Concetti Fondamentali del Diritto Romano: Atti Giuridici, Condictiones e Tutela della Proprietà
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I. Atti Giuridici, Contratti e Elementi Accessori
Atti Giuridici Unilaterali
Gli atti giuridici unilaterali sono quelli che, per la loro validità legale, richiedono il concorso della volontà di una sola parte o del solo autore. Esempi: Testamento, riconoscimento di un figlio.
Contratto Bilaterale
Il contratto bilaterale è quello in cui entrambe le parti sono reciprocamente vincolate. Esempi: Vendita, locazione (leasing), ecc.
Condizione Risolutiva (o Sospensiva, secondo il testo originale)
La condizione risolutiva è quella da cui dipende l'estinzione di un diritto. Essa determina la cessazione degli effetti di un negozio giuridico che era efficace sin dall'origine. Esempio: Ti do questo libro, ma se piove la prossima settimana, me lo restituisci.
Modo (o Onere)
Il Modo è un onere imposto al beneficiario di una donazione o di un atto di liberalità, che lo obbliga a dare una specifica destinazione a tutti o parte dei beni concessi.
Elementi Naturali del Negozio Giuridico
Gli elementi naturali del negozio giuridico sono quelli che, pur non essendo essenziali, si intendono inclusi nell'atto giuridico senza bisogno di clausole speciali. Le parti possono, tuttavia, escluderli tramite patti specifici.
II. Le Condictiones nel Diritto Romano (Arricchimento Senza Causa)
Le Condictiones sono azioni create per ottenere la restituzione di quanto dato o pagato in assenza di una causa giustificativa o per una causa illegale o immorale. Di seguito, le principali figure:
Condictio Indebiti
È l'azione volta a ottenere la restituzione di quanto dato o pagato sul presupposto che la ragione della disposizione non esistesse. Un'azione concessa per recuperare il pagamento di una cosa che non era dovuta.
Condictio Causa Data Non Secuta
Usata quando una persona ha eseguito una prestazione in vista di un cambiamento o di un altro vantaggio che l'altra parte avrebbe dovuto fornire, ma che non si è verificato. Se tale controprestazione non è soddisfatta, può essere richiesta la restituzione di quanto consegnato.
Condictio Ob Turpem Vel In Iustam Causam
Viene utilizzata nei casi in cui una persona intenda arricchirsi sulla base di una prestazione che un altro aveva promesso o dato per compiere o non compiere un atto contrario alla morale o alla legge. L'azione è concessa per recuperare il denaro versato per una causa o motivo illegale o immorale.
Condictio Sine Causa
Era l'azione residuale per annullare gli atti senza causa specifica, utilizzata in tutti i casi di arricchimento che mancavano di un'azione o condizione particolare. Azione per garantire la restituzione del possesso di oggetti consegnati senza una causa che giustificasse il trasferimento.
Condictio Ex Furtiva Causa
Concessa alla vittima di un furto nei confronti del ladro e dei suoi eredi, la cui fonte era un atto illecito. Era finalizzata ad annullare qualsiasi azione legale che fosse stata fatta nei confronti di una cosa rubata. Azione concessa alla vittima di un furtum per rivendicare dall'autore o dai suoi eredi un indennizzo equivalente al valore più alto raggiunto dalla cosa rubata dopo il furto.
III. Diritti Reali e Modi di Acquisto della Proprietà
Diritto Reale
Il diritto reale è il diritto che si esercita su una cosa (*res*) a prescindere da qualsiasi persona specifica (opponibile erga omnes).
Modi di Acquisto del Dominio
Il fatto o l'atto giuridico che trasferisce o costituisce i diritti di proprietà.
Specificazione (Specificatio)
La Specificazione si verifica quando una persona crea una cosa nuova (opera o manufatto) utilizzando materiali altrui senza il consenso del proprietario dei materiali.
