Conti Correnti e Assegni Bancari: Funzionamento e Normative
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Chi può aprire un conto corrente
Possono richiedere l'apertura di un conto corrente sia una persona fisica sia una persona giuridica (come società o enti).
Sebbene una persona fisica o giuridica possa richiederlo, la decisione finale spetta a ciascuna banca in base alle proprie politiche commerciali e alla valutazione del profilo del richiedente (sfondo).
Per le società, è necessario che siano legalmente costituite e che i suoi rappresentanti siano debitamente autorizzati ad operare.
Tipi di conti correnti
- Conto individuale: Il titolare è una sola persona ed è l'unica autorizzata ad operare sul conto, inclusa l'emissione di assegni.
- Conto cointestato (due persone): I titolari sono due. Devono concordare se operare con firme congiunte (necessaria la firma di entrambi per ogni operazione) o disgiunte (ciascuno può operare autonomamente).
- Conto cointestato (più persone): I titolari sono più di due persone. Valgono le stesse regole sulla firma congiunta o disgiunta.
L'Assegno Bancario: Cos'è e Come Funziona
La legge definisce l'assegno bancario come un ordine scritto impartito a una banca (trattario) di pagare a vista (cioè al momento della presentazione) una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona (beneficiario) o dello stesso emittente, utilizzando i fondi disponibili sul conto corrente dell'emittente (traente).
Le persone coinvolte in un assegno
- Traente: È la persona (fisica o giuridica) che emette l'assegno, titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto.
- Trattario: È la banca presso cui il traente ha il conto corrente e alla quale viene ordinato il pagamento.
- Beneficiario: È la persona (o l'entità) a favore della quale l'assegno è emesso e che ha diritto a incassare la somma indicata.
Alcuni vantaggi dell'utilizzo degli assegni
- Consente di effettuare pagamenti anche per importi elevati senza necessità di trasportare contante.
- In caso di smarrimento o furto, è possibile bloccare il pagamento (a determinate condizioni), riducendo il rischio rispetto al contante.
- Permette di effettuare pagamenti documentati e tracciabili.
- Identifica chiaramente il beneficiario (se nominativo o all'ordine) e il traente.
- Non ha limiti di importo predefiniti, se non la disponibilità di fondi (provvista) sul conto.
Classificazione degli Assegni (secondo la Legge Assegni)
- Assegno al portatore: Può essere pagato a chiunque lo presenti materialmente all'incasso. La circolazione avviene con la semplice consegna. È utilizzabile solo per importi inferiori a una certa soglia stabilita per legge (attualmente bassa, per normative antiriciclaggio).
- Assegno all'ordine: Riporta il nome specifico del beneficiario. Può essere trasferito ad altre persone tramite girata (una firma apposta sul retro dell'assegno). La girata può essere 'piena' (indica il nome del nuovo beneficiario) o 'in bianco' (solo la firma del girante, trasformandolo di fatto in un titolo al portatore, sebbene con limitazioni).
- Assegno non trasferibile: Riporta il nome del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Questo tipo di assegno può essere incassato solo dal beneficiario indicato e non può essere girato ad altri. È obbligatorio per importi superiori a una certa soglia.
- Assegno sbarrato (o incrociato): Presenta due barre parallele apposte sulla facciata anteriore. Questo assegno non può essere pagato in contanti allo sportello, ma deve essere versato su un conto corrente bancario o postale per l'accredito. Lo sbarramento offre maggiore sicurezza contro il rischio di furto o smarrimento.
Tipi di assegni sbarrati:
- Sbarramento generale: Tra le due barre parallele non vi è alcuna indicazione, oppure vi è la dicitura generica "banchiere" o "istituto di credito". L'assegno può essere pagato a qualsiasi banca.
- Sbarramento speciale: Tra le due barre è specificato il nome di una determinata banca. L'assegno può essere pagato solo a quella banca specifica, o a un cliente di quella banca.
Caratteristiche Principali degli Assegni
- È un titolo di credito e uno strumento di pagamento, pagabile a vista (al momento della presentazione).
- La trasferibilità dipende dalla tipologia (al portatore, all'ordine, non trasferibile).
- Può essere emesso e pagato nello stesso comune (su piazza) o in comuni diversi (fuori piazza).
- Ha termini di presentazione per l'incasso (8 giorni su piazza, 15 giorni fuori piazza). Superati tali termini, il portatore perde alcuni diritti di rivalsa (azione di regresso) ma l'assegno può generalmente essere ancora pagato se vi sono fondi.
- Un assegno postdatato (con data di emissione futura rispetto a quella reale) è considerato irregolare ai fini fiscali e può comportare sanzioni, anche se la banca solitamente lo paga comunque.
- La legge richiede che l'importo sia indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, prevale l'importo in lettere.
- Non è obbligatorio per legge che l'assegno riporti prestampato il nome del titolare del conto o il numero del conto, anche se ciò avviene nella quasi totalità dei casi per i carnet forniti dalle banche.
- La data di emissione deve essere indicata ed è essenziale per la validità dei termini di presentazione.
