La Cambiale: Creazione, Accettazione e Pagamento secondo la Legge
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CAPITOLO II: La Cambiale
Sezione Prima: Creazione, Forma e Riconoscimento della Lettera di Cambio
Articolo 76. Requisiti della Cambiale
La cambiale deve contenere:
- Il termine per la cambiale, inserito nel testo del documento.
- La durata del luogo e del giorno, mese e anno in cui è stata sottoscritta.
- L'ordine incondizionato al trattario di pagare una certa somma di denaro.
- Il nome del trattario.
- Il luogo e il momento del pagamento.
- Il nome della persona alla quale il pagamento deve essere effettuato.
- La firma del traente o della persona che ha firmato su sua richiesta o per suo conto.
Articolo 77. Luogo di Pagamento
Se la lettera non contiene la designazione del luogo da pagare, si considera che sia il domicilio del trattario. Se il trattario ha diverse abitazioni, la lettera sarà tenuta in una di esse, a scelta del portatore. Se la lettera indica diversi luoghi di pagamento, il titolare può richiederlo in nessuno dei luoghi citati.
Articolo 78. Clausole Non Scritte
Nella cambiale, qualsiasi interesse o penale è considerata clausola non scritta.
Articolo 79. Scadenze della Cambiale
La cambiale può essere emessa:
- A vista.
- A un certo tempo dopo la vista.
- A una data con un certo tempo.
- A un giorno stabilito.
Le cambiali con un altro tipo di maturità o scadenze successive sono sempre considerate pagabili a richiesta per l'intero importo espresso. Sono considerate esigibili a richiesta anche le cambiali con scadenza non indicata nel documento.
Articolo 80. Calcolo delle Scadenze
Una cambiale emessa da uno o più mesi a partire dalla data o vista scade il giorno corrispondente alla sua emissione o al deposito del mese in cui il pagamento è dovuto. Se non ha il giorno corrispondente della sottoscrizione o di presentazione, scade l'ultimo giorno del mese. Se si imposta l'inizio, metà o fine del mese, questi termini si intendono il primo, quindicesimo e ultimo giorno del mese corrispondente. Espressioni come "otto giorni", "una settimana", "due settimane", "quindici giorni" o "metà mese" si intendono come periodi di otto o quindici giorni effettivi.
Articolo 81. Termini e Giorni Festivi
Quando uno degli atti previsti da questo capitolo rende obbligatoria al titolare di una cambiale un'azione da effettuare entro un termine il cui ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato fino al giorno lavorativo successivo. I giorni festivi intermedi sono conteggiati ai fini del calcolo del periodo. Nei termini legali o convenzionali, si intende il giorno che serve come punto di partenza.
Articolo 82. Girata della Cambiale
La cambiale può essere girata all'ordine del traente. Può anche essere girata dallo stesso traente, per essere pagata in un luogo diverso da quello in cui è stata emessa. In quest'ultimo caso, il traente è responsabile come accettante. Se la lettera è stata girata a un certo tempo dopo la vista, la sua presentazione avrà l'effetto di fissare la data di scadenza, osservando la data di deposito della domanda, se del caso, a disposizione della parte finale dell'articolo 98. La presentazione sarà verificata dalla firma del traente sulla stessa lettera o, in mancanza, da dichiarazione giurata dinanzi a un notaio o un broker.
Articolo 83. Pagamento presso Domicilio Diverso
Il traente può indicare per il pagamento il domicilio o la residenza di un'altra persona, nello stesso luogo di residenza del trattario, o altrove. Se la lettera non contiene alcuna indicazione che il pagamento sarà effettuato dal trattario presso la casa o la residenza della persona designata, si intende che il pagamento sarà effettuato da quest'ultima, che in questo caso deve essere considerata come semplice accettante per il servizio. Il traente può anche indicare il proprio domicilio o residenza affinché la cambiale sia pagata, anche se è diverso da quello in cui il trattario ha la sua sede.
Articolo 84. Indicazione di Persona per Accettazione e Pagamento
Il traente e qualsiasi altro debitore possono indicare nella lettera il nome di una persona o persone che dovrebbero essere tenute all'accettazione e al pagamento, o solo al pagamento, in assenza del trattario, a condizione che la loro casa o residenza sia nel luogo indicato nella lettera per il pagamento o che non vi sia designazione del sito nello stesso luogo del domicilio del trattario.
