Autonomia Privata: Potere e Limiti nei Rapporti Giuridici
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L'Autonomia Privata: Definizione e Fondamento Normativo
L'autonomia privata può essere definita come la sfera di potere che l'ordinamento giuridico riconosce ai privati per autoregolamentare i propri interessi. È il potere concesso a ciascun individuo di creare, modificare o estinguere i propri rapporti giuridici.
L'autonomia privata trova il suo fondamento normativo principale nell'art. 1322 del Codice Civile (CC), il quale stabilisce che le parti contraenti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Un'altra disposizione rilevante è l'art. 1255 CC (anche se la numerazione è errata nel testo originale, si presume si riferisca a questo articolo o a un articolo simile in un altro codice), che afferma che le parti possono stabilire patti, clausole e condizioni che ritengano convenienti, purché non siano contrari alla legge, alla morale o all'ordine pubblico.
Inoltre, l'art. 1091 CC (anche in questo caso, la numerazione potrebbe essere imprecisa, ma il concetto è chiaro) sancisce che le obbligazioni che nascono dai contratti hanno forza di legge tra le parti contraenti e devono essere adempiute a tenore delle stesse.
Limiti dell'Autonomia Privata
I limiti all'autonomia privata sono costituiti dalla legge, dalla morale e dall'ordine pubblico.
Manifestazioni dell'Autonomia Privata
L'autonomia privata si manifesta principalmente in tre ambiti:
- Negozio giuridico
- Proprietà
- Diritto personale (in senso lato, includendo le relazioni familiari e personali)
Il Negozio Giuridico
Il negozio giuridico è lo strumento principale attraverso il quale i privati esercitano la loro autonomia. Permette di regolare i rapporti giuridici tra soggetti diversi nel modo ritenuto più idoneo. Al soggetto è conferito un ampio potere di strutturare le proprie relazioni giuridiche secondo la propria volontà, con particolare attenzione alla volontà dichiarata. Gli effetti giuridici sono attribuiti alle dichiarazioni di volontà dei privati.
Il fulcro del negozio giuridico è la volontà dichiarata, in quanto solo l'individuo conosce ciò che effettivamente vuole.
Possiamo quindi definire il negozio giuridico come una dichiarazione di volontà da parte di una o più persone, diretta a creare, modificare o estinguere rapporti giuridici. Tuttavia, non tutte le dichiarazioni di volontà danno luogo a un negozio giuridico, ma solo quelle che l'ordinamento considera meritevoli di tutela, in quanto gli effetti perseguiti sono degni di essere protetti.
Secondo il professor Albaladejo (se si tratta di un giurista rilevante in questo contesto, altrimenti si può omettere), il negozio giuridico è un atto giuridico lecito, costituito da una o più dichiarazioni di volontà, e che l'ordinamento giuridico tutela in quanto produttivo degli effetti giuridici voluti.
Elementi Essenziali del Contratto (Negozio Giuridico Bilaterale)
I requisiti essenziali del negozio giuridico, in particolare del contratto, sono stabiliti nel Codice Civile. L'art. 1261 CC stabilisce che non c'è contratto se non quando concorrono i seguenti requisiti:
- Consenso dei contraenti.
- Oggetto certo che sia materia del contratto.
- Causa dell'obbligazione che si stabilisca.
Questi tre elementi sono essenziali per l'esistenza di un contratto. Il Codice Civile disciplina il contratto nel Titolo II, Libro IV, dall'art. 1254 e seguenti.
Forma del Contratto
Per quanto riguarda la forma del contratto, il nostro ordinamento giuridico sancisce il principio di libertà di forma. Come indicato nell'art. 1278 CC, i contratti sono validi e producono effetti qualunque sia la forma in cui sono stati stipulati, salvo i casi specifici in cui la legge richiede una forma determinata (ad substantiam o ad probationem).