Contratti di Formazione e Stage: Requisiti, Durata Massima e Proroghe

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Contratto di Formazione e Apprendistato

Il contratto di formazione può essere stipulato con lavoratori di età superiore ai sedici anni e inferiore ai 21 che non possiedono le qualifiche o i titoli professionali richiesti per svolgere la mansione.

Disposizioni e Durata del Contratto di Formazione

  • La durata non è inferiore a sei mesi né superiore a due anni, a meno che il contratto collettivo non stabilisca durate diverse.
  • Deve essere stipulato per iscritto, indicando specificamente la professione o il livello di apprendimento oggetto del lavoro, il tempo dedicato alla formazione e la sua distribuzione, la durata del contratto e il nome e le qualifiche della persona nominata tutore.
  • L'orario di lavoro sarà a tempo pieno.
  • Scaduta la durata massima del contratto di formazione, il lavoratore non può essere assunto con questa modalità dalla stessa o da un'azienda diversa.
  • Può essere prorogato fino a due volte, con un minimo di sei mesi per ciascuna proroga.

Contratto di Stage (Tirocinio)

Il contratto di stage può essere concluso con chiunque sia in possesso di un diploma universitario, di formazione professionale superiore o di diplomi di livello equipollente.

Regolamentazione e Condizioni del Contratto di Stage

  • Deve essere stipulato per iscritto, indicando specificamente il titolo di studio del lavoratore, la durata del contratto e le mansioni da svolgere durante il tirocinio.
  • Non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Se il contratto è stato concluso per un periodo inferiore ai due anni, può essere prorogato fino a due volte, con un minimo di sei mesi per ciascuna proroga.
  • Al termine del contratto, il lavoratore non può stipulare un nuovo tirocinio. La durata del tirocinio è calcolata ai fini dell'anzianità.
  • In ogni caso, la retribuzione è inferiore al salario minimo. Nel caso di lavoratori a tempo parziale, la retribuzione è ridotta in proporzione alle ore di lavoro concordate.
  • In caso di risoluzione del contratto, il datore di lavoro deve rilasciare al dipendente un certificato attestante la durata del tirocinio o dei processi in corso e le principali funzioni svolte in ciascuno di essi.
  • Nessun lavoratore può essere impiegato in tirocinio nella stessa o in un'azienda diversa per più di due anni con lo stesso titolo di studio.

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