Articolo 85. Poteri di Rappresentanza
L'autorità di agire per conto di un altro non comprende la facoltà di firmare cambiali, salvo quanto previsto nel potere o nella dichiarazione di cui al punto 9. Gli amministratori o dirigenti di imprese o di trattative commerciali sono considerati autorizzati a firmare cambiali a nome di queste, in virtù della loro nomina. I limiti di tale autorizzazione sono quelli indicati nei rispettivi statuti o dalle autorità.
Articolo 86. Firma per Richiesta
Se il traente non sa o non può scrivere, la firma di un'altra persona su sua richiesta, in fede di ciò, firmerà anche un pubblico ufficiale autorizzato, un notaio o altro funzionario con autorità legale.
Articolo 87. Responsabilità del Traente
Il traente è responsabile per l'accettazione e il pagamento della cambiale; qualsiasi clausola che lo esoneri da tale responsabilità è considerata non scritta.
Articolo 88. Cambiale al Portatore
La cambiale emessa al portatore non pregiudica la cambiale, attenendosi alla regola di cui all'articolo 14. Se il portatore emette o in alternativa per una persona specifica, il termine "portatore" è considerato nullo.
Articolo 89. Documenti contro Pagamento/Accettazione
L'inclusione di termini o documenti contro documenti di accettazione o contro pagamento, o al citato D/A o D/P, nel testo di una cambiale con la quale le merci sono accompagnate, esige che il titolare della lettera trattenga i documenti solo attraverso l'accettazione o il pagamento della cambiale.
Articolo 90. Endorsement e Responsabilità
L'approvazione della proprietà di una cambiale richiede che l'endorser sia solidalmente responsabile con gli altri per il valore della cambiale proposta, osservando, se del caso, l'ultimo comma dell'articolo 34.
Sezione Seconda: Accettazione
Articolo 91. Presentazione per l'Accettazione
La lettera deve essere presentata per l'accettazione nel luogo e all'indirizzo indicati nella dichiarazione in tal senso. In mancanza di direzione o indicazione, la presentazione sarà effettuata presso la casa o il domicilio del trattario. Quando la lettera identifica parecchie posizioni per l'accettazione, si intende che il titolare può presentarla a ciascuna di esse.
Articolo 92. Accettazione da Altre Persone
Se, ai sensi dell'articolo 84, la cambiale contiene l'indicazione di altre persone che dovrebbero essere tenute all'accettazione in assenza del trattario, il titolare, prima di procedere alle proteste per rifiuto, deve richiedere l'accettazione degli altri indicati. Il titolare che non soddisfa il requisito di cui sopra perderà l'azione cambiaria per mancanza di accettazione.
Articolo 93. Termini per la Presentazione
Le cambiali a vista devono essere presentate per l'accettazione entro sei mesi dalla data stessa. Qualsiasi termine richiesto può essere ridotto, consegnando la lettera. Allo stesso modo, il traente può estenderlo e vietare la presentazione della cambiale entro un certo tempo. Il detentore che omette di presentare la lettera nei termini legali o designati da una delle richieste, perderà l'azione cambiaria, rispettivamente, contro tutti i debitori, o contro il debitore che ha fatto l'indicazione del tempo e contro, dopo averlo fatto.
Articolo 94. Presentazione Facoltativa
La presentazione di cambiali emesse a giorno fisso o a un certo periodo di tempo sarà facoltativa, a meno che il traente non abbia reso obbligatoria la marcatura di un termine per la presentazione, riconoscendo nella lettera tale circostanza. Il traente può anche vietare la presentazione entro un certo tempo, consegnando così la lettera. Se la presentazione della cambiale è facoltativa, il titolare può effettuarla l'ultimo giorno lavorativo prima della scadenza.
Articolo 95. Indicazione del Pagatore
Se il traente ha indicato nella lettera un luogo di pagamento diverso da quello in cui il trattario ha la residenza, l'accettante deve esprimere nell'accettazione il nome della persona che deve pagare. In assenza di tale indicazione, l'accettante è tenuto a coprire lo stesso nel luogo designato per il pagamento.
Articolo 96. Indirizzo per il Pagamento
Se una cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può, accettando, indicare nello stesso luogo un indirizzo dove la lettera dovrebbe essere presentata a lui per il pagamento, a meno che il traente non abbia alcun segno.
Articolo 97. Forma dell'Accettazione
L'accettazione deve essere indicata nella lettera stessa ed espressa con la parola "accettare" o equivalente, e la firma del trattario. Tuttavia, la semplice firma di quest'ultimo, come punto di partenza, è sufficiente per considerare l'accettazione come scontata.
