Le Cause di Licenziamento Immediato: Interpretazione dell'Articolo 160 del Codice del Lavoro
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Interpretazione delle Cause di Licenziamento Immediato
Articolo 160, N° 3: Assenza Ingiustificata del Lavoratore
L'assenza ingiustificata del lavoratore si configura come causa di licenziamento in diverse situazioni specifiche:
Due giorni consecutivi di assenza
Il legislatore richiede assenze ingiustificate per *due giorni consecutivi* (non necessariamente lavorativi). Pertanto, se il dipendente si assenta ingiustificatamente un venerdì e un lunedì, ciò non configura la causale, poiché non si tratta di una *serie causale* consecutiva.
Due lunedì del mese
In questo caso, è sufficiente che si verifichino *due assenze ingiustificate di lunedì* nello stesso mese. È irrilevante che siano consecutive o meno.
Tre giorni nel mese
Al fine di configurare la causale di licenziamento, il lavoratore deve registrare *assenze ingiustificate per tre giorni* (consecutivi o meno) nell'arco di un mese. Se il dipendente ha 2 giorni di assenza in un mese e 1 giorno nel mese successivo, la causale non si configura, dal momento che la legge richiede che le assenze avvengano nello stesso mese.
La seconda parte della causale si riferisce alle assenze ingiustificate o senza preavviso, non legate a un numero specifico di giorni, ma applicabile ai lavoratori che hanno la responsabilità di un compito, di una macchina o di un'attività il cui abbandono o sospensione provochi *paralisi o gravi conseguenze*. In questo caso, l'assenza o l'assenza ingiustificata dal lavoro può essere anche di un giorno o meno; ciò che conta è che produca un *grave turbamento nel funzionamento dell'impresa*.
Articolo 160, N° 4: Abbandono del Lavoro
L'abbandono del lavoro da parte del lavoratore contempla due situazioni che possono dare origine a un motivo di risoluzione del contratto:
A) Partenza prematura e ingiustificata
La partenza prematura e ingiustificata dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio, senza il permesso del datore di lavoro o di un suo rappresentante. Per configurare l'abbandono del lavoro è necessario il verificarsi di tutte le seguenti circostanze:
- L'uscita deve essere *inaspettata* (fuori tempo).
 - Deve essere *illecita*, ovvero non deve esserci una causa o una ragione plausibile che autorizzi il dipendente a lasciare il luogo dove sta prestando servizio.
 - Deve avvenire *durante l'orario di lavoro*.
 - Deve avvenire *senza l'autorizzazione del datore di lavoro o del suo rappresentante*.
 
B) Rifiuto di eseguire i compiti concordati
Rifiuto di eseguire i compiti concordati nel contratto senza giusta causa. In relazione a questo tipo di abbandono del dovere, la misura si configura quando il dipendente si rifiuta di eseguire, senza giustificato motivo, le attività che sono state convenute nel contratto di lavoro. Il lavoratore deve rifiutarsi di eseguire le attività che, in base al contratto, sono necessarie per l'esecuzione del servizio.
Articolo 160, N° 5: Atti Imprudenti che Influenzano la Sicurezza
Atti, omissioni o azioni imprudenti che influiscono sulla sicurezza o sul funzionamento dello stabilimento, sulla sicurezza o sull'attività dei lavoratori o sulla loro salute.
Per configurare questa causale è necessario che un'azione o un'omissione influisca sulla normale operatività dell'azienda o sia lesiva per la sicurezza o la salute dei lavoratori. In questi casi, il soggetto non ha l'intenzione di causare le situazioni descritte, ma queste sono provocate dalla sua *incuria e negligenza*.
Articolo 160, N° 6: Danno Materiale Intenzionale
Danno materiale causato intenzionalmente ai locali, macchinari, attrezzature, strumenti di lavoro, prodotti o merci.
In tal caso, a differenza della causale precedente, è richiesta l'*intenzione di nuocere*, non solo negligenza o imprudenza del soggetto. È essenziale che il comportamento e le azioni del lavoratore siano *deliberatamente* volti a causare danni alle strutture, macchinari, attrezzature, strumenti di lavoro, prodotti o merci. Pertanto, oltre alla prova di un danno causato o potenziale, sarà necessario dimostrare l'*intenzione dolosa*.
Articolo 160, N° 7: Violazione Grave degli Obblighi Contrattuali
Violazione grave dei suoi obblighi ai sensi del contratto.
Questa è una causale piuttosto generica, dal momento che il contratto di lavoro impone obblighi a entrambe le parti (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro). Qualsiasi violazione di tali obblighi, se classificata come *grave*, può legittimamente portare alla risoluzione del contratto. Cosa si intenda per una *violazione grave degli obblighi contrattuali* è una questione di fatto da risolvere *caso per caso*, senza poter fornire una formula generale.