Competenze e Risoluzione dei Conflitti tra Autorità Statali: Analisi della Giurisdizione Costituzionale
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Competenze per la Delimitazione delle Competenze tra Autorità e Organi Statali: Conflitti Costituzionali
Giurisdizione Costituzionale secondo l'Art. 161.1 CE
La giurisdizione costituzionale, ai sensi dell'art. 161.1 della Costituzione Spagnola (CE), si occupa dei conflitti di competenza tra lo Stato e le Comunità Autonome o tra queste ultime, oltre ad altre materie attribuite dalla Costituzione o dalla Legge Organica (LO). La Legge Organica del Tribunale Costituzionale (LOTC) all'art. 2.1 distingue tra la conoscenza dei conflitti costituzionali tra organi costituzionali dello Stato e i conflitti in difesa dell'autonomia locale. L'art. 59.1 della LOTC stabilisce che il Tribunale Costituzionale deve esaminare i conflitti che sorgono in merito ai poteri o alle competenze assegnati direttamente dalla Costituzione, dagli Statuti di Autonomia o dalle leggi organiche o ordinarie emanate per delimitare gli ambiti di competenza dello Stato e delle Comunità Autonome, e che riguardano:
A. Conflitti Territoriali di Competenza
- Conflitti tra Stato e Comunità Autonome e tra queste ultime:
Obiettivo: Stabilire la reale portata della divisione dei poteri.
Finalità del conflitto: Risoluzione di controversie relative a disposizioni, deliberazioni e atti degli organi dello Stato o delle Comunità Autonome, o all'omissione di tali disposizioni, deliberazioni o atti.
Tipi di conflitti:
- Conflitti positivi di competenza: Si verificano quando una Regione o lo Stato, in qualità di garanti delle proprie competenze, ritengono che l'altra parte se ne sia appropriata illegittimamente, attraverso disposizioni, deliberazioni o atti.
Legittimazione ad agire:
- Per il Governo, se le disposizioni, le deliberazioni o gli atti provengono dall'organo di un'altra Comunità Autonoma o dallo Stato, a condizione che sia soddisfatto il requisito di capacità.
Procedimento:
- Se il Governo promuove il conflitto, ha tre possibilità:
- Formalizzare il conflitto dinanzi al Tribunale Costituzionale entro due mesi.
- Richiedere preventivamente alla Comunità Autonoma in questione di procedere all'abrogazione della disposizione o all'annullamento della deliberazione o dell'atto che ha originato il conflitto.
- Impugnare dinanzi al Tribunale Costituzionale le disposizioni e le deliberazioni adottate dagli organi delle Comunità Autonome. Il Tribunale dovrà ratificarle o revocarle entro un termine massimo di cinque mesi.
- Se il conflitto è promosso da una Comunità Autonoma, questa deve richiedere preventivamente all'altra Comunità o allo Stato di abrogare la disposizione o annullare la deliberazione o l'atto in questione entro due mesi. L'autorità ha un mese per rispondere o respingere la richiesta. Se non ottiene soddisfazione, può portare la controversia dinanzi al Tribunale Costituzionale.
Procedura dinanzi al Tribunale Costituzionale:
- Il Tribunale ha dieci giorni per comunicare al Governo e agli organi autonomi l'avvio del conflitto, concedendo un termine non superiore a venti giorni per presentare documenti e allegazioni.
- Se il conflitto è promosso dal Governo, la validità della disposizione è sospesa. Se è promosso da una Comunità Autonoma, questa può chiedere la sospensione al Tribunale Costituzionale, motivandola con il fatto che il pregiudizio sarebbe irreparabile o di difficile riparazione. Il Tribunale decide liberamente.
- Il Tribunale deve risolvere il conflitto entro quindici giorni dalla scadenza del termine per le allegazioni o dal termine fissato per richiedere informazioni alle parti.
Effetti della sentenza: La sentenza dichiara la titolarità della competenza controversa e, se del caso, annulla la disposizione, la deliberazione o l'atto all'origine del conflitto, qualora siano viziati da incompetenza.