Articolo 98. Data dell'Accettazione
Solo quando la cambiale è dovuta a una certa ora di udienza, o quando deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito in base a istruzioni speciali, è un prerequisito per la validità dell'accettazione l'espressione della data. Tuttavia, se l'accettore omette di farlo, può essere iscritto dal portatore.
Articolo 99. Accettazione Incondizionata
L'accettazione deve essere incondizionata, ma può essere limitata a meno del valore della lettera. Qualsiasi altra forma introdotta dall'accettante equivale a un rifiuto di accettazione, ma il trattario sarà vincolato alle condizioni di accettazione.
Articolo 100. Rifiuto di Accettare
Si dice che si rifiuta di accettare quando il trattario macchia la lettera prima di restituirla.
Articolo 101. Effetti dell'Accettazione
L'accettazione di una cambiale obbliga il beneficiario a pagare alla scadenza, anche quando il traente è fallito prima dell'accettazione. L'accettante si sostituisce al traente, ma nessuna azione cambiaria può essere esercitata contro di lui e gli altri firmatari della lettera.
Terza Parte: L'Accettazione per Intervento
Articolo 102. Intervento
La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento, dopo il protesto in questione.
Articolo 103. Obbligo e Facoltà di Ammettere l'Intervento
Il titolare è obbligato ad ammettere l'accettazione da parte delle persone di cui all'articolo 92. È facoltativo per lui ammettere o rifiutare l'accettazione di intervento del trattario che non ha accettato, di qualsiasi altra persona obbligata nella stessa lettera, o di un terzo.
Articolo 104. Indicazione del Beneficiario dell'Intervento
Se l'accettazione per intervento non indica la persona a favore della quale viene fatta, si intende che interviene a favore del traente, anche se la raccomandazione è stata fatta da un girante.
Articolo 105. Effetti dell'Accettazione per Intervento
L'accettazione per intervento estingue l'azione cambiaria per mancanza di accettazione nei confronti della persona a favore della quale viene fatta, e successivamente contro i giranti e i loro garanti.
Articolo 106. Responsabilità dell'Accettante per Intervento
L'accettante per intervento è responsabile nei confronti del titolare, e successivamente nei confronti dei firmatari per i quali interviene.
Articolo 107. Notifica dell'Intervento
L'accettante per intervento deve dare immediata notizia del suo intervento alla persona che lo ha richiesto. Quest'ultima persona, precedendo il girante, il traente e i garanti di uno di essi, può in ogni caso esigere che il titolare, nonostante l'intervento, riceva il pagamento della cambiale e gliela consegni.
Articolo 108. Condizioni per l'Accettazione per Intervento
Le condizioni per l'accettazione per intervento sono regolate dalle disposizioni degli articoli da 95 a 100.
Sezione Quattro: La Garanzia
Articolo 109. Definizione di Garanzia
Con l'approvazione si garantisce in tutto o in parte il pagamento della cambiale.
Articolo 110. Soggetti della Garanzia
È possibile fornire la garanzia non solo a chi è intervenuto nella lettera, ma anche a uno dei firmatari di essa.
Articolo 111. Forma della Garanzia
La garanzia deve essere contenuta nel testo o in un foglio allegato. Deve essere espressa con la formula "per l'approvazione" o equivalenti, e deve essere sottoscritta da chi la fornisce. La singola firma, come punto di partenza, quando non ha altro significato associato, sarà considerata garanzia.
Articolo 112. Importo della Garanzia
In assenza di menzione di quantità, si intende che la garanzia assicura l'intero importo della cambiale.
Articolo 113. Indicazione del Garantito
La garanzia deve indicare la persona per la quale è offerta. In assenza di tale indicazione, si intende che garantisce gli obblighi degli accettanti e, se disponibile, del traente.
Articolo 114. Responsabilità del Garante
Il garante è responsabile in solido per la persona la cui firma garantisce, e il suo obbligo è valido anche se l'obbligazione garantita è nulla per qualsiasi motivo.
Articolo 115. Azione di Regresso del Garante
Il garante che paga la cambiale ha l'azione cambiaria nei confronti e contro coloro che sono obbligati nei suoi confronti ai sensi della lettera.
Articolo 116. Termini per l'Azione del Garante
Il ricorso contro il garante è soggetto alle stesse condizioni del ricorso contro la persona garantita.