Doveri e Obblighi
Per il Traente (chi emette l'assegno)
- Deve assicurarsi di avere fondi sufficienti e disponibili (provvista) sul conto corrente presso la banca trattaria al momento dell'emissione e della presentazione dell'assegno per il pagamento. L'emissione di assegni senza provvista è un illecito e comporta sanzioni amministrative e l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).
- È responsabile in caso di pagamento di un assegno con firma contraffatta appartenente al proprio carnet, a meno che la contraffazione non sia macroscopicamente evidente e rilevabile dalla banca con la normale diligenza.
- Subisce la perdita economica dovuta al pagamento di un assegno con firma contraffatta se vi è sua colpa o negligenza (es. custodia incauta del carnet di assegni).
- Deve conservare le matrici (o talloncini) degli assegni emessi per poter verificare le operazioni e per un periodo adeguato (consigliato almeno sei mesi dopo la ricezione dell'estratto conto relativo).
- È vietato duplicare assegni, emetterne di alterati, illeggibili o con correzioni che ne compromettano la validità.
- È tenuto a compilare correttamente l'assegno, indicando importo (in cifre e lettere), data e luogo di emissione, e beneficiario (salvo per gli assegni al portatore nei limiti consentiti).
Per il Beneficiario/Portatore (chi riceve l'assegno)
- Il portatore di un assegno deve presentarlo per l'incasso entro i termini di presentazione: 8 giorni se l'assegno è pagabile nello stesso comune di emissione (su piazza) o 15 giorni se pagabile in un comune diverso (fuori piazza).
- I termini sono diversi (più lunghi) per gli assegni emessi all'estero e pagabili in Italia (o viceversa).
- Il portatore che non presenta l'assegno per il pagamento entro i termini stabiliti perde l'azione di regresso contro i giranti e i loro avallanti (se presenti).
- Inoltre, perde l'azione contro il traente se, dopo la scadenza dei termini, la provvista viene a mancare per fatto del trattario o per cause non imputabili al traente stesso. Tuttavia, mantiene l'azione diretta contro il traente se la mancanza di fondi è imputabile a quest'ultimo.
- Questi termini sono calcolati in giorni di calendario, ma se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. I giorni in cui gli sportelli bancari sono chiusi per sciopero o altre cause di forza maggiore possono prorogare i termini.
Per la Banca Trattaria
- Deve pagare l'assegno a vista, al momento della presentazione, purché sia formalmente regolare (non alterato, con tutti i requisiti), la firma del traente sia conforme allo specimen depositato e vi sia sufficiente provvista sul conto.
- Non è tenuta a pagare assegni presentati dopo la scadenza dei termini di presentazione, ma nella prassi bancaria solitamente lo fa se ci sono fondi e non vi sono ordini contrari del traente, conservando però il diritto di rifiutare il pagamento.
- Una volta che l'assegno è stato regolarmente pagato, la banca ha adempiuto al suo obbligo e non può revocare il pagamento (salvo casi eccezionali come la frode).
Motivi di Mancato Pagamento di un Assegno
La banca può rifiutare il pagamento di un assegno per vari motivi, tra cui:
- Mancanza o insufficienza di fondi (provvista): Il motivo più comune.
- Irregolarità dell'assegno: Ad esempio, assegno alterato, privo di requisiti essenziali (data, importo, firma), illeggibile.
- Firma non conforme: La firma del traente sull'assegno non corrisponde a quella depositata presso la banca (specimen).
- Ordine di non pagare (revoca): Il traente ha dato istruzioni scritte alla banca di non pagare quell'assegno specifico, ma solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (vedi sotto).
- Fallimento del traente: Se il traente è stato dichiarato fallito prima della presentazione dell'assegno.
- Conto bloccato o fondi pignorati/sequestrati: Per ordine dell'autorità giudiziaria.
- Presentazione oltre i termini: La banca può (ma non è obbligata a) rifiutare il pagamento se l'assegno è presentato dopo gli 8/15 giorni.
- Assegno non trasferibile pagato a persona diversa dal beneficiario.
Ordine di Non Pagare un Assegno (Revoca)
L'ordine di non pagare (comunemente detto revoca o blocco dell'assegno) è l'istruzione formale che il traente impartisce alla propria banca per impedirle di pagare un assegno già emesso.
- Deve essere richiesto esclusivamente dal traente (colui che ha firmato l'assegno).
- Deve essere comunicato alla banca per iscritto.
- Deve pervenire alla banca prima che l'assegno sia stato effettivamente pagato.
- Può essere legittimamente richiesto solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, che sono principalmente legati alla perdita del possesso del titolo o a vizi che ne inficiano la validità. Questi casi includono:
- Smarrimento, furto o rapina dell'assegno (è necessaria una tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine, copia della quale va consegnata alla banca).
- Falsificazione della firma del traente.
- Alterazione dell'assegno dopo la sua emissione (es. modifica dell'importo o del beneficiario).
- Fallimento o liquidazione coatta amministrativa del portatore (beneficiario o giratario).
Richiedere il blocco di un assegno al di fuori di questi casi (ad esempio, per una semplice disputa commerciale con il beneficiario) espone il traente a responsabilità.