- Conflitti negativi di competenza: Si verificano quando lo Stato o una Regione Autonoma rifiutano la propria competenza, ritenendo che spetti all'altra parte.
Legittimazione ad agire: Il Governo, per conto dello Stato, e le persone fisiche o giuridiche interessate.
Procedimento:
- Per i privati: Devono rivolgersi preventivamente all'ente pubblico, statale o regionale, competente a risolvere la loro richiesta. Una volta esauriti i ricorsi amministrativi, possono riproporre la loro richiesta all'altra amministrazione. La seconda autorità ha un mese per accettare o declinare la propria competenza, notificandolo al richiedente. Se la seconda amministrazione declina la competenza o non agisce affermativamente entro il termine, il richiedente può rivolgersi al Tribunale Costituzionale.
- Per il Governo dello Stato: Deve richiedere preventivamente all'organo esecutivo di una Regione Autonoma di esercitare le competenze che gli spettano. Se questo si dichiara incompetente esplicitamente o implicitamente (per inerzia) entro un termine non inferiore a un mese, il Governo può adire il Tribunale Costituzionale.
Procedura dinanzi al Tribunale Costituzionale:
- Conflitto sollevato da un privato: Il Tribunale Costituzionale ha dieci giorni dalla presentazione della comunicazione del privato per dichiarare ammissibile il conflitto, dandone immediata comunicazione al richiedente e alle autorità interessate, fissando per tutti un termine di un mese per presentare le allegazioni ritenute opportune.
- Conflitto sollevato dal Governo dello Stato: Il Tribunale Costituzionale trasmette la domanda presentata dal Governo all'organo direttivo superiore della Comunità Autonoma, concedendo un termine di un mese per presentare le allegazioni.
Effetti della sentenza:
- Conflitto sollevato da un privato: La sentenza dichiara quale sia l'autorità competente.
- Conflitto sollevato dal Governo dello Stato:
- Dichiarazione di ammissibilità della richiesta, stabilendo un termine entro il quale la Regione Autonoma deve esercitare la competenza richiesta.
- Dichiarazione di inammissibilità della richiesta.
Conflitti in Difesa dell'Autonomia Locale
Questi conflitti derivano da controversie tra enti locali e lo Stato o le Regioni. Gli enti locali devono disporre di un ricorso giurisdizionale per garantire il libero esercizio delle loro competenze e il rispetto del principio di autonomia locale sancito dalla Costituzione. Possono impugnare le norme statali o regionali con forza di legge che ledano l'autonomia locale.
Legittimazione ad agire:
- Il Comune o la Provincia che sia l'unico destinatario della legge.
- I Comuni che rappresentino almeno 1/7 di quelli esistenti nell'ambito territoriale di applicazione della disposizione e che rappresentino almeno 1/6 della popolazione totale.
- Le Province che rappresentino almeno la metà di quelle esistenti nell'ambito territoriale di applicazione della disposizione e che rappresentino almeno la metà della popolazione totale.
Procedimento:
- Per avviare la procedura del conflitto è necessario l'accordo dell'organo plenario dell'ente locale.
- È necessario richiedere un parere obbligatorio.
- La richiesta di tale parere deve essere formalizzata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge.
- Nel mese successivo al ricevimento del parere, l'ente locale può sollevare il conflitto dinanzi al Tribunale Costituzionale.
Procedura dinanzi al Tribunale Costituzionale:
- Il Tribunale Costituzionale può decidere, con ordinanza motivata, di non ammettere il ricorso per difetto di legittimazione o per altre cause derivanti dalla normativa applicabile e non sanate, o se è manifestamente infondato.
- Se ammissibile, entro dieci giorni il Tribunale Costituzionale lo comunicherà agli organi legislativo ed esecutivo che hanno emanato la legge impugnata e, in ogni caso, agli organi legislativo ed esecutivo dello Stato. Le allegazioni devono essere presentate entro 20 giorni.
- La proposizione del conflitto sarà notificata alle parti interessate e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a cura del Tribunale.
