Azioni Processuali del Convenuto in Caso di Richiesta di Credito: Guida Completa

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Possibili Azioni Processuali del Convenuto in Relazione al Bando di Credito

1. Ignorare la Richiesta

Il convenuto riceve la richiesta e la ignora, omettendo di presentarsi. Quando il convenuto non si presenta, viene dichiarato in contumacia, secondo il diritto canonico, definita come "assenza dal giudizio".

La contumacia può verificarsi soprattutto se l'imputato ha esaurito i termini per comparire in tribunale, nonostante sia stato regolarmente citato e abbia ricevuto documenti e certificazioni. Il giudice, normalmente, ne viene a conoscenza entro 10-15 giorni.

Nel diritto canonico esiste il cosiddetto "privilegio di cortesia" verso il convenuto contumace, che cerca il principio della verità processuale. Il processo continua fino alla sentenza definitiva e l'imputato decide se eseguirla.

Se il convenuto, una volta dichiarato contumace, si presenta in tribunale, può ricevere gli atti processuali nello stato in cui si trovano e anche appellare la sentenza. Si verifica la "percussione processuale", cioè la perdita del diritto del convenuto per il mancato rispetto dei termini. La prova segue il suo corso.

Se il convenuto dimostra che il suo domicilio era sconosciuto o che non è stato regolarmente notificato, tutti gli atti sono nulli.

2. Presentarsi alla Giustizia del Tribunale

Il convenuto si presenta e si sottomette alla giustizia del tribunale. Si arrende al "comfort" offerto e può rispondere senza l'assistenza di un avvocato o può nominare un procuratore. Non presenta una risposta scritta alla domanda. Chi assiste solo nel processo è il difensore del vincolo.

3. Comparire e Difendersi

Entro la risposta ci sono due possibilità:

  • a) Rispondere opponendosi all'annullamento del matrimonio.
  • b) Rispondere chiedendo la riconvenzione. In questo caso, l'imputato diventa attore, neutralizzando il motivo principale. Le azioni si intrecciano ed è possibile rispondere alla domanda con la stessa condizione e/o altre simili.

4. Domicilio Sconosciuto

Non si conosce il luogo di residenza o il domicilio del convenuto. La situazione deve essere accertata dopo un'indagine diligente. Quando il giudice accerta la situazione, deve dichiarare d'ufficio il domicilio sconosciuto.

Una volta dichiarato il domicilio sconosciuto, si deve informare l'imputato tramite pubblicazione edittale. Se si accerta che la sua ubicazione è veramente ignota, tutte le procedure del processo sono nulle. Il processo continua secondo il diritto. Se il convenuto non si presenta, non può essere condannato.

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