Il Concordato Fallimentare: Procedure, Requisiti e Liquidazione dei Beni

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Il concetto di convenzione, la natura e il contenuto del contratto

L'accordo può essere definito come un incontro di volontà tra il debitore e la comunità dei suoi creditori che, una volta omologato dal giudice, mira alla soddisfazione dei creditori stessi.

Il contenuto dell'accordo è soggetto ad alcune norme imperative: la proposta di esdebitazione non può superare la metà di ciascuno dei crediti non garantiti (chirografari), e l'attesa per il soddisfacimento dei crediti ordinari non può superare i cinque anni dall'approvazione del contratto da parte del tribunale.

Questi limiti possono essere superati quando l'azienda insolvente riveste una particolare importanza per l'economia e riceve il sostegno dell'autorità di gestione economica, oppure quando l'accordo viene trattato precocemente.

Efficacia e conclusione dell'accordo

L'efficacia del contratto richiede il concorso di una successione di due elementi fondamentali:

  • La conclusione tra il debitore e la comunità dei creditori.
  • L'approvazione (omologazione) da parte del giudice fallimentare.

A sua volta, la conclusione del contratto richiede una proposta (o offerta) e l'accettazione. L'accordo proposto deve essere redatto in forma scritta e firmato dai proponenti o da quei terzi che forniscono garanzie di finanziamento, effettuano pagamenti o assumono qualsiasi altro obbligo.

La proposta deve sempre essere accompagnata da un piano di pagamento e, in alcuni casi, da un piano di fattibilità che ne specifichi:

  • Le risorse necessarie.
  • Le condizioni di reperimento delle stesse.
  • Gli eventuali impegni di terzi.

I creditori possono aderire alla proposta di accordo nei termini e per le finalità previste dalla legge. L'adesione deve essere pura e semplice ed effettuata presso la cancelleria del tribunale attraverso un atto pubblico.

Accettazione e approvazione giudiziaria

L'accordo proposto deve essere accettato dalla maggioranza dei creditori. Se si tratta della proposta iniziale, l'accettazione avviene tramite adesioni scritte; in caso di proposta comune, avviene tramite voto durante l'adunanza dei creditori.

L'accordo accettato dai creditori non è definitivo finché non interviene l'approvazione giudiziaria. A tal fine, il giudice può respingere d'ufficio l'accordo se ritiene che vi sia stata una violazione formale o sostanziale del contenuto del contratto.

La Liquidazione

La liquidazione è la fase della procedura fallimentare volta a monetizzare i beni e i diritti che costituiscono il patrimonio del debitore per pagare i creditori secondo l'ordine stabilito dalla legge.

La liquidazione del concorso si divide in due fasi principali:

  • Completamento delle operazioni di liquidazione: avviene secondo un piano predisposto dall'amministrazione fallimentare o in conformità alle norme giuridiche supplementari.
  • Pagamento ai creditori: distribuzione del ricavato secondo le precedenze di legge.

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