La Cambiale: Funzionamento, Requisiti e Tutela del Credito
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La Cambiale: Definizione e Tipologie
La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma di denaro, attribuendo al prenditore la possibilità di monetizzare agevolmente il credito concesso tramite il trasferimento del titolo.
Esistono due tipi principali:
- Cambiale tratta: contiene un ordine di pagamento.
- Vaglia cambiario (o pagherò): contiene una promessa di pagamento.
Requisiti Essenziali della Cambiale
Affinché un documento valga come cambiale, deve contenere specifici requisiti formali:
Requisiti Formali
- La denominazione di "cambiale" inserita nel contesto del titolo, nella lingua in cui esso è redatto.
- L'ordine incondizionato (nella tratta) o la promessa incondizionata (nel pagherò) di pagare una somma determinata.
- Il nome di chi è designato a pagare (trattario nella tratta).
- L'indicazione della scadenza.
- L'indicazione del luogo di pagamento.
- Il nome del primo prenditore (colui a cui o all'ordine del quale deve essere fatto il pagamento).
- La data e il luogo di emissione della cambiale.
- La sottoscrizione del traente (nella tratta) o dell'emittente (nel pagherò).
Cambiale in Bianco
Non è necessario che tutti i requisiti siano presenti all'atto dell'emissione del titolo. Una cambiale priva di alcuni elementi essenziali al momento dell'emissione, ma destinata ad essere completata secondo un accordo preesistente (accordo di riempimento), è definita cambiale in bianco.
Figure e Obbligazioni Cambiarie
Rappresentanza Cambiaria
Il rappresentante legale del minore o dell'interdetto può assumere obbligazioni cambiarie in loro nome solo dopo l'autorizzazione del giudice tutelare, eccetto che sia stato autorizzato alla continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale.
Le Obbligazioni Cambiarie
Le obbligazioni risultanti dalla cambiale sono autonome e indipendenti l'una dall'altra. L'invalidità della singola obbligazione cambiaria (ad esempio, per vizio di forma o incapacità di un firmatario) non influisce sulla validità delle altre sottoscrizioni presenti sul titolo. Vige il principio dell'indipendenza reciproca e dell'autonomia delle obbligazioni cambiarie.
Accettazione della Cambiale (Tratta)
L'accettazione è la dichiarazione scritta sulla cambiale con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza, diventando l'obbligato principale.
Garanzie Cambiarie: La Cambiale Ipotecaria
Il pagamento della cambiale può essere assistito anche da garanzie reali, come il pegno e l'ipoteca. La cambiale il cui pagamento è garantito da ipoteca su un immobile è detta cambiale ipotecaria.
Circolazione e Pagamento
Circolazione della Cambiale
La cambiale è un titolo all'ordine e circola mediante girata. I principi che regolano la circolazione della cambiale sono sostanzialmente identici a quelli previsti per i titoli di credito all'ordine in generale.
Pagamento della Cambiale
Legittimato a ricevere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto tramite una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Il debitore che paga alla scadenza è liberato, salvo che vi sia dolo o colpa grave da parte sua nel verificare la legittimazione del portatore.
Tutela del Portatore: Le Azioni Cambiarie
In caso di mancato pagamento (e, nella cambiale tratta, anche in caso di rifiuto di accettazione), il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari (traente, accettante, giranti, loro avallanti), individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento della somma dovuta, degli interessi e delle spese.
Si distinguono due tipi principali di azioni:
1. Azione Diretta
È l'azione esercitata contro gli obbligati principali (l'accettante nella tratta, l'emittente nel pagherò e i loro avallanti). Non è soggetta a particolari formalità e si prescrive in tre anni dalla scadenza.
2. Azione di Regresso
È l'azione esercitata contro gli obbligati di regresso (il traente, i giranti e i loro avallanti). È subordinata all'osservanza di particolari condizioni e formalità, tra cui la levata del protesto per mancata accettazione o mancato pagamento entro termini specifici. Si prescrive in termini più brevi rispetto all'azione diretta.