Condizioni di Lavoro in Italia: Orari, Ferie e Permessi
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1. Giornata di Lavoro
La giornata di lavoro si riferisce al periodo di tempo durante il quale si svolgono i compiti di un lavoro.
- Durata massima: 40 ore alla settimana in media annuale, con un massimo di 9 ore giornaliere. Possono essere distribuite in modo non uniforme, nel rispetto dei tempi minimi di riposo.
- Riposo settimanale: 1 giorno e mezzo di riposo alla settimana (si può accumulare fino a 14 giorni se non goduto settimanalmente).
- Riposo giornaliero: 12 ore consecutive ogni 24 ore.
- Pausa di 15 minuti: quando la giornata lavorativa supera le 6 ore continuative.
- Lavoratori minorenni: pausa di 30 minuti ogni 4 ore e periodo di riposo settimanale di 2 giorni.
2. Orario di Lavoro e Festività
Ogni azienda è obbligata a redigere un programma di lavoro annuale e a esporlo in un luogo ben visibile nei luoghi di lavoro. Ogni comunità autonoma può stabilire un totale di 14 giorni non lavorativi (festivi), pagati e non recuperabili, di cui 2 devono essere festività locali. Sono sempre considerati giorni non lavorativi il 25 dicembre, il 1° gennaio, il 12 ottobre e il 1° maggio.
3. Ferie Annuali
Il periodo di godimento delle ferie è stabilito nel calendario delle festività e deve essere comunicato al lavoratore con almeno due mesi di anticipo. Non può essere inferiore a trenta giorni per anno lavorato. Nel primo e nell'ultimo anno di contratto, la quota di ferie è proporzionale al tempo lavorato (1 mese di lavoro = 2,5 giorni di ferie). Le ferie non godute non possono essere compensate economicamente, salvo in caso di licenziamento.
4. Permessi Retribuiti
Sono giorni in cui il dipendente può assentarsi dal lavoro per motivi specifici, previa comunicazione e giustificazione al datore di lavoro, senza decurtazione dello stipendio.
- Matrimonio: 15 giorni di calendario consecutivi.
- Visite prenatali e preparazione al parto: il tempo necessario e giustificato.
- Nascita di un figlio (permesso di paternità), decesso, infortunio o malattia grave, ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale di familiari di secondo grado (nonni, nipoti o fratelli): 2 giorni lavorativi, che diventano 4 in caso di spostamento.
- Trasferimento della residenza abituale: 1 giorno.
- Esercizio di un dovere pubblico ineludibile e personale: il tempo necessario e giustificato.
- Svolgimento di funzioni sindacali e di rappresentanza del personale: da 10 a 40 ore al mese, a seconda del numero dei lavoratori.
- Allattamento: fino ai 9 mesi di età del bambino, la madre ha diritto a 1 ora al giorno (anche divisibile in due) o, in alternativa, il padre o la madre possono accumulare ore di permesso in giorni interi.
5. Tipologie di Orario di Lavoro
Si riferisce al numero di ore che il lavoratore deve prestare in un giorno. Si distinguono:
- Orario continuato e orario spezzato: a seconda che vi sia o meno la frammentazione del lavoro quotidiano.
- Orario flessibile e orario rigido: l'orario flessibile consente ai lavoratori di scegliere gli orari di entrata e di uscita entro un periodo di tempo stabilito.
5.1. Lavoro Notturno (22:00 - 6:00)
Si considera lavoro notturno quello svolto tra le ore 22:00 e le 06:00. Un lavoratore è considerato notturno se svolge almeno un terzo del suo orario annuale o almeno tre ore della sua giornata lavorativa in questo periodo.
5.2. Lavoro a Turni
Si intende il lavoro svolto da più persone che si alternano nello stesso posto di lavoro, ma in orari diversi.
5.3. Lavoro Straordinario
È il lavoro prestato oltre la durata del normale orario di lavoro. Il datore di lavoro può retribuirlo (con una maggiorazione rispetto alla retribuzione oraria normale) o compensarlo con riposo compensativo entro quattro mesi. È vietato il ricorso al lavoro straordinario nei seguenti casi:
- Lavoratori minori di 18 anni.
- Lavoratori part-time.
- Lavoro notturno.
Salvo cause di forza maggiore (eventi eccezionali e urgenti che richiedono interventi immediati per prevenire o riparare danni). È consentito un massimo di 80 ore di lavoro straordinario all'anno, senza interruzioni o retribuzioni maggiorate per il caso di forza maggiore.