Tradizione (Traditio)
La Tradizione è un modo di acquisire la proprietà delle cose, che consiste nella consegna delle stesse da parte del proprietario a un altro, avendo da un lato, il potere e la volontà di trasferire il dominio e, dall'altro, la capacità e l'intenzione di acquistare.
La Consegna della Cosa nella Tradizione
La consegna è l'elemento materiale della tradizione che la identifica come una modalità di acquisizione. La consegna si verifica quando il cedente mette a disposizione dell'acquirente la cosa che si desidera trasferire.
Non ogni consegna è tradizione (ad esempio, la locazione). Affinché la consegna costituisca tradizione, è necessaria l'esistenza dell'intento di trasferire il dominio.
Tipi di Consegna (Traditio)
- Consegna Effettiva: È la consegna fisica della cosa, il movimento materiale dalle mani del cedente a quelle dell'acquirente.
- Consegna Simbolica: Si verifica con la consegna all'acquirente di qualcosa che rappresenta la cosa che si intende trasferire, o la consegna di un oggetto che ne facilita l'uso da parte dell'acquirente.
- Traditio Longa Manu: La cosa viene indicata a distanza, specialmente se di grandi dimensioni, rendendola disponibile all'acquirente.
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Traditio Ficta: Casi di trasformazione dello stato d'animo delle parti rispetto a una cosa (consegna fittizia). Assume due forme:
- Traditio Brevi Manu: Si verifica quando chi detiene la cosa come mero detentore ne acquisisce la proprietà (era già in possesso del candidato).
- Constitutum Possessorium: Situazione inversa alla traditio brevi manu. Il proprietario aliena la cosa ma continua a detenerla, non più come proprietario, ma come semplice detentore (cessa l'animus domini).
IV. Atti Giuridici di Diritto Stretto e Buona Fede
Atti Giuridici di Diritto Stretto (Ius Civile)
Sono caratteristici dello ius civile romano e dello ius quiritarium. Potevano essere utilizzati solo dai cittadini romani o da coloro che godevano dello ius commercium. Erano generalmente formali e il loro valore dipendeva strettamente dal testo della dichiarazione. Le solennità richiedevano spesso l'oralità e la presenza di funzionari o sacerdoti. Col tempo, furono utilizzati sempre meno, non essendo coerenti con un commercio veloce ed efficiente.
Atti Giuridici di Buona Fede (Bona Fides)
Richiedevano tutto ciò che è necessario tra persone oneste e leali, cioè che agiscono in buona fede. Erano liberi da formalità, la loro conclusione era semplice e diretta. Non erano riservati esclusivamente ai cittadini romani, ma potevano essere utilizzati anche dagli stranieri (*peregrini*). In questi atti, il giudice aveva una maggiore libertà di interpretazione, potendo utilizzare elementi come l'equità, la giustizia e l'intento delle parti.
Elementi Naturali del Negozio Giuridico (Ripetizione)
Gli elementi naturali del negozio giuridico sono quelli che, pur non essendo essenziali, si intendono inclusi nell'atto giuridico senza bisogno di clausole speciali. Le parti possono, tuttavia, escluderli tramite patti specifici.
Errore in Negoziazione (Error in Negotio)
Si tratta di un errore di fatto che cade sulla natura dell'atto o sulla conclusione del contratto. Effetti: Vizia il consenso, impedisce la formazione del consenso, rendendo l'atto nullo.
Errore sulla Sostanza (Error in Substantia)
È l'errore che riguarda le qualità essenziali e determinanti della cosa oggetto del contratto, cioè la sostanza o la materia che è l'oggetto dell'atto. Effetti: È opportuno distinguere:
- Diritto Stretto: Non vizia il consenso, l'atto è fatto rispettare secondo il testo della dichiarazione.
- Buona Fede: Vizia il consenso, il contratto è annullabile.
