Atti di Ricerca nel Processo Penale Spagnolo: Diritti, Prove e Procedure

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T7: Atti di Ricerca Concreti nel Processo Penale

Dichiarazioni dell'Imputato

L'articolo 24.2 della Costituzione riconosce i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui quello di non autoincriminarsi e di non essere dichiarato colpevole per fatti che non gli potevano essere addebitati. Se arrestato, l'imputato sarà sottoposto al primo interrogatorio, noto come "inchiesta", entro 24 ore dalla detenzione, prorogabile per altre 48 ore in caso di gravi motivi. Tale procedura deve essere ripetuta ogni qualvolta lo ritengano necessario l'istruttore, il pubblico ministero, le altre parti accusatrici o lo stesso dichiarante.

Il primo interrogatorio ha lo scopo di determinare le circostanze personali, eventuali precedenti penali e la sua conoscenza del motivo della denuncia, oltre ad accertare i fatti addebitati e la partecipazione che sarà oggetto di successivi interrogatori.

Tra le garanzie a disposizione vi è il diritto di:

  • Rimanere in silenzio
  • Fornire risposte evasive
  • Contraddire le dichiarazioni rese alla polizia o quelle rilasciate al giudice in precedenti interrogatori

Se tali dichiarazioni sono state ottenute in violazione delle garanzie, possono essere dichiarate nulle. La confessione dell'imputato non è sufficiente da sola a provare la colpevolezza e non preclude l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per la verifica, che richiedono tutte le informazioni necessarie. A differenza della procedura ordinaria, nei processi rapidi o abbreviati il riconoscimento dei fatti può portare a una riduzione della pena, se le sanzioni sono applicate in conformità con la condanna e quindi al completamento del processo. Questo principio si applica anche nel caso di processi veloci.

Dichiarazioni Testimoniali

Le dichiarazioni testimoniali rientrano nel Capitolo V del Titolo V del Libro II del Codice di Procedura Penale, articoli 410 e seguenti. Tutti coloro che risiedono nel territorio spagnolo, con alcune eccezioni, e che non sono portatori di handicap, sono tenuti a comparire in tribunale per testimoniare.

Se il testimone non si presenta alla prima citazione giudiziaria o si rifiuta di testimoniare, può incorrere in una multa. Se persiste nel suo rifiuto, può essere condotto alla presenza del giudice dagli agenti dell'autorità, potendogli essere imputato un reato di ostruzione alla giustizia. Se si rifiuta di testimoniare, può essere imputato per un reato grave di disobbedienza all'autorità.

Se il testimone risiede al di fuori del distretto giudiziario, non sarà obbligato a comparire, a meno che la sua presenza non sia assolutamente necessaria. Non saranno ammesse domande suggestive o che inducano il testimone a testimoniare in una certa direzione, né saranno utilizzate coercizione, inganno, promesse o obblighi.

Se un testimone o un imputato discordano su un fatto o una circostanza rilevante per il processo, il giudice può disporre un confronto tra di loro. Di norma, tale confronto non si svolgerà tra più di due persone alla volta.

È inoltre consentita la possibilità di praticare la prova anticipata, che si terrà nei casi in cui il testimone non possa comparire durante il processo. Tale prova si svolgerà nella fase di indagine, ma con le stesse garanzie previste per il processo. Inoltre, si possono applicare anche le disposizioni relative ai testimoni esperti, nonché le misure stabilite dalla Legge Organica 19/94 del 23 dicembre sulla protezione dei testimoni, come previsto all'articolo 1.

La Relazione degli Esperti

Come previsto dall'articolo 456 della LEC, il giudice può richiedere la relazione degli esperti per conoscere o valutare fatti o circostanze importanti nel fascicolo, anche quando sono necessarie competenze artistiche o scientifiche. L'esperto è sempre una figura esterna al processo e fornisce il suo contributo attraverso specifiche conoscenze, per le quali è chiamato a relazionare su determinate questioni. In sintesi, l'esperto è una figura regolamentata. Gli esperti dovranno ratificare la loro relazione in sede processuale ed essere sottoposti a interrogatorio da parte di tutte le parti.

Il Corpo del Reato

Si definiscono tali i materiali e gli oggetti tangibili direttamente utilizzati per la commissione di reati o ad essi connessi. Se la loro natura lo consente, possono essere acquisiti come elementi di prova. Nel caso di armi, la procedura semplificata può essere gestita dalla polizia giudiziaria. È possibile acquisire il certificato di immatricolazione del veicolo e l'assicurazione obbligatoria. In caso di morte violenta, il giudice stesso procede al sopralluogo del cadavere, all'acquisizione di documenti d'identità o testimonianze. Dopo la riforma del 2003, può delegare il medico legale. Questo si applica anche in casi specifici come incidenti ferroviari.

Il Riconoscimento Giudiziario

Come specificato negli articoli 326-333 della LEC, è un atto di ricerca in cui l'istruttore si reca sul luogo dove si sono verificati i fatti e le circostanze del reato. Per sua natura, deve essere praticato dall'istruttore, accompagnato dal Segretario. In caso di presenza di un imputato, questi sarà notificato in modo da potervi partecipare personalmente o tramite il suo difensore, anche se in custodia. Una forma di riconoscimento è la ricostruzione dei fatti, sebbene non sia specificamente regolamentata nella LEC.

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