Contratti a Tempo Determinato: Come Evitare Abusi e Discriminazioni - Direttiva 1999/70/CE

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Principio di Non Discriminazione e Prevenzione degli Abusi nei Contratti a Tempo Determinato

Se non vi è un lavoratore comparabile permanente nello stesso posto di lavoro, il confronto viene effettuato con riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di un contratto collettivo applicabile e in conformità con la legislazione, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

Principio di Non Discriminazione

  1. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i lavoratori con contratto a tempo determinato non devono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a termine, salvo che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive.
  2. Se del caso, si applica il principio del pro rata temporis.
  3. Le disposizioni per l'attuazione di questa clausola sono definite dagli Stati membri, previa consultazione con le parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, secondo il diritto e la legislazione dell'UE, gli accordi collettivi e le prassi vigenti.
  4. I criteri per le qualifiche relative alle condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori con contratto a termine che per i lavoratori a tempo indeterminato, a meno che qualifiche diverse non siano giustificate da motivazioni oggettive.

Misure di Prevenzione degli Abusi

  1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di contratti o rapporti di lavoro successivi a tempo determinato, gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali e secondo la legge, i contratti collettivi e le pratiche, e/o le parti sociali, qualora non esistano misure legali equivalenti per prevenire gli abusi, introducono, in modo da tenere conto delle esigenze dei diversi settori e/o categorie di lavoratori, una o più delle seguenti misure:
    • a) Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti;
    • b) La durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro successivi a tempo determinato;
    • c) Il numero massimo dei rinnovi di tali contratti o rapporti.


Direttiva 1999/70/CE: Quadro Normativo sul Lavoro a Tempo Determinato

La direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha lo scopo di attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES). Questo accordo rappresenta un esempio di dialogo sociale tra datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori in Europa.

Scopo dell'Accordo Quadro

L'accordo quadro persegue i seguenti obiettivi:

  • a) Migliorare la qualità della vita lavorativa, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
  • b) Creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di contratti o rapporti di lavoro successivi a tempo determinato.

Campo di Applicazione

  1. L'accordo si applica ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con un rapporto di lavoro definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in ciascuno Stato membro. Esso copre sia il settore privato che il settore pubblico, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
  2. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, e/o le parti sociali stesse possono prevedere che l'accordo non si applichi a:
    • a) Rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
    • b) Contratti o rapporti di lavoro conclusi nel contesto di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, pubblico o sostenuto dalle autorità pubbliche.

Definizioni

Ai fini dell'accordo, si intende per:

  1. "Lavoratore con contratto a tempo determinato": un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, in cui la fine del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è determinata da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una data specifica, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
  2. "Lavoratore con contratto a tempo indeterminato comparabile": un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nello stesso stabilimento, che svolge un lavoro o un'occupazione identica o simile, tenendo conto delle sue qualifiche e delle mansioni svolte.

Voci correlate: