Contratto di Mutuo e Pegno: Caratteristiche, Costituzione ed Effetti Giuridici

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Il Contratto di Mutuo: Definizione e Caratteristiche

Il mutuo (mutuum) è un contratto reale, unilaterale e di diritto stretto. Con questo contratto, una persona, detta mutuante, consegna ad un'altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altri beni fungibili, con l'obbligo per il mutuatario di restituire altrettanto dello stesso genere e qualità.

  • Contratto reale: si perfeziona con la consegna (datio) della cosa.
  • Unilaterale: fa sorgere obbligazioni solo a carico del mutuatario, il quale è tenuto a restituire l'equivalente di quanto ricevuto.
  • Funzione economico-sociale: credito al consumo.
  • Diritto stretto: era tutelato da:
    • Actio certae creditae pecuniae (o condictio certae pecuniae): se l'oggetto era una somma di denaro.
    • Condictio triticaria: se l'oggetto era costituito da altri beni fungibili.

L'origine storica del mutuo sembra risiedere nel prestito di denaro.

Soggetti del Mutuo

  • Mutuante: colui che consegna il denaro o i beni fungibili.
  • Mutuatario: colui che riceve il prestito.

Per realizzare il trasferimento della proprietà dei beni, il mutuante deve avere sia la capacità che il potere di disposizione.

Il Senatoconsulto Macedoniano

Il Senato romano, con il senatus consultum Macedonianum, proibì di concedere mutui ai filiifamilias. Questi, pertanto, non erano obbligati a restituire quanto ricevuto in prestito, neppure dopo la morte del pater familias. Lo scopo era quello di proteggere i patres familiarum, a seguito, secondo la tradizione, dell'uccisione di un pater da parte di un filiusfamilias (Macedo) per ereditare e pagare i debiti.

Tuttavia, se il filiusfamilias avesse pagato il prestito, non avrebbe potuto richiedere la restituzione del pagamento come indebito, in quanto il pagamento avrebbe estinto un'obbligazione naturale.

Elementi Reali del Mutuo

Sono costituiti da denaro o altri beni fungibili. La proprietà di questi beni passa al mutuatario con la consegna. Gli elementi essenziali sono:

  • La consegna (datio) dei beni o del denaro.
  • L'accordo tra le parti, finalizzato alla restituzione di quanto consegnato.

Effetti del Mutuo

Il mutuo, trasferendo la proprietà del denaro o dei beni fungibili, fa sorgere in capo al mutuatario l'obbligo di restituire un'uguale quantità dello stesso genere e qualità. La datio determina l'obbligo di restituzione. Il mutuo è, di regola, gratuito; ciò significa che non si possono addebitare interessi, salvo specifiche eccezioni.

Casi Eccezionali di Interessi nel Mutuo

Esistevano casi in cui era consentito il pagamento di interessi (usurae):

  • Stipulatio usurarum: un contratto separato che prevedeva il pagamento degli interessi.
  • Foenus nauticum (prestito marittimo): prestito di denaro per l'acquisto di merci da trasportare via mare, con il rischio a carico del creditore. Era consentito un tasso di interesse più elevato per compensare il rischio (spesso le merci erano date in pegno).

Garanzie Reali: Pegno e Ipoteca

Il pegno (pignus) è un diritto reale di garanzia su cosa altrui. In epoca classica, il pignus era un diritto reale che il creditore vantava su una cosa del debitore (o di un terzo), costituito mediante accordo tra creditore e debitore e con la consegna della cosa al creditore.

Il Pignus: Significati e Tipologie

Le fonti romane utilizzano la parola pignus in due accezioni:

  • In senso stretto: pignus datum, diritto reale su cosa altrui che si costituisce con la trasmissione del possesso della cosa dal debitore al creditore.
  • In senso ampio: pignus conventum (ipoteca), diritto reale su cosa altrui che si costituisce senza la trasmissione del possesso (convenzione).

L'Ipoteca (Pignus Conventum)

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che si costituisce mediante semplice accordo tra le parti, senza la consegna del possesso della cosa. Spesso viene indicata come pignus conventum.

L'origine dell'ipoteca è solitamente individuata nel contratto tra locatore e conduttore di un fondo rustico, a garanzia degli invecta et illata (attrezzi agricoli) del conduttore. Il pretore concesse al locatore, in caso di mancato pagamento del canone, l'interdictum Salvianum, per entrare in possesso degli attrezzi che si trovavano nel fondo.

L'Actio Serviana (o Actio Pigneraticia in Rem)

L'interdictum Salvianum non era opponibile ai terzi che avessero il possesso degli attrezzi. Per risolvere questo problema, il pretore concesse al locatore l'actio Serviana, esperibile contro chiunque avesse il possesso degli attrezzi. Questa azione fu poi estesa a qualsiasi tipo di obbligazione e a qualsiasi cosa, e fu chiamata actio quasi Serviana, actio pigneraticia in rem o actio hypothecaria.

La differenza fondamentale tra pignus datum e pignus conventum (ipoteca) risiedeva nel fatto che, nell'ipoteca, il creditore non aveva il possesso della cosa, che rimaneva presso il debitore.

Costituzione del Pegno (e dell'Ipoteca)

Il pegno e l'ipoteca potevano costituirsi in diversi modi:

  1. Per accordo tra le parti (conventio pignoris).
  2. Per disposizione testamentaria.
  3. Per decisione giudiziale: il giudice poteva disporre la costituzione del pegno o dell'ipoteca per l'esecuzione di una sentenza o per la concessione di una missio in possessionem a scopo di garanzia.
  4. Per presunta volontà del costituente (ipoteca tacita): si presumeva che la persona acconsentisse a costituire una garanzia per il pagamento di un'obbligazione.
  5. Per legge (ipoteche legali). Le ipoteche legali, costituite dalle autorità giudiziarie, potevano essere generali o speciali.

Esempi di Ipoteca Legale in Epoca Classica

  • Ipoteca del mutuante sull'edificio per la cui ricostruzione aveva fornito il denaro.
  • Ipoteca del pupillo sulle cose acquistate dal tutore con il denaro del pupillo.

Ipoteca Legale Generale in Epoca Post-Classica

  • Ipoteca del fisco sui beni del debitore d'imposta o del contraente.
  • Ipoteca della moglie sui beni del marito a garanzia della restituzione della dote.

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