Il Contratto Collettivo e la Rappresentanza Sindacale

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Il Contratto Collettivo

Il contratto collettivo è un accordo stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. È un contratto normativo, cioè un patto a regolare futuri rapporti di lavoro, e ha la finalità di predeterminare le condizioni generali che verranno applicate ai lavoratori nel contratto individuale di lavoro.

Funzioni del Contratto Collettivo

  • Funzione normativa: definisce le norme che dovranno regolare i rapporti di lavoro.
  • Funzione obbligatoria: alcune clausole del contratto collettivo non sono destinate a regolare i rapporti di lavoro dei soggetti rappresentanti, ma introducono un assetto regolativo che riguarda gli stessi soggetti stipulanti.
  • Funzione gestionale: riguarda il contratto aziendale dispensatore di diritti ai dipendenti dell'impresa.

Rappresentanza Sindacale

RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

La RSA è un organismo collettivo di rappresentanza di gruppi di lavoratori, previsto solo nel settore privato.

L'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori prevede la promozione e protezione dell'attività sindacale nell'impresa. Secondo questo articolo, l'organismo di rappresentanza aziendale può essere costituito ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva.

RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)

La RSU è un organo di rappresentanza all'interno del luogo di lavoro, sia pubblico che privato.

Si forma con le elezioni, con la partecipazione di almeno il 50% più uno e i componenti durano in carica per 3 anni.

La RSU tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto e cercando di risolvere il conflitto del lavoratore con il datore di lavoro. Alle RSU è attribuita la competenza a stipulare il contratto collettivo aziendale.

Attività Antisindacale

L'art. 28 stabilisce che nel caso in cui il datore di lavoro si comporti in modo tale da impedire o limitare l'esercizio e la libertà dell'attività sindacale, il sindacato possa denunciare tale comportamento al giudice del lavoro.

Nel caso in cui il giudice del lavoro accerti che vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento ritenuto antisindacale.

Mansioni

Le mansioni costituiscono l'oggetto immediato della prestazione dedotta nel contratto di lavoro.

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Mansioni Equivalenti

Nel passaggio a mansioni equivalenti viene comunque mantenuta la retribuzione. L'equivalenza deve essere riferita a parametri diversi dal mero profilo del trattamento economico.

La contrattazione collettiva e la Cassazione hanno introdotto specifici meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo la fungibilità fra mansioni.

Il lavoratore può essere legittimamente adibito a mansioni appartenenti ad una categoria superiore. Ai sensi dell'art. 2103 CC, il lavoratore avrà diritto al trattamento economico più favorevole.

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