Classificazione dei Beni nel Diritto Civile Italiano

Classificato in Matematica

Scritto il in italiano con una dimensione di 6,13 KB

Introduzione alla Classificazione dei Beni

I Beni sono l'oggetto dei rapporti giuridici.

Concetto di Bene

Sono considerate beni le cose utili all'uomo, suscettibili di appropriazione e aventi un valore economico.

  • Beni Materiali: La materia percepibile con i sensi.
  • Beni Immateriali: Entità non corporee, come i diritti (es. diritti di credito), le opere dell'ingegno (es. idee, brevetti, marchi), ecc.

Nota sui Beni 'Res Nullius' e 'Res Derelictae':

  • Res Nullius: Cose che non sono mai appartenute a nessuno, ma che possono essere oggetto di appropriazione. (Es. pesci in mare, perle naturali).
  • Res Derelictae: Cose che sono state volontariamente abbandonate dal proprietario, che ha rinunciato al suo diritto. Sono suscettibili di appropriazione da parte di terzi.

Beni Mobili

  • Beni Mobili per Natura: Quelli che possono essere spostati da un luogo all'altro senza alterare la loro sostanza o destinazione economico-sociale.
  • Bestiame (Art. 8, Parte I, C.C.): Sono beni che si muovono autonomamente, suscettibili di proprietà (qualsiasi animale, ma qui in Brasile principalmente gatto, cane, bue, ecc., in quanto ad essi è attribuito un valore).
  • Beni Mobili per Determinazione di Legge (Art. 83 C.C.): Sono le energie con valore economico (elettrica, eolica, ecc.), qualsiasi diritto reale su beni mobili (pegno) e, infine, il valore economico dei diritti personali (diritti di credito).

Beni Fungibili e Infungibili

  • Beni Fungibili: Quelli che possono essere sostituiti con altri della stessa qualità, quantità e specie. Sono generalmente beni mobili. (Es. denaro, prodotti agricoli, ecc.)
  • Beni Infungibili per Natura: Si tratta di beni che non possono essere sostituiti con altri simili, in quanto unici o specifici. (Es. opere d'arte originali, documenti storici unici, ecc.)
  • Beni Legalmente Infungibili: A causa dell'autonomia della volontà delle parti, beni che sarebbero fungibili per natura possono essere considerati infungibili per finzione di legge o per accordo. (Es. un oggetto comune a cui è attribuito un valore affettivo particolare).

Nota: Lo studio di questa classificazione è importante per comprendere alcuni tipi di contratto, come il mutuo e il comodato.

  • Il Mutuo (Prestito di Beni Fungibili): Contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Chiamato anche prestito di consumo. (Es. prestito di denaro, in cui si restituisce la stessa somma ma con banconote diverse).
  • Il Comodato (Prestito di Beni Infungibili): Contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Chiamato anche prestito d'uso. (Es. prestito di un libro in biblioteca, si usa e si restituisce esattamente quel libro).

Beni Divisibili e Indivisibili

  • Beni Divisibili: Sono beni che possono essere frazionati in parti che mantengono una funzione economico-sociale proporzionale al tutto, senza che la loro sostanza venga alterata. (Es. un fondo agricolo che può essere suddiviso in lotti, una somma di denaro, un lingotto d'oro, ecc.)
  • Beni Indivisibili per Natura: Non possono essere frazionati senza che le parti perdano valore in modo sproporzionato rispetto al tutto o che venga distrutta la funzione economico-sociale del bene. (Es. una casa, un tavolo, un'automobile, un libro singolo).
  • Beni Legalmente Indivisibili: È possibile che, per volontà delle parti o per disposizione di legge, un bene naturalmente divisibile sia considerato indivisibile per finzione. (Es. una collezione di libri o dischi considerata un'unica entità, un'eredità prima della divisione).

Beni Immobili

I beni immobili si distinguono in:

  • Beni Immobili per Natura (Art. 79 C.C.): Il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. (Nota: l'originale menzionava "suolo (es. indiscutibile), spazio aereo sovrastante (es. discutibile)").
  • Beni Immobili per Adesione (Art. 79 C.C.):
    • Naturale: Ciò che si unisce al suolo per cause naturali. (Es. alberi, isole formatesi nei fiumi).
    • Artificiale: Ciò che viene incorporato al suolo per opera dell'uomo. (Es. ponti, case, edifici).
  • Beni Immobili per Effetto di Legge (Art. 80 C.C.):
    • Diritti Reali su Beni Immobili: Sono diritti opponibili a tutti (erga omnes), come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, il diritto di superficie, l'enfiteusi, il pegno immobiliare (ipoteca). Questi diritti sono considerati immobili per garantire la sicurezza del dominio pubblico tramite la trascrizione nei registri immobiliari.
    • Diritto di Successione Aperta (Eredità): L'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi di una persona defunta è considerato un bene immobile per legge fino alla divisione tra gli eredi.

La legge civile considera alcuni beni come immobili per effetto di legge per garantire maggiore certezza giuridica. Ad esempio, i diritti reali su beni immobili (come l'ipoteca) richiedono la registrazione presso il Registro Immobiliare. Analogamente, il diritto di successione aperta è considerato immobile per legge per consentire la gestione unitaria del patrimonio del defunto (attivo e passivo) prima della sua divisione tra gli eredi e il pagamento dei creditori.

Voci correlate: