Contratto di Formazione e Salario: Aspetti Chiave del Lavoro in Italia
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Contratto di Formazione
Il contratto di formazione è uno strumento che consente ai giovani, anche con formazione non qualificata, di sviluppare un lavoro qualificato o commerciale, o, se già in formazione, di applicare e perfezionare le loro conoscenze esistenti.
Esistono diverse tipologie di contratti con finalità formative, tra cui:
- Contratto per l'applicazione pratica: Il suo scopo è fornire un'attività lavorativa che consenta al lavoratore di applicare e migliorare le proprie conoscenze, acquisendo pratica coerente con il livello degli studi svolti.
- Contratto di formazione (Apprendistato): Il suo obiettivo è che il lavoratore acquisisca la formazione teorica e pratica necessaria per sviluppare adeguatamente un mestiere o un lavoro qualificato.
Salario e Sicurezza Sociale
Lo stipendio è il compenso economico complessivo che i lavoratori ricevono in denaro o in natura per la prestazione professionale di servizi alle dipendenze altrui, sia come compenso per il lavoro effettivo sia per i periodi di riposo considerati lavorativi. In ogni caso, il salario in natura non può superare il 30% della retribuzione complessiva del lavoratore.
Salario Minimo (SMI)
È il salario stabilito dal governo, secondo la Convenzione 117 dell'ILO (International Labour Organization), come retribuzione base per i lavoratori nei termini stabiliti dall'Articolo 27.1 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970). Nessun dipendente può percepire una retribuzione inferiore a questa. Per esempio, per il 2008 era fissato a 600 € al mese, erogato su 14 mensilità annuali.
Composizione del Salario
Lo stipendio è costituito dallo stipendio base, che è la remunerazione fissata per unità di tempo o di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito dal salario minimo, dalle convenzioni collettive e da quanto concordato nel contratto individuale, e dagli integratori salariali (elementi aggiuntivi).
Mensilità Aggiuntive
I lavoratori hanno diritto ad almeno due mensilità aggiuntive (tredicesima e, se prevista, quattordicesima) il cui importo è stabilito dal contratto collettivo o da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Una è solitamente pagata a Natale e l'altra nel mese concordato. Se previsto dalla Convenzione Collettiva, l'importo può essere ripartito mensilmente.
Garanzia dei Salari
I salari dei lavoratori non pagati dai datori di lavoro hanno la priorità rispetto ad altri crediti commerciali in attesa. In subordine, in caso di insolvenza, fallimento o amministrazione controllata del datore di lavoro, un'agenzia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo di Garanzia Salariale (FGS), garantisce ai lavoratori la percezione dei salari e delle indennità di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro.