Il Controllo degli Atti del Governo e le Funzioni del Consiglio di Stato
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VII. Il Governo: Il controllo degli atti
1. Inquadramento generale
Si distingue tra atti politici, caratterizzati da libertà e soggetti quindi solo al controllo politico del Parlamento, e gli atti amministrativi, tipici del diritto francese. Nel diritto spagnolo, questa distinzione è contemplata nella Legge sulla Giurisdizione Contenzioso-Amministrativa del 1956, dove erano esclusi dal controllo giudiziario gli atti politici del governo, come quelli riguardanti la difesa del territorio nazionale, le relazioni di sicurezza interna e internazionale, il comando e l'organizzazione militare.
Con l'adozione della Costituzione, è sorta la polemica sulla permanenza o meno della censura dell'atto politico. Tutte le azioni del governo devono essere soggette alla Costituzione e alla legislazione; l'art. 9.1 CE stabilisce che non ha senso che l'art. 97 sottolinei che il potere esecutivo e regolamentare debba essere esercitato nel rispetto della Costituzione e delle leggi, se tale limitazione non riguardasse anche le altre funzioni di governo.
Si dovrebbe procedere a un'interpretazione restrittiva di ciò che costituisce un atto politico, ammettendo solo l'esenzione giurisdizionale prevista dalla legge. La Corte Costituzionale conferma l'esistenza di atti di governo non soggetti al diritto amministrativo, come quelli riguardanti i rapporti con altri organi costituzionali esentati dal controllo giudiziario, ma questo approccio non è mantenuto costantemente dalla giurisprudenza.
Il problema è stato risolto nella Legge del Governo (LGO), che mira a limitare giuridicamente l'azione del governo, sottoponendo tutte le sue azioni al controllo giurisdizionale. Questa legge interpreta l'art. 97.1 CE affermando che il governo è soggetto alla Costituzione in tutte le sue azioni, assumendo criteri legislativi coerenti con lo Stato di diritto.
2. Tipologie di controllo
Il governo, nella sua azione, è soggetto a due tipi di controllo:
- Il controllo politico: tutti gli atti e le omissioni del governo sono soggetti al controllo politico del Parlamento.
- Il controllo giudiziario: può corrispondere al giudice ordinario o alla Corte Costituzionale.
Controllo da parte del giudice ordinario
La LGO stabilisce che le azioni del governo possono essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo in conformità con le disposizioni del suo statuto. Tuttavia, il controllo non spetta al giudice amministrativo in tutti i casi; i tribunali competenti variano in base alla materia. La legge della giurisdizione amministrativa esclude:
- Questioni relative alle aree civile, penale e sociale.
- Azioni disciplinari in ambito militare.
- Conflitti di competenza tra giudici e Pubblica Amministrazione.
- Conflitti di competenza tra organi di una sola autorità.
Cioè, il controllo dei giudici amministrativi deve completarsi con quello dei giudici civili, penali o del lavoro per gli elementi regolati che esistono sempre, anche quando lo sfondo dell'atto può avere una natura discrezionale.
Revisione costituzionale
L'azione del Governo è contestabile davanti alla Corte Costituzionale come stabilito nella LOTC. Le forme principali di impugnazione sono:
- Ricorso di incostituzionalità: contro i decreti legislativi e i decreti-legge adottati dal governo aventi forza di legge.
- Ricorso di amparo: per la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche riconosciute negli articoli da 14 a 29 della Costituzione e per l'obiezione di coscienza (art. 30.2).
- Conflitti di competenza: sia tra lo Stato e le Comunità Autonome, sia tra gli organi costituzionali dello Stato.
VIII. Il Consiglio di Stato (art. 107 CE)
Il Consiglio di Stato è il supremo organo consultivo del Governo, regolato dalla Legge Organica del Consiglio di Stato (LOCE).
Natura e Caratteristiche
La Costituzione lo definisce come il supremo organo consultivo del governo, sottolineando il suo carattere di organo statale rilevante per servire la concezione costituzionale della norma. Non si limita a un ruolo puramente consultivo; la sua portata è più ampia:
- Supremo organo consultivo: condivide il suo ruolo solo con organi specifici come il Consiglio Fiscale e Finanziario.
- Organismo centralizzato: ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
- Indipendenza: non fa parte della gestione attiva e gode di autonomia organizzativa, funzionale e di bilancio, garantendo obiettività rispetto al Governo.
- Garanzia giuridica: il suo intervento rappresenta una garanzia di notevole interesse giuridico.
Composizione
- Presidente: liberamente nominato con regio decreto in Consiglio dei Ministri tra giuristi di prestigio ed esperienza.
- Consiglieri permanenti: nominati con regio decreto tra categorie indicate dall'art. 7 LOCE (ex ministri, presidenti di Comunità Autonome, ecc.); sono cariche a vita.
- Consiglieri di diritto (Nati): ai sensi dell'art. 8 LOCE, includono figure come il Direttore della Reale Accademia Spagnola o il Procuratore Generale.
- Consiglieri elettivi: dieci membri nominati con regio decreto per quattro anni (art. 9 LOCE) tra ex deputati, senatori, giudici della Corte Costituzionale o difensori civici.
- Segretario Generale: nominato con regio decreto tra i Senior Counsel su proposta della Commissione Permanente.
Organi di lavoro e Responsabilità
Il Consiglio di Stato agisce in Plenaria, in Commissione Permanente o in Sezioni.
- La Plenaria: composta dal Presidente, dai Consiglieri permanenti, di diritto ed elettivi, e dal Segretario Generale.
- La Commissione Permanente: composta dal Presidente, dai Consiglieri permanenti e dal Segretario Generale.
- Le Sezioni: sono otto o più, composte da un Consigliere permanente (Presidente di sezione) e dagli avvocati necessari.
Funzioni e Pareri
Il Consiglio emette pareri su questioni sottoposte dal Governo, dai suoi membri o dalle Comunità Autonome. Può anche sollevare proposte al Governo su questioni suggerite dall'esperienza delle sue funzioni.
- Natura dei pareri: non sono vincolanti, a meno che la legge non disponga diversamente.
- Consultazione obbligatoria: nei casi previsti, se il Ministro decide di discostarsi dal parere del Consiglio, la questione deve essere risolta dal Consiglio dei Ministri.
- Formulazione: le risoluzioni devono indicare se sono state adottate "in conformità con il Consiglio di Stato" (seguendo il parere) o "udito il Consiglio di Stato" (discostandosene).