- Il Tribunale può richiedere alle parti tutte le informazioni che ritiene necessarie per la sua decisione e risolverà entro quindici giorni dalla scadenza del termine per le allegazioni o dal termine fissato per le informazioni richieste.
Effetti delle sentenze del Tribunale Costituzionale:
- La sentenza dichiarerà se vi sia stata o meno una violazione dell'autonomia locale.
- La sentenza del Tribunale Costituzionale vincola tutti i poteri pubblici e produce effetti *erga omnes*.
- La dichiarazione di incostituzionalità della legge richiederà una nuova decisione che respinga le dichiarazioni.
- Le pronunce emesse in un ricorso di incostituzionalità e in un conflitto in difesa dell'autonomia locale precludono qualsiasi ulteriore esame della questione in entrambi i casi.
B. Conflitti tra Organi Costituzionali dello Stato
Il conflitto costituzionale, denominato anche conflitto di attribuzioni, garantisce l'esistenza della struttura costituzionale concepita come un sistema di relazioni tra organi costituzionali dotati delle competenze necessarie per proteggersi reciprocamente attraverso questa procedura.
Legittimazione ad agire: Governo, Congresso dei Deputati, Senato e Consiglio Generale del Potere Giudiziario (CGPJ).
Procedura:
- Comunicazione preventiva: Se un organo ritiene che un altro abbia assunto attribuzioni che non gli competono, deve richiederglielo entro un mese dalla data in cui ha avuto conoscenza della decisione, affinché revochi la decisione che si presume eccedente le sue competenze.
- Formalizzazione del conflitto: Presentazione di uno scritto che specifichi le norme che si considerano violate e proponendo le argomentazioni ritenute opportune.
- Procedura dinanzi al Tribunale Costituzionale:
- Ricevuto lo scritto, il Tribunale Costituzionale lo trasmette entro dieci giorni dalla presentazione all'organo che ha emanato la decisione, concedendogli un mese per presentare le proprie argomentazioni.
- La stessa procedura sarà seguita per tutti gli altri organi legittimati a sollevare tali conflitti.
- Può richiedere informazioni aggiuntive, chiarimenti o precisazioni ritenute necessarie per la sua decisione.
- Risolve il conflitto entro un mese dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle allegazioni (art. 74 LOTC) o dal termine fissato per le informazioni, chiarimenti o precisazioni aggiuntive, che non può superare i 30 giorni.
- Effetti: La sentenza determina a quale organo spettino le attribuzioni controverse, dichiara nulli gli atti compiuti per invasione di attribuzioni e decide, se del caso, sulle situazioni giuridiche prodotte in virtù di tali atti.
Competenza a Fini Interpretativi: Dichiarazione sulla Costituzionalità dei Trattati Internazionali
L'art. 95.2 CE fa riferimento alla dichiarazione sulla costituzionalità dei trattati internazionali.
Finalità: Presentare una richiesta al Tribunale Costituzionale sull'esistenza o meno di contraddizioni tra la Costituzione e le disposizioni di un trattato internazionale.
Legittimazione ad agire: Per richiedere una pronuncia del Tribunale Costituzionale: il Governo e una delle due Camere (Congresso o Senato), escludendo le Assemblee legislative regionali.
Procedura:
- Ricevuta la richiesta, il Tribunale Costituzionale:
- Invita il richiedente e gli altri organi legittimati a esprimere la propria opinione entro un mese.
- Può sempre richiedere agli organi legittimati, o ad altre persone fisiche o giuridiche, o ad altri organi dello Stato o delle Comunità Autonome, chiarimenti, integrazioni o precisazioni ritenute necessarie, prorogando di un ulteriore mese il termine concesso per rispondere alle richieste, che non può superare i 30 giorni.
- Dichiarazione: Entro un mese dalla scadenza del termine previsto dall'art. 78.2 LOTC, fatte salve le disposizioni dell'art. 78.3 LOTC, il Tribunale Costituzionale emette la relativa dichiarazione.