Exceptio Doli (Eccezione di Dolo)
È la difesa o eccezione che può essere opposta alla volontà dell'autore, se non ha ancora attuato l'obbligo, per impedire che l'autore della frode possa ottenere gli effetti del negozio giuridico viziato. In sostanza, paralizza la domanda di chi ha agito in modo fraudolento, se questi esige dalla vittima l'adempimento degli obblighi. La vittima oppone l'eccezione di dolo per paralizzare il ricorso proposto dal ricorrente, sostenendo di essere stata oggetto di una manovra intenzionale.
Condictio Ob Turpem Vel In Iustam Causam (Ripetizione)
Azione concessa per recuperare il denaro versato per una causa o motivo illegale o immorale. È usata nei casi in cui una persona intenda arricchirsi sulla base della prestazione che un altro aveva promesso o dato per compiere o non compiere un atto contrario alla morale o al diritto.
Condizione Sospensiva (Ripetizione e Confusione)
È l'evento futuro e incerto dal quale dipende l'estinzione di un diritto. Essa dipende dalla cessazione degli effetti di un negozio giuridico che era efficace sin dall'origine. Esempio: Ti do questo libro, ma se piove la prossima settimana, me lo restituisci.
Occupazione (Occupatio)
È una modalità di acquisizione della proprietà delle cose che mancano di un proprietario (*res nullius*), che si realizza tramite l'apprensione materiale in linea con l'intento di acquisire la proprietà.
Tradizione (Traditio) (Ripetizione)
Modo di acquisire la proprietà delle cose, che consiste nella consegna delle stesse da parte del proprietario a un altro, avendo da un lato, il potere e la volontà di trasferire il dominio e, dall'altro, la capacità e l'intenzione di acquistare.
V. Protezione della Proprietà Bonitaria
Azioni e Procedure a Tutela della Proprietà Bonitaria
Il diritto romano rilasciava specifiche procedure per proteggere la proprietà bonitaria (quella acquisita senza le formalità dello ius civile, come una res mancipi trasferita solo tramite traditio).
Exceptio Rei Venditae et Traditae
Questa eccezione (o difesa) è opposta dall'acquirente bonitario al venditore quiritario che, in malafede, tentasse di rivendicare la cosa (es. una res mancipi venduta e consegnata tramite traditio). In questo caso, il venditore quiritario rimaneva proprietario civile fino a quando l'acquirente non acquistava il dominio per usucapione. Se il venditore quiritario avesse esercitato l'azione di rivendica, l'acquirente bonitario poteva paralizzarla con l'exceptio rei venditae et traditae, mantenendo il possesso della cosa. L'acquirente bonitario era assolto provando che la cosa era stata venduta e che era stata oggetto di traditio.
Actio Publiciana
L'Actio Publiciana permetteva al proprietario bonitario di recuperare il possesso se lo aveva perso. Poiché egli non poteva esercitare l'azione di rivendica (riservata al proprietario quiritario), il magistrato gli concedeva questa azione istituendo una finzione giuridica: si fingeva che egli avesse già maturato il tempo necessario per l'usucapione, considerandolo come se avesse già acquisito il dominio quiritario della cosa. Questa azione poteva essere provata sia contro un terzo detentore sia contro il proprietario quiritario, quando questi aveva riottenuto il possesso della cosa.
Exceptio Doli (nel contesto della Proprietà Bonitaria)
La sua origine si trova nella replicatio doli. Era destinata a impedire o interrompere l'azione di rivendica intentata dal proprietario quiritario che, dopo aver alienato la cosa in malafede, tentava di recuperarla. L'eccezione di dolo paralizzava l'azione di restituzione in tutti i casi, salvo quando il titolo o la causa antecedente che serviva al metodo di acquisto (traditio) era la vendita. In quest'ultimo caso, il magistrato concedeva al proprietario bonitario l'exceptio rei venditae et traditae. Per esempio, se il proprietario quiritario di un cavallo lo aveva dato a un creditore in pagamento del suo debito, e poi aveva fatto la traditio, se in seguito avesse cercato di rivendicarlo, l'azione di restituzione poteva essere paralizzata dall'acquirente opponendo l'exceptio doli.