Concetti Fondamentali di Proprietà e Usufrutto nel Diritto Romano Classico

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Generi di Cose nel Diritto Romano

Le cose (res) si distinguono in diverse categorie:

  • Materiali o Immateriali:
    • Res Corporales (Cose Tangibili): come un fondo o uno schiavo.
    • Res Incorporales (Cose Intangibili): come un diritto.
  • Divisibili o Indivisibili:
    • Divisibili: possono essere suddivise in modo che le parti derivanti abbiano la stessa funzione del tutto.
    • Indivisibili: non sono suscettibili di divisione senza subire danno.
  • Semplici o Composte: Cose che costituiscono una singola unità o che consistono in altre cose unite insieme.
  • Fungibili o Non Fungibili (Sacrificabili o Non Sacrificabili):
    • Fungibili: determinate dal loro peso, numero o misura (non specifiche).
    • Non Fungibili: determinate individualmente.
  • Consumabili o Non Consumabili.
  • Mobili o Immobili.
  • Res Mancipi o Res Nec Mancipi.
  • Intra Commercium o Extra Commercium.

L'Uso e la Disponibilità delle Cose

Atti di Utilizzo

  • Atti di Semplice Utilizzo: L'uso di una cosa senza alterarne l'integrità o i prodotti.
  • Atti di Godimento: Consistono nel consumare i frutti che la cosa produce senza alterare la cosa stessa.
  • Atti di Disposizione: Sono quelli che alterano l'integrità della cosa.

Le Classi di Proprietà e la Tutela Possessoria

Proprietà Quiritaria (Civile)

Condizioni necessarie per la sua esistenza: cittadinanza romana, beni mobili o immobili situati su suolo italico, acquistati da un proprietario e con le formalità richieste. È tutelata con l'azione di recupero (Rei Vindicatio).

Proprietà Pretoria (Bonitaria)

Si verifica quando il Pretore protegge colui che ha ricevuto una Res Mancipi nei confronti del proprietario civile che l'ha consegnata senza utilizzare la forma della mancipatio o della in iure cessio.

Proprietà dei Peregrini

Gli stranieri (peregrini) non potevano possedere il dominium (proprietà civile), ma il Pretore li proteggeva con azioni fittizie quando rivendicavano a Roma cose che appartenevano loro, anche se si trattava di fondi italici.

Tutela del Possesso: Gli Interdetti

Gli interdetti possessori servono a prevenire gli atti che ledono o turbano l'esercizio del possesso. Il Pretore può ordinarli. Sono esclusi dalla protezione i vectigalistas e i precaristi, che sono considerati solo detentori della cosa reale e non possessori.

Interdetti per Mantenere il Possesso

In questa ingiunzione, l'interdetto uti possidetis prevale per i beni immobili (prevale chi ha attualmente il possesso), mentre l'interdetto utrubi prevale per i beni mobili (prevale chi ha avuto il bene mobile in suo possesso per più tempo durante l'anno precedente).

Interdetti per Recuperare il Possesso

Servono a ripristinare il possesso a chi è stato espulso o spogliato. Si può recuperare il possesso ceduto agli occupanti abusivi (l'interdetto quod precario) e, in secondo luogo, a ripristinare il patrimonio a chi è stato spogliato con violenza (l'interdetto unde vi).

  • Vi è una forma aggravata dell'interdetto unde vi, chiamata vi armata, che si applica nel caso in cui non esista un limite di un anno.
  • Infine, in caso di invasione di un fondo in assenza e all'insaputa del proprietario, è suscettibile di essere utilizzato l'interdetto de possessionem illegale.

La Comproprietà (Condominium)

La comproprietà è causata dalla combinazione di diversi diritti di proprietà sulla stessa cosa. Può essere prodotta da:

  • Atto volontario di diversi soci che hanno messo le loro proprietà in comune, con la loro quota proporzionale.
  • Acquisizione congiunta della stessa cosa.
  • Confusione materiale di cose fungibili, che è considerata un regime irreversibile.

Il regime della comproprietà si concretizza nella proprietà di ciascun titolare su una parte ideale o quota del tutto. Richiede il consenso di tutti i titolari per gli atti di disposizione.

Azioni di Divisione

Le azioni divisorie vengono utilizzate per porre fine alla situazione di comproprietà. Ciò si ottiene producendo la divisione della cosa stessa mediante l'assegnazione di parti di essa, operata dall'arbitro, e consolidando i debiti derivanti dalla stessa.

Si distinguono due tipi:

  • Actio Communi Dividundo: Per dividere qualsiasi tipo di comunione, eccetto quella ereditaria.
  • Actio Familiae Erciscundae: Per la comproprietà causata da successione ereditaria.

L'Usufrutto

L'usufrutto è un diritto reale di usare e godere di un bene altrui senza poterne disporre. L'usufruttuario può usare ampiamente la cosa e acquisisce i frutti naturali per separatio e i frutti civili per perceptio (al momento della percezione).

La regola generale è che non si può alterare l'ecosistema del bene, ma è consentita la manutenzione o il miglioramento.

Obblighi dell'Usufruttuario

L'usufruttuario è legato da una cautio usufructuaria: il bene deve essere restituito integro e nello stato in cui è stato concordato.

Quasi Usufrutto

Riguarda l'usufrutto su beni consumabili. Il beneficiario poteva disporne, ma era vincolato da una cautio ex senatus consulto a restituire la stessa quantità alla fine dell'usufrutto. Se si trattava di denaro, veniva convenuto quanto versato sino alla fine dell'usufrutto.

Difesa Processuale dell'Usufrutto

  • Usus Fructus Vindicatio (Azione Vindicatoria): Impediva l'esercizio dell'usufrutto. Nel caso in cui il nudo proprietario esercitasse la Rei Vindicatio, il beneficiario aveva un'exceptio.
  • Interdetti: Si utilizzavano la formula uti possidetis utile, l'utrubi e l'unde vi, attraverso l'azione penale mediante la finzione del proprietario.

Acquisizione dell'Usufrutto

L'usufrutto poteva essere acquisito tramite:

  • Riserva di usufrutto nel trasferimento della proprietà.
  • Legato per vindicationem (legato vindicatorio).
  • Aggiudicazione giudiziaria o confessione del nudo proprietario nella in iure cessio (azione di usus fructus vindicatio).

Terminazione dell'Usufrutto

L'usufrutto si estingueva per:

  • Morte dell'usufruttuario.
  • Capitis Deminutio del beneficiario (cambiamento di status familiare).
  • Rinuncia formale del beneficiario mediante in iure cessio (azione negatoria proposta dal proprietario).
  • Non uso dell'usufrutto per la durata dell'usucapio.
  • Scomparsa dell'oggetto, escludendo il trattamento del medesimo o l'impedimento al godimento.
  • Scadenza del termine stabilito dal costituente (secondo la giurisprudenza pretoria).

Voci correlate: