Classificazione delle Azioni Legali e Mezzi di Impugnazione nel Diritto Processuale
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
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Classificazione delle Azioni: Teoria Civilistica
Quanto alla Natura:
- Capitale (Patrimoniali): Difendono il diritto di proprietà di valore economico (azioni reali e dividendi).
- Non Patrimoniali: Riguardano la tutela di interessi non economici, come lo stato della persona, senza connotazione patrimoniale.
Quanto all'Oggetto:
- Azioni Mobiliari e Immobiliari: Riguardano, rispettivamente, beni mobili o immobili.
Quanto alla Finalità:
- Principale: È autonoma e si esaurisce in sé stessa, mirando alla risoluzione di un conflitto di interessi. È indipendente da altre azioni.
- Accessoria: Dipende da un'altra azione principale, con carattere preparatorio o incidentale. Può essere preventiva, volta a evitare una situazione dannosa per il diritto.
Quanto alla Trasferibilità:
- Trasmissibili: Sono quelle che possono essere proposte dai titolari del diritto sostanziale su cui si fonda la domanda e continuate dai loro successori o aventi causa, ad esempio per la morte dell'autore, o per cessione o trasferimento del diritto a qualsiasi titolo.
Quanto all'Effetto o Scopo:
- Reipersecutorie: Sono quelle in cui si chiede la restituzione di un bene che si trova al di fuori del proprio patrimonio.
- Penali (o Punitive): Riguardano l'applicazione di una sanzione a causa di una lesione del diritto.
- Miste: Mirano a entrambe le finalità (restituzione e sanzione).
Classificazione delle Azioni: Teoria Moderna (Giurisprudenziale)
Azioni di Cognizione:
- Danno luogo all'istituzione di un processo di conoscenza, mirando al pronunciamento di una sentenza che accerta chi ha ragione e chi torto tra i contendenti, mediante l'applicazione della norma di diritto che regola il caso oggetto del processo.
a) Azione di Condanna:
- Mira non solo alla dichiarazione del diritto soggettivo sostanziale, ma anche alla formulazione di un comando che impone una prestazione da parte del convenuto. Tende alla formazione di un titolo esecutivo.
b) Azioni Costitutive:
- Oltre alla dichiarazione del diritto, creano, modificano o estinguono uno status giuridico o un rapporto materiale.
c) Azione Dichiarativa:
- È destinata esclusivamente a dichiarare la certezza dell'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico, o l'autenticità o la falsità di un documento (Art. 4). Queste azioni possono essere proposte in via principale (Art. 4) o in via incidentale (Art. 5). In quest'ultimo caso, rappresentano una combinazione di richieste successive volte a estendere la portata della cosa giudicata, estendendo la loro efficacia anche alla domanda divenuta controversa dopo la proposizione della domanda principale (Art. 470).
Azione di Esecuzione:
- Genera il processo esecutivo, in cui l'organo giudiziario svolge l'attività materiale che mira, coercitivamente, a ottenere il risultato pratico equivalente a quello che il debitore avrebbe dovuto adempiere spontaneamente in base all'obbligo.
Azione Cautelare:
- Dà luogo a un processo cautelare, che mira a una finalità ausiliaria e sussidiaria rispetto alle funzioni giurisdizionali di cognizione ed esecuzione. Questa funzione del processo cautelare è diretta ad assicurare e garantire un reale sviluppo e proficui risultati delle altre funzioni (esecuzione e cognizione), e concorre, immediatamente, alla realizzazione dell'ambito generale della giurisdizione.
L'azione è dunque il diritto di esercitare l'attività giurisdizionale (o il potere di esigere tale esercizio), garantito dalla Costituzione nell'Art. 5, sezioni XXXV e LIV. L'esercizio dell'azione determina la competenza, che a sua volta è influenzata dal complesso di atti che costituiscono il processo.
L'azione inizia con la richiesta del ricorrente al giudice, tramite l'atto di citazione iniziale. Il rapporto processuale è completo, cioè efficace, con una valida citazione del convenuto. Quando ciò accade, abbiamo il rapporto processuale instaurato. Un rapporto processuale è completo e gli obblighi processuali sono stabiliti tra i soggetti del processo: il giudice, l'attore e il convenuto.
Il processo può essere risolto con una pronuncia del giudice, che ha l'effetto di giudicato, con o senza decisione nel merito. Il processo si estingue senza decisione nel merito, concludendosi con sentenza – Art. 267 del CPC. (In questo caso, si può ancora esercitare il diritto di azione).
Il giudice decide il merito del caso quando si pronuncia sul diritto sostanziale; la decisione, una volta definitiva, passa in giudicato formale e sostanziale, ponendo fine al processo – Art. 269, I, CPC.
La sentenza che conclude il processo ne determina la fine, alle condizioni già spiegate, a meno che il giudice non conosca e decida sul merito della questione sottoposta alla giustizia. Anche se il processo è concluso, il diritto di azione, per quanto riguarda il rapporto di diritto sostanziale, su richiesta, rimane in vita.