Sezione Quinta: Pluralità di Copie e Copie
Articolo 117. Emissione di Copie
Se la cambiale non contiene una clausola di "singola", l'assicurato ha diritto a ricevere dal traente l'emissione di una o più copie identiche, pagando tutte le spese causate. Queste copie devono contenere nel loro testo le parole "primo", "secondo", ecc., in ordine di emissione. In assenza di questa indicazione, ogni pezzo viene trattato come una cambiale separata. Qualsiasi altro detentore può esercitare lo stesso diritto, attraverso il girante immediato, che a sua volta deve essere indirizzato a chi lo precede, e così via, fino al traente. I giranti e i garanti sono tenuti a svolgere le loro sottoscrizioni sulle copie della lettera.
Articolo 118. Pagamento di una Copia
Il pagamento effettuato da una copia libera dal pagamento di tutte le altre, ma il trattario sarà tenuto ad accettare per ogni emissione. Il girante che ha girato le copie a persone diverse, e i giranti successivi, sono vincolati alle loro girate, come se fossero cambiali diverse.
Articolo 119. Indicazione del Possessore della Copia
Una persona che ha inviato una copia per l'accettazione deve menzionare in un'altra il nome e l'indirizzo della persona nel cui possesso si trova, la mancanza di questa indicazione non invalida il punto. Il titolare della copia inviata per l'accettazione è autorizzato e ha anche l'obbligo di presentarla tempestivamente e di protestarla, se alla scadenza della lettera non è stata richiesta la copia a cui ha diritto. È necessario presentare la prova del pagamento dell'importo della cambiale in un istituto di credito o, in mancanza, in una casa di commercio, per protestare la cambiale per mancato pagamento, se il trattario non effettua il deposito. Ha anche l'obbligo di consegnare la copia da inviare per protesto e un procedimento di accettazione, se esiste, al legittimo titolare di un'altra copia che contiene i dettagli della persona a cui la prima è stata inviata.
Articolo 120. Azioni in Caso di Rifiuto di Consegna
Se il titolare si rifiuta di effettuare la consegna, il legittimo titolare non può esercitare le sue azioni solo dopo aver redatto una dichiarazione di protesto: I. nei confronti del titolare, dichiarando il fallimento di tale consegna, e II. contro il trattario per mancanza di accettazione o di pagamento della copia, a condizione che tali protesti siano sollevati nei termini stabiliti dalla presente legge.
Articolo 121. Priorità nella Consegna delle Copie
Qualora il titolare dell'originale inviato per l'accettazione sia richiesto da due o più titolari di altre copie, consegnerà la prima richiesta. Se vengono presentate diverse copie contemporaneamente, darà priorità al portatore del numero ordinale più basso.
Articolo 122. Diritto di Fare Copie
Il titolare di una cambiale ha il diritto di fare copie di essa. Queste devono riprodurre esattamente l'originale, con le convalide e tutte le espressioni contenute, indicando in che misura la copia è completa.
Articolo 123. Validità delle Sottoscrizioni sulle Copie
Le sottoscrizioni autografe di accettazione, le girate e le garanzie su una copia impegnano i firmatari come se fossero state riflesse sull'originale.
Articolo 124. Indicazione del Possessore dell'Originale
La persona che ha inviato l'originale per l'accettazione o chi ha depositato le copie deve includere il nome e l'indirizzo della persona nel cui possesso si trova l'originale. La mancanza di questa indicazione non invalida l'approvazione originale sui sedili posteriori. Il titolare originale è obbligato a consegnarla al legittimo titolare della copia. Il titolare che, senza l'originale, vuole esercitare i propri diritti nei confronti dei titolari della copia, deve provare la protesta originale che è stata data alla sua richiesta.
Articolo 125. Consegna di Copie Multiple
Quando il titolare originale si trova di fronte a due o più portatori legittimi di copie, agirà in conformità con l'articolo 121.
Sezione Sesto: Pagamento
Articolo 126. Presentazione per il Pagamento
La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicati nel suo testo, osservando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 77. Se la lettera non contiene l'indirizzo, deve essere presentata per il pagamento: I. Presso la casa o residenza del trattario, l'accettante, o la casa, se del caso; II. Presso la casa o residenza dei giranti, se presenti.
Articolo 127. Giorno del Pagamento
La cambiale deve essere presentata per il pagamento il giorno della scadenza, osservando, se del caso, quanto richiesto dall'articolo 81.
Articolo 128. Presentazione per Pagamento a Vista
Le cambiali a vista devono essere presentate per il pagamento entro sei mesi dalla data stessa. Qualsiasi termine richiesto può essere ridotto, consegnando la lettera. Allo stesso modo, il traente può estenderlo e vietare la presentazione della cambiale entro un certo tempo.
