Contratti di lavoro in Italia: tempo indeterminato, a termine e per opera — diritti e condizioni
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Contratti a tempo indeterminato
Contratto a tempo indeterminato: è il contratto che disciplina il rapporto di lavoro per una durata illimitata. Può essere stipulato sia oralmente sia per iscritto, con l'eccezione di alcune fattispecie particolari previste dalla normativa (ad esempio, nell'ambito di programmi specifici per persone con disabilità).
In generale, i rapporti trasformati in contratti a tempo indeterminato comprendono anche i casi in cui il legislatore intende impedire l'elusione della normativa tramite l'uso ripetuto di contratti temporanei. Si mira a favorire l'occupazione stabile per i lavoratori disoccupati e per coloro soggetti a contratti temporanei.
Requisiti e destinatari
Possono essere destinatari di misure volte alla stabilizzazione i seguenti lavoratori:
- lavoratori disoccupati iscritti all'INEM e in possesso di una delle seguenti condizioni;
- avere un'età compresa tra 16 e 30 anni, compresi;
- essere donne disoccupate assunte in professioni o settori a bassa occupazione femminile;
- lavoratori con età superiore ai 45 anni;
- disoccupati di lunga durata, registrati come tali per più di sei mesi consecutivi;
- lavoratori disattivati o in particolari condizioni di svantaggio.
I lavoratori che, alla data di inizio del nuovo contratto a tempo indeterminato, siano stati impiegati nella stessa azienda con contratti a termine o su base temporanea (inclusi i contratti di formazione), possono essere interessati alle forme di stabilizzazione. Tuttavia, non può essere stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato quando, nei 6 mesi precedenti, il rapporto di lavoro precedente sia stato risolto per ragioni oggettive, per giusta causa dichiarata inammissibile o per licenziamenti considerati irregolari, salvo diversa previsione normativa.
Se il licenziamento per motivi oggettivi è dichiarato inammissibile, è prevista un'indennità pari a 33 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, pro rata per i periodi inferiori all'anno e con un massimo di 24 mesi.
Interinato (contratto per sostituzione)
Interinato: questo contratto è finalizzato a sostituire un lavoratore che ha diritto alla conservazione del posto, al fine di coprire temporaneamente il rapporto di lavoro durante procedure di selezione o di promozione, oppure per altre esigenze temporanee. Il contratto dura per tutto il periodo in cui persiste il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto, o per la durata della procedura di selezione o promozione volta a coprire il posto, che di norma non può superare i tre mesi.
Il contratto di interinato si estingue al rientro del lavoratore sostituito o al termine del periodo stabilito per la procedura. Può terminare anche al termine del periodo di tre mesi previsto per la selezione. Se, al termine del periodo previsto e una volta prodotto il risultato della procedura, non è stata comunicata espressamente la risoluzione del contratto da parte di una delle parti, il rapporto può continuare a sussistere nella pratica, con la conseguenza che, in mancanza della forma scritta e di regolare contribuzione alla sicurezza sociale, il rapporto potrebbe essere considerato a tempo indeterminato o comunque soggetto a determinati diritti a favore del lavoratore.
Il contratto provvisorio è di norma a tempo pieno, salvo nei seguenti casi:
- quando il lavoratore sostituito è assunto a tempo parziale;
- quando si sostituisce temporaneamente una posizione permanente a tempo parziale;
- quando il contratto completa un lavoratore a tempo parziale con diritto di tutela legale, o il lavoratore sostituito ha accettato una riduzione temporanea dei giorni lavorativi.
Questi contratti devono essere formalizzati per iscritto, specificando la natura del contratto, il lavoro da svolgere, il lavoratore sostituito e la causa che ha determinato la sostituzione. Come nei casi precedenti, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori circa l'esistenza di posti vacanti, facilitando l'accesso (anche attraverso la formazione continua) e mostrando l'accordo relativo.
Contratto di lavoro per opera o servizio
Il contratto per opera o servizio è stipulato per l'esecuzione di un'opera o di un servizio determinato, in modo autonomo rispetto alla durata: la durata del contratto è legata al tempo necessario per il completamento dell'opera o del servizio. In tali accordi è possibile identificare i posti di lavoro o le attività che possono essere coperte con questo tipo di contratto.
Se la durata supera l'anno, alla scadenza del rapporto è previsto un preavviso di 15 giorni. Se il datore di lavoro non rispetta tale obbligo, deve corrispondere un'indennità equivalente alla retribuzione del termine non rispettato.
Questo tipo di contratto può essere considerato come trasformato a tempo indeterminato quando:
- è stato stipulato oralmente e non è stato formalizzato per iscritto;
- mancano i necessari versamenti alla sicurezza sociale;
- in generale, quando dalla fattispecie emerge che si è in presenza di una situazione di fatto continuativa e duratura.
In tali casi si presume la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, salvo prova contraria (principio della contrattazione in frode della normativa sui rapporti di lavoro).
Il contratto può essere a tempo pieno o a tempo parziale e deve essere redatto in forma scritta quando dura più di quattro settimane o quando organizza il lavoro part-time. Il datore di lavoro deve fornire informazioni relative all'esistenza di posti vacanti per garantire pari opportunità di accesso a posizioni permanenti. I contratti collettivi possono stabilire misure volte a facilitare l'accesso di tali lavoratori alle posizioni a tempo indeterminato e alla formazione continua.
Contratto per condizioni di produzione
Il contratto per esigenze di produzione (o contratto per condizioni di produzione) si utilizza per rispondere a richieste del mercato o a un eccessivo accumulo di ordini che si verificano in azienda in un determinato periodo. I contratti collettivi possono definire le attività per le quali è possibile assumere personale con contratti temporanei e i criteri di compatibilità con il modello organizzativo dell'impresa.
La durata massima è in genere di sei mesi nell'arco di un anno, salvo diversa previsione contrattuale che possa estendere tale periodo o stabilire condizioni diverse per la trasformazione in contratto permanente. Anche qui, in mancanza della forma scritta o dei necessari adempimenti contributivi, si può presumere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, salvo prova contraria.
La normativa sui contratti in frode può comportare che, al termine del periodo contrattuale, il lavoratore continui a svolgere le stesse mansioni; in questi casi il rapporto può essere ritenuto effettivamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, inoltre, deve informare i lavoratori circa l'esistenza di offerte di lavoro e facilitare l'accesso effettivo, anche tramite la formazione professionale continua.
Riepilogo delle tutele comuni
- Obbligo di forma scritta per molti contratti a termine o part-time;
- Informazione ai lavoratori sui posti vacanti e sulle opportunità di stabilizzazione;
- Possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di elusione della legge o di mancanze formali/contributive;
- Accesso alla formazione continua per favorire la stabilizzazione e la mobilità professionale.
Nota
Il testo è stato corretto nell'ortografia, nella grammatica e nella punteggiatura, mantenendo integralmente i concetti e i contenuti presenti nel documento originale. Per applicazioni pratiche e casi concreti è sempre consigliabile fare riferimento alla normativa vigente e, se necessario, a consulenze legali o sindacali specializzate.