Controllo di Costituzionalità e Tutela dei Diritti Fondamentali: Procedure e Competenze del TC
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VII. Competenze del Tribunale Costituzionale (TC)
Si fa riferimento agli artt. 161 CE e 21 OLCC.
1. Competenza volta a difendere il primato normativo della Costituzione: Le procedure per la dichiarazione di incostituzionalità
Poteri costituzionali in materia di controllo delle leggi o dei regolamenti aventi forza di legge, sia dello Stato che delle Comunità Autonome. Questa competenza si manifesta nella conoscenza del ricorso di incostituzionalità e della questione di incostituzionalità.
A. Ricorso di incostituzionalità
La giurisdizione costituzionale è competente a conoscere l'appello per contestare la costituzionalità delle leggi e dei regolamenti aventi forza di legge. È promosso dal Presidente del Governo, dal Mediatore (Defensor del Pueblo), dai membri del Congresso e del Senato, dagli organi collegiali delle Comunità Autonome o dalle rispettive Assemblee.
Il ricorso serve a stabilire se una legge è contraria alla Costituzione o meno, a prescindere dagli interessi di un processo precedente.
Procedura
- Dopo la pubblicazione della norma, in ogni Gazzetta Ufficiale o nella regione autonoma, si hanno tre mesi di tempo per l'appello.
- Il ricorso è presentato alla Corte Costituzionale.
- Si devono descrivere le condizioni e l'identità delle persone o organismi che esercitano l'azione, specificando il diritto ritenuto incostituzionale e enunciando il principio che si considera violato della Legge Fondamentale.
- Il TC non include le procedure di ammissione della domanda.
- Una volta ricevibile, si dà trasferimento al Congresso e al Senato e agli organi legislativi ed esecutivi degli stessi, in modo che possano presentare osservazioni entro 15 giorni.
- Il TC emette la sentenza entro 10 giorni, salvo che consideri necessario un periodo più lungo, non superiore a 30 giorni.
Effetti
- Effetti preventivi: L'accettazione di una proposta costituzionale non sospende la validità o l'applicazione della legge, salvo che il Governo, come previsto ai sensi dell'art. 161.2 CE, lo richieda. In questo caso, l'impugnazione causerà la sospensione della disposizione o della decisione impugnata, ma il Tribunale dovrà ratificarla o revocarla entro un termine non superiore a cinque mesi.
- Effetti finali:
- Sentenze di accoglimento: "Vincolanti per tutte le persone, a meno che la sentenza non disponga diversamente, restano in vigore della legge, nella parte non interessata dall'incostituzionalità." Quando la sentenza dichiara l'incostituzionalità, dichiara anche l'annullamento delle disposizioni impugnate, così come, se del caso, di quelle di legge, disposizione o atto avente forza di legge che possano essere rinnovate per connessione o conseguenza. Non consente di riaprire il giudizio chiuso con la forza di cosa giudicata nel ricorso fatto delle leggi, tranne nel caso di contenzioso penale o amministrativo in materia di azione penale a seguito della nullità della norma applicata, con una conseguente riduzione di pena o sanzione o esclusione, esenzione o limitazione di responsabilità.
- Sentenze che respingono il ricorso: Impediscono qualsiasi successivo ricorso in materia in entrambe le direzioni.
B. La questione di incostituzionalità
Si verifica quando un giudice ritiene che un regolamento avente forza di legge, la cui validità dipende dalla decisione del caso, possa essere contrario alla Costituzione, sollevando la questione al TC. Si stabilisce una collaborazione tra il TC e i tribunali ordinari nel rifiuto delle norme giuridiche contrarie alla CE, difendendo la sua supremazia normativa. È un processo indiretto di revisione costituzionale, come risultato di un processo giudiziario previo. Dalla sua risoluzione dipende l'esito del caso per il rilancio precedente. Ha carattere di collaborazione tra TC e giudici ordinari. Le parti possono incoraggiare il processo che porta il giudice a sottoporre una questione incostituzionale, cercando la sicurezza del proprio diritto soggettivo particolare del caso. La legittimazione spetta solo ai giudici e ai tribunali, inclusa la giurisdizione militare.
Procedura
Non vi è alcun termine per il rilascio dopo la pubblicazione della norma censurata. Può avvenire d'ufficio o su istanza di parte. Deve essere stata data una prova importante e il giudice deve motivare i dubbi che intende sottoporre al TC e giustificare la misura in cui la decisione finale dipende da questa norma.
A) La domanda
La domanda è presentata tramite ordinanza.
- Requisiti sostanziali o materiali: Tre requisiti:
- Che si tratti di una Norma.
- Che questa norma sia applicabile al caso.
- Che la validità di questa norma dipenda dalla decisione del caso.
- Requisiti formali o procedurali:
- Momento procedurale di presentazione: Si può sollevare il problema solo una volta chiusa la procedura e il termine per il passaggio della sentenza, entro i tre giorni successivi all'udienza preventiva.