Articolo 129. Pagamento contro Consegna
Il pagamento della cambiale deve essere effettuato contro la sua consegna.
Articolo 130. Pagamento Parziale
Il titolare non può rifiutare un pagamento parziale, ma deve mantenere la lettera in suo possesso fino a quando non sarà coperta integralmente, segnando e dando l'importo addebitato alla parte che effettua il pagamento, a ricevuta.
Articolo 131. Pagamento Anticipato
Il titolare non può essere obbligato a ricevere il pagamento prima della scadenza della lettera. Il trattario che paga prima della scadenza è responsabile per la validità del pagamento.
Articolo 132. Deposito in Caso di Mancato Pagamento
Se non viene richiesto il pagamento della cambiale alla scadenza, il trattario o chi è obbligato a pagarla, dopo la scadenza, può depositarla presso la Banca del Messico, l'importo della cambiale a spese e rischio del titolare, e senza obbligo di notifica a quest'ultimo.
Settima Sezione: Pagamento con Intervento
Articolo 133. Ordine di Intervento per il Pagamento
Se una cambiale non viene pagata dal trattario, può essere pagata per intervento nel seguente ordine: I. L'accettante per intervento; II. Il girante; III. Un terzo. Il trattario che non ha accettato come girante può agire come terzo, con preferenza rispetto a qualsiasi altro in veste di terzo, salvo quanto previsto dall'articolo 137.
Articolo 134. Termini per l'Intervento
Gli interventi devono essere pagati entro il giorno del protesto o entro il giorno lavorativo successivo, e ai fini di cui alla presente sezione, il broker, notaio o autorità politica che solleva il protesto deve registrarlo nel verbale di questo, o successivamente.
Articolo 135. Indicazione del Beneficiario dell'Intervento
Chi paga per intervento deve indicare la persona per la quale lo fa. In assenza di tale indicazione, si intende che interviene a nome del girante e, se del caso, a favore del traente.
Articolo 136. Obbligo del Titolare di Fornire Prova
Il titolare è obbligato a fornire all'interveniente la prova del pagamento, e come tale, l'interveniente avrà l'azione cambiaria nei confronti della persona per la quale ha pagato e contro il primo obbligato.
Articolo 137. Preferenza tra Terzi Intervenienti
Se ci sono più persone che offrono il loro intervento come terzi, sarà preferito colui che, con la sua liberazione, libera più persone di quelle richieste nella cambiale.
Articolo 138. Rifiuto di Pagamento per Intervento
Finché il titolare mantiene la cambiale in suo possesso, non può rifiutare di pagare per intervento. Se rifiuta, perde i suoi diritti nei confronti della persona per la quale offre il pagamento, e successivamente nei confronti di quest'ultima.
Sezione Eight: Di Protesto
Articolo 139. Obbligo di Protesto
La cambiale deve essere protestata per mancanza di accettazione o di pagamento, totale o parziale, salvo quanto previsto all'articolo 141.
Articolo 140. Definizione di Protesto
Il protesto attesta che una lettera è stata presentata nei tempi richiesti e è rimasta, in tutto o in parte, senza accettazione o pagamento. Salvo espressa disposizione di legge, nessun altro atto può sostituire il protesto.
Articolo 141. Esenzione dal Protesto
Il traente può esonerare il titolare della lettera dal protesto, firmando senza la clausola "senza protesto", "senza spese" o equivalente. Questa clausola non esonera dalla presentazione della cambiale per l'accettazione o il pagamento, né dall'obbligo di dare avviso di mancata accettazione o pagamento da parte dei debitori tramite ritorno. A tal fine, la prova della mancata tempestività è il ricorso contro il portatore. Se, nonostante la clausola, il titolare effettua il protesto, i costi saranno a suo carico. Una clausola da parte del titolare o di un girante deve essere scritta.
Articolo 142. Autorità Competenti per il Protesto
Il protesto può essere effettuato da broker o notai pubblici. In loro assenza, può essere sollevato dinanzi all'autorità politica del luogo.
Articolo 143. Luogo del Protesto
Il protesto per mancata accettazione deve essere sollevato contro il trattario e i giranti, nel luogo e all'indirizzo stabiliti per l'accettazione, e se la lettera non contiene alcuna indicazione del luogo, presso la casa o la residenza del primo. Il protesto per mancato pagamento deve essere sollevato contro le persone e nei luoghi e indirizzi indicati all'articolo 126. Se la persona contro cui deve essere sollevato il protesto non è presente, si effettueranno due tentativi con mezzi a loro carico, parenti o dipendenti, o con un vicino. Quando il domicilio o la residenza della persona contro cui deve essere sollevato il protesto non è conosciuto, questo può essere fatto all'indirizzo scelto dal notaio, dal broker o dall'autorità politica che lo solleva.
