Contratti a Tempo Determinato: Come Evitare Abusi e Discriminazioni - Direttiva 1999/70/CE
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Principio di Non Discriminazione e Prevenzione degli Abusi nei Contratti a Tempo Determinato
Se non vi è un lavoratore comparabile permanente nello stesso posto di lavoro, il confronto viene effettuato con riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di un contratto collettivo applicabile e in conformità con la legislazione, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.
Principio di Non Discriminazione
- Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i lavoratori con contratto a tempo determinato non devono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a termine, salvo che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive.
- Se del caso, si applica il principio del pro rata temporis.
- Le disposizioni per l'attuazione di questa clausola sono definite dagli Stati membri, previa consultazione con le parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, secondo il diritto e la legislazione dell'UE, gli accordi collettivi e le prassi vigenti.
- I criteri per le qualifiche relative alle condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori con contratto a termine che per i lavoratori a tempo indeterminato, a meno che qualifiche diverse non siano giustificate da motivazioni oggettive.
Misure di Prevenzione degli Abusi
- Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di contratti o rapporti di lavoro successivi a tempo determinato, gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali e secondo la legge, i contratti collettivi e le pratiche, e/o le parti sociali, qualora non esistano misure legali equivalenti per prevenire gli abusi, introducono, in modo da tenere conto delle esigenze dei diversi settori e/o categorie di lavoratori, una o più delle seguenti misure:
- a) Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti;
- b) La durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro successivi a tempo determinato;
- c) Il numero massimo dei rinnovi di tali contratti o rapporti.
Direttiva 1999/70/CE: Quadro Normativo sul Lavoro a Tempo Determinato
La direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha lo scopo di attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES). Questo accordo rappresenta un esempio di dialogo sociale tra datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori in Europa.
Scopo dell'Accordo Quadro
L'accordo quadro persegue i seguenti obiettivi:
- a) Migliorare la qualità della vita lavorativa, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- b) Creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di contratti o rapporti di lavoro successivi a tempo determinato.
Campo di Applicazione
- L'accordo si applica ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con un rapporto di lavoro definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in ciascuno Stato membro. Esso copre sia il settore privato che il settore pubblico, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, e/o le parti sociali stesse possono prevedere che l'accordo non si applichi a:
- a) Rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
- b) Contratti o rapporti di lavoro conclusi nel contesto di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, pubblico o sostenuto dalle autorità pubbliche.
Definizioni
Ai fini dell'accordo, si intende per:
- "Lavoratore con contratto a tempo determinato": un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, in cui la fine del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è determinata da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una data specifica, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
- "Lavoratore con contratto a tempo indeterminato comparabile": un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nello stesso stabilimento, che svolge un lavoro o un'occupazione identica o simile, tenendo conto delle sue qualifiche e delle mansioni svolte.