In un altro senso, la sentenza definitiva è quella che definisce la questione relativa al conflitto di interessi delle parti, supportata dalla norma di diritto sostanziale, ponendo fine all'azione e al procedimento. La pronuncia finale, valutando la fondatezza della domanda, fatte salve le ipotesi già elencate, conclude il processo dal punto di vista sostanziale.
I Mezzi di Impugnazione
Il termine "risorsa" (o mezzo di impugnazione) si riferisce a qualsiasi misura che una parte può adottare al fine di ottenere un risultato particolare, che difende il proprio diritto o garantisce l'adempimento di un proprio interesse soggettivo. Esempi includono l'azione, la difesa, l'eccezione, la domanda riconvenzionale e le misure cautelari. Tuttavia, nel contesto processuale, "risorsa" è spesso usato specificamente per indicare i mezzi di impugnazione.
L'impugnazione (o "risorsa" in senso stretto) si riferisce al concetto processuale che offre alla parte soccombente e/o ad altre parti interessate, per la loro insoddisfazione, l'opportunità di promuovere la revisione del decisum da parte dello stesso organo giudiziario che lo ha emesso, o di un organo superiore. Ciò avviene al fine di ottenere, con una nuova decisione, la riforma, la precisazione o la modifica, l'annullamento o semplicemente la correzione di omissioni, o la rimozione di contenuti che vanno oltre la domanda.
Tipi di Effetti dell'Impugnazione:
- Riforma: Si cerca una modifica dell'esito del procedimento al fine di ottenere una pronuncia più favorevole al ricorrente.
- Annullamento (o Invalidazione): Si mira ad annullare o revocare la decisione affinché un'altra sia emessa al suo posto; di solito si verifica in caso di irregolarità procedurali.
- Chiarimenti o Integrazione: Sono mezzi dichiarativi in cui l'oggetto dell'impugnazione è solo quello di eliminare la mancanza di chiarezza o indeterminatezza della decisione, o di colmare qualsiasi omissione da parte del giudice.
Classificazione dei Mezzi di Impugnazione:
Quanto all'Organo Giudicante:
- Reiterativo o Devolutivo: Quando la questione viene rimessa dal giudice del merito a un altro giudice o tribunale superiore (es. Corte d'Appello). Esempi: ricorso straordinario e ricorso per Cassazione.
- Non Devolutivo o Non Reiterativo: Se l'impugnazione è giudicata dallo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata. Esempi: opposizioni e ricorsi per chiarimenti.
- Misti: Consentono sia il controllo da parte del giudice che ha emesso la decisione, sia la rimessione a un altro organo superiore. Esempio: appello incidentale.
Quanto all'Effetto:
- Sospensivo: Impedisce l'insorgenza dell'esecuzione.
- Non Sospensivo: Consente l'esecuzione provvisoria.
Presupposti dei Mezzi di Impugnazione:
Presupposti Oggettivi:
- 1) Impugnabilità della Decisione - Ricevibilità: L'atto deve essere impugnabile. Esempi: appello, ricorso, richieste di chiarimento.
- 2) Tempestività dell'Impugnazione: L'impugnazione deve essere presentata entro i termini previsti dalla specifica disposizione del Codice. Tali termini sono specificati per ogni singolo mezzo di impugnazione.
- 3) Unicità del Mezzo di Impugnazione: Generalmente, per ogni decisione è previsto un unico mezzo di impugnazione. (Eccezioni possono esistere per ricorsi specifici, come il ricorso straordinario o il ricorso per Cassazione, che possono seguire percorsi diversi).
- 4) Adeguatezza del Mezzo di Impugnazione: Deve essere utilizzato un mezzo di impugnazione adatto per ogni tipo di decisione. Si dice che il mezzo è appropriato, corretto o idoneo quando rispetta la disposizione di legge per la specie della decisione impugnata.
- 5) Fungibilità dei Mezzi di Impugnazione: Se non vi è stata alcuna preclusione (per scadenza dei termini) né errore grossolano nella scelta del mezzo di impugnazione inappropriato, i mezzi possono essere scambiati.
- 6) Preparazione dell'Impugnazione: Prevede il previo pagamento dei costi di trattamento dell'impugnazione stessa. Questo atto deve essere compiuto entro i termini previsti dalla legge processuale. Il mancato pagamento comporta l'abbandono e l'estinzione dell'impugnazione.
Presupposti Soggettivi:
- 1) Soggetti Legittimati all'Impugnazione: La parte soccombente, i terzi lesi e il Pubblico Ministero (PM).
- 2) Perdita della Legittimazione: Si verifica quando la parte rinuncia espressamente al diritto di impugnare o si conforma alla decisione.
- 3) Litisconsorzio: I litisconsorti sono legittimati a ricorrere, anche se la parte non ha presentato ricorso.
- 4) I Terzi: Hanno il diritto di impugnare, soprattutto quando sono intervenuti nella causa come parte avversa, in nome dell'attore, o hanno denunciato la chiamata in causa.
- 5) Successione nel Diritto Controverso: Chi subentra a una parte nel processo (fenomeno della successione soggettiva) ha legittimazione ad agire.
- 6) Pubblico Ministero: È legittimato all'impugnazione sia nel processo di cui fa parte, sia in quelli in cui rileva un interesse pubblico, come nel diritto tributario.