Articolo 144. Termini per il Protesto
Il protesto per mancata accettazione deve essere sollevato entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione, ma sempre prima della data di scadenza. Il protesto per mancato pagamento deve essere sollevato entro due giorni lavorativi successivi alla scadenza. Il protesto per mancato pagamento delle cambiali a vista deve essere sollevato il giorno della presentazione, o entro due giorni lavorativi.
Articolo 145. Conseguenze del Protesto per Mancata Accettazione
Il protesto per mancata accettazione implica la rinuncia alla presentazione per il pagamento, e il protesto per mancata accettazione.
Articolo 146. Protesto per Cambiali a Vista e Facoltative
Le cambiali a vista sono protestate solo per mancato pagamento. Lo stesso avviene per quelle la cui presentazione per l'accettazione è facoltativa, a meno che non siano state presentate entro il termine fissato dall'ultimo comma dell'articolo 94.
Articolo 147. Protesto in Caso di Fallimento
Se il trattario è dichiarato fallito o è entrato in concordato, prima di accettare la lettera, o dopo, ma prima della scadenza, deve essere protestato per mancato pagamento, potendo sollevare il protesto in qualsiasi momento tra la data di inizio del concorso e il giorno in cui dovrebbe essere protestato ai sensi della legge per mancata accettazione o mancato pagamento.
Articolo 148. Contenuto del Registro del Protesto
Il protesto deve essere registrato sulla stessa lettera o su un foglio allegato ad essa. Inoltre, il broker, notaio o autorità che pratica il protesto, tiene un registro di esso in cui appaiono: I. La riproduzione integrale della lettera, con la sua accettazione, girate, garanzie o come è stabilita; II. L'obbligo di accettare o pagare la cambiale, indicando se questo è stato fatto; III. Le ragioni del rifiuto di accettare o pagare; IV. La firma della persona che richiede l'indagine, o l'espressione della loro incapacità o riluttanza a firmare, se del caso; V. L'espressione del luogo, data e ora in cui viene praticato il protesto e la firma della persona che autorizza la procedura.
Articolo 149. Conservazione della Cambiale
Il broker, notaio o autorità che ha effettuato il protesto, trattiene la lettera in suo possesso il giorno del protesto e il successivo, dopo aver avvisato, durante quel tempo, il diritto di presentarsi per saldare l'importo della cambiale più gli interessi di mora e le spese legali.
Sezione Nove: Azioni e Diritti che Nascono dalla Mancanza di Accettazione e di Disgrazia
Articolo 150. Casi di Azione Cambiaria
L'azione cambiaria si propone: I. In caso di mancata accettazione o di accettazione parziale; II. In caso di mancato pagamento o pagamento parziale; III. Quando il trattario o l'accettante sono dichiarati falliti o in concordato. Nei casi I e III, l'azione può essere esercitata anche prima della scadenza per l'importo totale della lettera, o in caso di accettazione parziale, per la parte non accettata.
Articolo 151. Azione Diretta e di Regresso
L'azione cambiaria è diretta o di regresso. Diretta, quando è esercitata contro l'accettante o i suoi garanti; di regresso, se esercitata contro qualsiasi altro obbligato.
Articolo 152. Diritti del Titolare nella Cambiale
Con l'azione cambiaria, l'ultimo titolare della cambiale può esigere il pagamento: I. L'importo della lettera; II. Gli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di scadenza; III. Le spese di protesto e altre spese legali; IV. La commissione di cambio tra la piazza in cui la lettera avrebbe dovuto essere pagata e la piazza in cui è effettiva, più le spese di situazione. Se la lettera non è in perdita, tale importo viene detratto dal rimborso, calcolato al tasso legale.
Articolo 153. Diritti del Girante che Paga
L'obbligato che restituisce la lettera ha il diritto di richiedere, attraverso l'azione cambiaria: I. Il rimborso di quanto pagato, meno le spese per le quali è stato condannato; II. Gli interessi di mora al tasso legale su tale somma dalla data del pagamento; III. Le spese di riscossione e altre spese legittime; IV. La commissione di cambio tra la piazza della sua casa e quella del rimborso, oltre le spese di situazione.
