzione di cui all'Articolo 256 CPC o l'inammissibilità (art. 303 CPC).
  • Sono prevalentemente unilaterali: l'espressione di volontà proviene generalmente da un unico soggetto (es. risposta alla domanda, sentenze, perizie). Eccezionalmente, esistono atti bilaterali che richiedono il concorso di due o più volontà, come il compromesso, la transazione o l'estensione esplicita della competenza. Questi sono chiamati negozi giuridici processuali.
  • Presuppongono e creano il processo: gli atti giuridici non possono esistere senza il processo, e quest'ultimo non può esistere senza di essi.
  • Sono autonomi: sebbene coordinati verso un obiettivo comune, ciò non implica una dipendenza assoluta. Una testimonianza basta a se stessa per la sua validità, pur essendo comprensibile solo come unità che persegue il fine del processo.

3. Classificazione degli atti giuridici della Corte

Gli atti possono essere classificati secondo diversi criteri:

a) Secondo la determinazione della volontà

Si distinguono in atti giuridici unilaterali e bilaterali (negozi processuali).

b) Secondo il soggetto che compie l'atto

  • Atti del Giudice (Corte): prevalgono nei procedimenti retti dal principio inquisitorio. L'esempio tipico sono le sentenze.
  • Atti delle Parti: includono anche gli atti dei terzi diretti. Sono la regola nei procedimenti disciplinati dal principio dispositivo (es. querela, mediazione, denuncia). Si suddividono in:
    • Atti di impulso procedurale: richieste per far progredire il processo.
    • Atti di applicazione: questioni di merito legate all'oggetto del processo (es. domanda, eccezioni perentorie).
    • Atti di prova: volti a dimostrare i fatti (es. esame dei testimoni).
    • Atti di impugnazione: destinati ad attaccare i provvedimenti per vizi di forma o sostanza (es. ricorsi).
  • Atti di terzi indiretti: soggetti coinvolti ma privi di interesse diretto nel giudizio (es. esperti, periti, custodi). Si dividono in:
    • Atti di prova: relazioni peritali, testimonianze.
    • Atti di certificazione: compiuti da pubblici ufficiali che attestano fatti o atti (es. segretari e ufficiali giudiziari) ai sensi dell'Articolo 61 CPC o Articolo 44 CPC.
    • Atti di parere: rapporti richiesti a terzi autorizzati (es. pubblico ministero - Articolo 369 COT).

4. Requisiti di esistenza e validità

Nel diritto processuale non esiste una normativa organica specifica per gli atti; pertanto, si applica per estensione la teoria dell'atto giuridico del Codice Civile, purché non in contrasto con la natura del processo.

  • La volontà e i vizi: La volontà deve essere espressa. A differenza del diritto civile, nel processo il silenzio può produrre conseguenze rilevanti (artt. 78 e segg. CPC). I vizi della volontà sono:
    • Errore: non produce necessariamente la nullità, ma può portare alla revoca di una confessione (art. 402 CPC) o alla riparazione tramite impugnazione.
    • Forza: meno regolamentata, se ne trovano riferimenti negli artt. 79 e 810 CPC.
    • Dolo: raramente considerato vizio della volontà negli atti unilaterali, è piuttosto fonte di responsabilità (art. 280 CPC). La dottrina riconosce però la frode processuale, contrastabile con l'Azione di Revisione (art. 810 CPC).
  • Capacità processuale:
    • Corte: la giurisdizione è requisito di esistenza, la competenza è requisito di validità.
    • Parti: devono avere la capacità legale e comparire assistite da chi possiede lo ius postulandi.
  • Oggetto: Deve essere reale, determinato o determinabile e lecito.
  • Causa: È l'interesse giuridico che spinge all'atto. Una causa illecita può configurare abuso del processo.
  • Solennità: Include il rispetto delle forme, del tempo e del luogo. Le formalità sono garanzia di giusto processo.

5. Inefficacia degli atti processuali

L'atto è inefficace quando non produce i suoi effetti per cause intrinseche o estrinseche. Le sanzioni principali sono:

  • Inesistenza: derivante dalla mancanza di requisiti essenziali (es. mancanza di giurisdizione). Non richiede dichiarazione giudiziale e non può essere convalidata.
  • Nullità: violazione di norme prescritte per la validità. Si distingue in:
    • Nullità assoluta: dichiarabile d'ufficio per violazione dell'interesse pubblico.
    • Annullabilità: dichiarabile solo su istanza di parte per violazione di interessi privati.
  • Inopponibilità: inefficacia dell'atto nei confronti di terzi che non hanno preso parte al procedimento.
  • Preclusione: perdita di una facoltà processuale per mancato esercizio nei termini stabiliti.

II. Natura del processo

Il diritto processuale è stato spesso ridotto alla mera prassi dei tribunali, omettendo il suo carattere dinamico. Diverse teorie hanno cercato di definirne l'essenza:

  • Teoria classica: vede il processo come un contratto (Litiscontestatio) o un quasi-contratto, basato sull'accordo volontario delle parti.
  • Teoria del rapporto giuridico: sostenuta da Von Bülow, Chiovenda e Calamandrei. Il processo è un rapporto giuridico tra parti e giudice, con diritti e obblighi reciproci.
  • Teoria della situazione giuridica: proposta da Goldschmidt, afferma che il processo non è un rapporto ma una serie di aspettative e possibilità di ottenere una sentenza favorevole.
  • Teoria dell'istituto giuridico: secondo Jaime Guasp, il processo è un'istituzione a cui le parti ricorrono per risolvere i conflitti.
  • Teoria del rapporto giuridico complesso: proposta da Carnelutti, definisce il processo come un conflitto di interessi regolato dalla legge per giungere a una composizione equa.

In conclusione, la natura del processo risiede nel suo essere lo strumento diretto per risolvere una controversia secondo il diritto. Esso è omologo alla giurisdizione, unendo l'accertamento dei fatti all'autorità della decisione. Da qui nasce la trilogia fondamentale: azione - giudice - prova.

Voci correlate: