Contratti a Distanza: Disciplina e Tutela del Consumatore
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in italiano con una dimensione di 3,25 KB
2. La Disciplina dei Contratti a Distanza
I contratti a distanza sono quelli in cui i contraenti non sono fisicamente presenti contemporaneamente. Quando questi contratti sono stipulati nell'ambito di un'attività commerciale con consumatori e utenti, sono disciplinati dalle disposizioni degli artt. 92-106 della LGDCU, a condizione che l'offerta e l'accettazione siano effettuate esclusivamente mediante qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza all'interno di un sistema di reclutamento gestito dal professionista (art. 92, comma 1).
Ad esempio, la legge elenca una serie di tecniche di comunicazione a distanza (stampa, lettere, pubblicità sui quotidiani con modulo d'ordine, cataloghi, ecc., art. 92, comma 2), e una serie di scenari in cui tale regolamentazione non è applicabile (contratti stipulati tramite distributori automatici o macchine di vendita, i contratti di costruzione di immobili, ecc., art. 93). Alle comunicazioni commerciali per posta elettronica o altri mezzi elettronici, nei contratti a distanza per la fornitura di beni o servizi per via elettronica, si applicano altresì regole speciali (art. 94).
Caratteristiche Principali della Disciplina
Le disposizioni più importanti della normativa sono:
- In ogni comunicazione commerciale deve essere chiaramente indicato il suo carattere commerciale (art. 96).
- Prima di iniziare il processo di conclusione del contratto e in tempo utile, il professionista deve fornire al consumatore informazioni su prezzo, spese di consegna, caratteristiche dei beni o servizi, ecc. (art. 97, comma 1).
- È richiesto il consenso espresso del consumatore (art. 99).
- Sono vietati gli invii non sollecitati (art. 100).
- Esiste un diritto di recesso (artt. 101 e 102). Tale diritto è altresì disciplinato dall'art. 44 della LOCM.
- Sono previste regole specifiche relative al contratto, quali quelle su consegna e pagamento, mancanza di esecuzione, sostituzione della merce o del servizio, e pagamento con carta (artt. 103-106).
Tra queste, data la frequenza con cui si verifica nel traffico commerciale, merita particolare attenzione la disciplina relativa alle carte di pagamento. Qualora l'importo delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal contratto a distanza sia stato fraudolentemente o impropriamente addebitato utilizzando il numero di una carta di pagamento, il titolare può richiedere l'immediato storno dell'addebito. In tal caso, le registrazioni di debito e di credito nei conti del fornitore e del titolare devono essere effettuate il più presto possibile (art. 106, comma 1, e art. 46 della LGDCU/LOCM).
È importante notare che il venditore può sempre presentare una denuncia per frode o furto. Se l'acquisto fosse stato effettivamente effettuato dal consumatore o utente titolare della carta e la richiesta di rimborso non fosse il risultato dell'esercizio del diritto di recesso o risoluzione, il consumatore sarà tenuto a risarcire il professionista per i danni subiti a seguito di tale decisione (art. 106).