Articolo 154. Responsabilità Solidale e Azioni Multiple
L'accettante, il traente, i giranti e i garanti sono solidalmente responsabili per le prestazioni di cui ai due articoli precedenti. L'ultimo titolare della cambiale può esercitare un'azione contro tutti gli obbligati contemporaneamente, o contro uno o più di essi, senza perdere in questo caso l'azione contro gli altri, senza alcun obbligo di seguire l'ordine dei loro obblighi. Lo stesso diritto hanno tutti coloro che sono obbligati a pagare la cambiale, nei confronti dei firmatari precedenti, dell'accettante e dei garanti.
Articolo 155. Comunicazione delle Proteste
Oltre a coloro nei confronti dei quali sono state effettuate, le proteste delle cambiali, sia per mancata accettazione che per mancato pagamento, devono essere comunicate a tutte le altre persone coinvolte nella cambiale, tramite istruzioni trasmesse dal notaio, broker o autorità politica che autorizza le proteste. Coloro che risiedono nello stesso luogo in cui viene effettuato il protesto saranno informati nello stesso modo, e il giorno successivo a quello in cui sono state elaborate. Coloro che risiedono fuori dal luogo, riceveranno le istruzioni per posta successiva e certificata secondo le indicazioni delle stesse lettere. Dopo l'atto di protesto, chi lo ha approvato sarà colui che è stato registrato nella forma e nei termini previsti dal presente articolo. Il mancato rispetto degli impegni precedenti, salva la responsabilità per i danni che l'omissione o il ritardo causano al preavviso richiesto per il ritorno, a condizione che abbiano cura di scrivere il proprio indirizzo nel documento. La stessa responsabilità ricade sul titolare ultimo della cambiale che non fornisce gli avvisi prescritti nel caso di cui all'articolo 141.
Articolo 156. Diritto di Ricevere l'Importo della Cambiale
Sia il traente che uno dei giranti di una cambiale protestata possono, dopo essere venuti a conoscenza del protesto, ricevere dal titolare l'importo delle spese legittime, e consegnare loro la cambiale e il conto delle spese. Se concorrono a restituire il traente e i giranti, il traente sarà preferito, e se concorrono solo i giranti, sarà preferito quello con la data anteriore.
Articolo 157. Azioni del Titolare contro Altri Firmatari
L'ultimo titolare di una cambiale debitamente protestata, e che ha pagato il ritorno, può addebitare agli altri firmatari: I. Addebitando o chiedendo loro di pagare in considerazione, l'importo della cambiale, gli interessi e le spese legittime; o II. Passando al suo ufficio e all'udienza per proprio conto o di una terza persona, il valore della cambiale aumentato degli interessi e delle spese legittime. In entrambi i casi, il documento o la lettera cambiaria corrispondente deve essere accompagnato dalla fattura originale della cambiale, con l'annotazione della ricevuta di pagamento rispettiva o una copia autenticata del verbale del suo protesto, e il conto degli interessi e delle spese, comprese, ove applicabile, le spese di sostituzione.
Articolo 158. Calcolo delle Spese di Sostituzione
Ai fini dell'articolo precedente e degli articoli 152, comma IV, e 153, sezione IV, il costo della sostituzione è calcolato sulla base dei tassi attuali entro il giorno del protesto o del pagamento, nel luogo in cui è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata.
Articolo 159. Responsabilità Solidale dei Firmatari
Tutti coloro che appaiono su una cambiale sottoscrivendo l'atto stesso, sono responsabili in solido per gli obblighi che ne derivano. Il pagamento della cambiale da parte di uno dei firmatari, nel caso a cui si riferisce questo articolo, non conferisce a quest'ultimo il diritto di agire contro gli altri firmatari dello stesso atto, ma i diritti e le azioni che spettano al debitore contro gli altri coobbligati, lasciando intatte le azioni di rapido recupero che potrebbero corrispondere a uno contro l'accettante e coloro che sono obbligati a restituire la cambiale, e contro i precedenti giranti, o contro i traenti.
Articolo 160. Prescrizione dell'Azione dell'Ultimo Titolare
L'azione cambiaria dell'ultimo titolare della cambiale contro coloro che sono obbligati a restituirla, si prescrive: I. In nessun luogo sono stati presentati per l'accettazione o il pagamento ai sensi degli articoli 91-96, 126 e 128; II. Per non essere stato sollevato il protesto nei termini degli articoli da 139 a 149; III. Per non essere stata accettata con l'intervento delle persone di cui all'articolo 92; IV. Per non essere stata accettata per intervento, nei termini degli articoli da 133 a 138; V. Per non aver esercitato l'azione entro tre mesi dalla data del protesto o, come previsto dall'articolo 141, dal giorno della presentazione della cambiale per l'accettazione o il pagamento; e VI. Per l'azione cambiaria prescritta contro l'accettante, o che può prescrivere tale azione entro tre mesi dalla notifica della domanda.
