Cause di giustificazione nel Codice Penale: principi, fonti ed effetti

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ARTICOLO 21 - Cause di giustificazione

Articolo 21 - Cause di giustificazione

Definizione: Le cause di giustificazione sono situazioni particolari in cui la condotta tipica non è illegittima perché esiste una norma che la autorizza o la prescrive. Qualsiasi causa di giustificazione presuppone uno stato eccezionalmente permissivo che consente la realizzazione del tipo. Le norme proibitive, in generale, vietano la realizzazione di una condotta tipica (ossia la lesione di diritti tutelati), ma talvolta queste regole sono contrastate da disposizioni permissive che rendono difficile valutare oggettivamente la presenza del tipo e individuare elementi di illegittimità. Le giustificazioni, quindi, consentono in taluni casi il compimento di comportamenti che in altri casi sarebbero vietati.

Fonti delle cause di giustificazione

Fonti: Le cause di giustificazione possono provenire da qualsiasi ramo dell'ordinamento giuridico e non devono necessariamente essere regolate dal diritto penale. Se un'azione è giustificata, ciò si decide in base all'insieme del sistema giuridico. Le fonti delle giustificazioni coincidono in generale con le fonti del diritto.

La Corte Suprema ha affermato da molti anni che non esistono cause di giustificazione diverse da quelle previste dal Codice penale; tuttavia, vi è una parte della dottrina che riconosce che una causa di giustificazione può essere ricavata anche al di fuori del codice penale. L'adempimento del dovere (cioè il legittimo esercizio di un diritto, di un potere o di un incarico) è una delle cause di giustificazione previste dall'articolo 20 e spesso si completa con regole esterne al codice penale. Pertanto, le fonti delle giustificazioni si trovano nell'ordinamento giuridico nel suo complesso.

L'articolo 20 del codice penale prevede altresì le cause di esclusione della imputabilità (che incidono sulla capacità di intendere e di volere) e le cause di inimputabilità (casi che eliminano la responsabilità del soggetto perché non è consapevole di ciò che fa). Inizialmente le giustificazioni erano regolate con riferimento a reati specifici (per esempio la legittima difesa con riferimento a determinati delitti), ma per ragioni di economia tecnica i codici e le leggi solitamente disciplinano le giustificazioni in modo generale in un unico articolo, dando loro il nome di giustificazioni generiche, le quali sono probabilmente applicabili a qualsiasi reato. Accanto a queste giustificazioni generiche, talvolta si trovano giustificazioni specifiche che il codice disciplina per un determinato reato e che hanno effetto soltanto per quel reato (ad esempio il soccorso ad una persona senza rischi per sé). Il fatto che tali disposizioni siano collocate in articoli specifici non significa che esse siano soggette a regole diverse dalle altre cause di giustificazione; l'unica differenza è il luogo in cui si trovano.

Fondamento delle cause di giustificazione

Fondamento: Il fondamento di tale autorizzazione si può ricondurre a due principi fondamentali:

  1. Interesse rilevante: le norme che riconoscono giustificazioni cercano di risolvere conflitti di interessi. Da una parte c'è l'interesse tutelato (il diritto ferito o in pericolo), dall'altra l'interesse che giustifica l'azione: ad esempio, il diritto a difendersi contro un'aggressione ingiusta (legittima difesa), evitare un male più grave (stato di necessità), l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, o l'interesse a salvaguardare una norma che impone l'esecuzione di un comportamento (adempimento di un dovere). Quando sono soddisfatti i requisiti della disposizione che prevede la giustificazione, la legge ritiene che l'interesse rappresentato in quel caso sia di valore superiore rispetto all'interesse leso.
  2. La mancanza di tutela penale: quando il titolare del diritto giuridicamente protetto manifesta la volontà di non difenderlo, concedendo il consenso al danno, il comportamento non può essere considerato illegittimo. Per giustificare il comportamento è necessario che il diritto legale sia disponibile o che il titolare possa validamente dispensarne. Questa base giustifica principalmente il consenso della vittima, che ha una portata relativamente limitata.

Effetti generali delle cause di giustificazione

Effetti: L'esistenza di una causa di giustificazione determina che la condotta non è illecita, ossia rende il comportamento lecito. Questo effetto è comune anche ad altre cause di esclusione della responsabilità penale e comporta conseguenze concrete:

  1. Impossibilità di invocare la legittima difesa contro chi agisce legittimamente: non si può invocare la legittima difesa nei confronti di un agente che agisce nell'esercizio del proprio dovere.
  2. Esclusione della responsabilità penale per chi partecipa: chiunque partecipi a un atto giustificato è esente da responsabilità penale. La teoria dell'accessorietà trova qui uno dei suoi limiti, perché per punire un complice è necessario che l'autore abbia eseguito una condotta tipica e illecita.
  3. Effetti sulla responsabilità civile: chi agisce coperto da una causa di giustificazione non è penalmente responsabile in quanto compie un atto lecito; tuttavia può sorgere una pretesa di natura civile per il risarcimento dei danni arrecati a terzi. In linea di massima non si ritiene responsabile chi ha agito giustificato, fatta eccezione per i casi in cui la necessità riguarda interessi altrui: in tali ipotesi la legge può prevedere che la responsabilità civile incomba alla persona che ha causato il danno. In altri termini, agendo in stato di necessità si agisce legalmente, ma il beneficiario del comportamento può essere tenuto al risarcimento dei danni ricevuti.
  4. Impossibilità di applicare misure di sicurezza: non si possono imporre misure di sicurezza a chi ha compiuto atti coperti da una causa di giustificazione, poiché si tratta di un atto perfettamente lecito e il soggetto non è considerato pericoloso ai fini di tali misure. Inoltre, sarebbe assurdo applicare sanzioni a chi ha agito secondo diritto.

Nota: i principi sopra esposti sintetizzano l'interpretazione consolidata in dottrina e giurisprudenza circa il ruolo e gli effetti delle cause di giustificazione nel diritto penale.

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