- Udienza preventiva: Prima di decidere di sollevare la questione incostituzionale, il giudice deve sentire le parti e il Pubblico Ministero nel termine comune e non prorogabile di dieci giorni, affinché affermino ciò che ritengono sulla pertinenza di sollevare la questione.
B) Trasformazione nella Costituzione
- Procedura di ammissione: La Corte può, con ordinanza e sentendo solo il Procuratore Generale, respingere una domanda se non sussistono le condizioni procedurali o se è manifestamente infondata. Questa decisione è motivata.
- Spostamento del problema e costituzione delle parti interessate: La Corte Costituzionale trasmette la questione al Congresso e al Senato, attraverso i loro presidenti, al Procuratore Generale, al Governo attraverso il Ministero della Giustizia. Chi può partecipare e presentare osservazioni sul tema in comune entro il periodo massimo di quindici giorni.
- Sentenza: Deve essere emessa entro quindici giorni seguendo la procedura precedente.
Effetti
Sono quasi gli stessi che si verificano nel caso del ricorso costituzionale. Nel caso delle decisioni in materia costituzionale, la Costituzione ne informa immediatamente il giudice competente per la decisione del processo.
2. Competenza indirizzata alla tutela costituzionale dei diritti fondamentali: L'Atto di Amparo (Ricorso di Tutela Costituzionale)
La giurisdizione costituzionale è competente a conoscere il ricorso di tutela per la violazione dei diritti e delle libertà contenuti nell'art. 53.2 CE. Qualsiasi cittadino può far valere la protezione delle libertà e dei diritti di cui all'art. 14 e alla prima sezione del capitolo II dinanzi al giudice ordinario mediante una procedura basata sui principi di preferenza e sommarietà e, se del caso, attraverso il ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale. Quest'ultimo è utilizzabile anche nel caso dell'obiezione di coscienza riconosciuta all'Art. 30.
Ricorso per la protezione (Amparo)
Caratteristiche
È un processo diverso e autonomo che ha origine nella CE e la cui conoscenza è affidata al TC. Ha lo scopo di difendere i diritti fondamentali non adeguatamente difesi in casi precedenti in relazione a ricorsi concreti. Le sentenze influenzano il caso, ma l'argomentazione giuridica della sentenza è la dottrina del TC e trascende il caso specifico.
Oggetti e misure attuabili
Lo scopo delle azioni è la protezione costituzionale dei diritti e delle libertà di cui all'art. 14, artt. 15 a 29 e Art. 30 CE. E il rinvio degli atti incriminabili art. 161.1.b) CE contemplata dalla OLCC:
- Le disposizioni, gli atti giuridici o l'atto di Stato, le Comunità Autonome e altri soggetti non pubblici.
- Amparo contro gli atti di privati, a meno che non siano di natura giurisdizionale.
- Decisioni di azione o le azioni, senza la forza della legge, emanate dal Parlamento, dai suoi organi o dalle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome o dai suoi organi.
- Atto o omissione di un tribunale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti:
- Siano stati esauriti tutti i ricorsi giudiziari.
- La violazione del diritto o della libertà sia imputabile alla corte.
- Sia stato invocato nel processo l'interesse del diritto violato.
Legittimità (art. 162.1.b)
Persona fisica o giuridica che vanta un interesse legittimo, il Mediatore (Defensor del Pueblo) e il Pubblico Ministero.
Procedimento
- Avvio della procedura: L'applicazione inizia affermando i fatti che la sostengono, citando le disposizioni costituzionali che possono essere violate e la giusta regolazione della tutela richiesta. Anche il documento attestante la rappresentazione del ricorrente e la copia, il trasferimento o la certificazione della decisione pronunciata in procedimenti giudiziari o amministrativi.
- Ammissione della domanda: La Sezione approva all'unanimità il rigetto del ricorso impugnato in queste ipotesi:
- Che la richiesta fallisca in modo evidente e insormontabile uno dei requisiti indicati negli artt. 41 a 46 o la mancanza di giurisdizione o competenza.
- Che la richiesta sia da detrarre per i diritti e le libertà oggetto di tutela costituzionale.
- Che la domanda manchi chiaramente del contenuto per giustificare una decisione.
- Che la Costituzione abbia già respinto un ricorso nel merito o questioni di incostituzionalità o un ricorso in un caso sostanzialmente uguale.
- Trasferimento delle procedure e posizione degli altri: Sostenuta la domanda, la commissione urgente richiede all'organismo o all'autorità la cui decisione, atto o evento è contestato, o al giudice o al tribunale che ha sentito la procedura precedente, per un periodo non superiore a dieci giorni, l'invio del procedimento o della testimonianza.
- Argomenti: La Camera, vista la procedura, riceverà chi ha promosso il ricorso, le persone nel processo, il Procuratore di Stato (se l'Amministrazione era interessata) e il Pubblico Ministero per un periodo non superiore a venti giorni.
- Sentenza: Le dichiarazioni del caso o dopo il tempo consentito senza ulteriori procedimenti, la Camera si pronuncia con sentenza entro dieci giorni.
Effetti
La sentenza contiene uno di questi esiti: la concessione o la negazione della tutela richiesta.