Articolo 161. Prescrizione dell'Azione di Regresso
Le azioni di regresso necessarie per restituire la cambiale, contro coloro che sono obbligati a restituirla, si prescrivono: I. Per essere scaduta l'azione di regresso dell'ultimo titolare della cambiale in conformità delle sezioni I, II, III, IV e VI dell'articolo precedente; II. Per non aver esercitato l'azione entro tre mesi dalla data in cui è stata pagata la cambiale, con interessi e spese accessorie, o dalla data in cui è stata notificata la rispettiva domanda, se il pagamento non è stato effettuato volontariamente; e III. Per l'azione cambiaria prescritta contro l'accettante, o che può prescrivere tale azione entro tre mesi dalla notifica della domanda. Nei casi di cui all'articolo 157, si considera data di pagamento ai fini della sezione II del presente articolo, la data di annotazione della ricevuta di pagamento, o in altro modo, la notifica o la lettera di ritorno a cui si riferisce questo articolo.
Articolo 162. Sospensione della Prescrizione
L'esercizio delle azioni entro il termine previsto dall'articolo 160, comma V, e dall'articolo 161, comma II, non esclude la loro prescrizione solo quando la rispettiva domanda sia presentata entro lo stesso termine, anche se il giudice è incompetente a giudicare.
Articolo 163. Prescrizione per Mancato Pagamento o Protesto
L'azione cambiaria di ogni titolare della cambiale contro l'accettante per intervento e contro gli accettanti di cambiali domiciliata alla scadenza per mancato pagamento o per mancato protesto, o nel caso di cui all'articolo 141, non avendo presentato la cambiale per il pagamento all'accettante per servizio o all'accettante per intervento entro due giorni lavorativi successivi alla scadenza.
Articolo 164. Sospensione dei Termini di Prescrizione
I termini su cui si basa la prescrizione dell'azione cambiaria non sono sospesi se non nei casi di forza maggiore, e mai interrotti.
Articolo 165. Prescrizione Generale dell'Azione Cambiaria
L'azione cambiaria si prescrive in tre anni: I. Dal giorno della scadenza della cambiale, o altro; II. Dalla data di completamento dei termini di cui agli articoli 93 e 128.
Articolo 166. Interruzione della Prescrizione
Le cause che interrompono la prescrizione nei confronti di uno dei debitori cambiari non interrompono nei confronti degli altri, tranne nel caso dei firmatari dello stesso atto che sono quindi responsabili in solido. L'azione di prescrizione interrotta è valida anche se depositata presso un giudice incompetente.
Articolo 167. Esecutività dell'Azione Cambiaria
Il ricorso contro qualsiasi firmatario della cambiale è esecutivo per il suo importo, e con gli interessi e altre spese, senza che l'imputato possa opporre eccezioni prima di firmare. Contro di essa non si può opporre se non le eccezioni e le difese di cui all'articolo 8.
Articolo 168. Azione Causale
Se il rapporto che ha portato all'emissione o al trasferimento della cambiale deriva da un ricorso, questo sopravvivrà nonostante quest'ultimo, a meno che non si dimostri che vi è stata novazione. Tale azione deve essere tentata con il ripristino della cambiale a favore dell'imputato, e non è necessaria fino a quando, dopo che la cambiale è stata presentata invano per l'accettazione o per il pagamento ai sensi degli articoli 91-94, 126 e 128. Stabilire tali fatti, e salvo quanto previsto nel paragrafo che segue, il protesto può essere completato da altri elementi probatori. Se la cambiale è estinta per prescrizione o decadenza, il titolare può esercitare l'azione causale se dispone degli elementi necessari per dimostrare che il convenuto ha mantenuto i vantaggi derivanti dalla cambiale.
Articolo 169. Azione di Arricchimento
Quando l'azione di regresso contro il traente è prescritta, il titolare della cambiale che manca di azione contro di esso, e l'azione cambiaria o causale contro gli altri, può richiedere al traente l'importo di cui si è arricchito, più i danni. Questa azione si prescrive in un anno dalla data in cui l'azione cambiaria è scaduta.