Convenzioni di Striscia nel Diritto del Lavoro Italiano

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Convenzioni di Striscia

L'ampia autonomia riconosciuta dall'art. 83,1 ET per rintracciare l'unità di contrattazione consente a un gruppo di lavoratori, al commercio o a una specifica categoria, di negoziare i propri accordi. Piloti di linea, tecnici della ferrovia, tutti loro sono riusciti a negoziare accordi di efficacia generale per tutta la fascia, compresi i lavoratori non sindacalizzati. Tali accordi sono legali, ma permangono dubbi sulla legittimazione ad agire per negoziare tali convenzioni.

Per quanto riguarda le norme sui lavoratori di una società, si riconosce la legittimità a livello aziendale o inferiore a quello dei sindacati, imponendo requisiti diversi per gli accordi che riguardano tutti i dipendenti della società e per altri accordi. Questa disposizione pone alcune domande:

A) Che cosa si intende per "altri accordi"?

Se prima si stabilisce una regola per l'accordo che riguarda "tutti" i lavoratori della società, ne consegue che gli "altri accordi" non riguardano "tutti", ma un centro di lavoro o una striscia. Pertanto, le sezioni sindacali aziendali hanno il diritto di negoziare per una striscia, a condizione che i lavoratori interessati abbiano preso un accordo esplicito per designare le sezioni con l'impianto tra loro ai fini della contrattazione.

B) Possono negoziare accordi anche i rappresentanti di unità di striscia?

Sì, il datore di lavoro si riserva il diritto di scegliere tra i rappresentanti dei singoli o i rappresentanti sindacali.

C) Possono i sindacati?

In linea di principio no, perché il campo di applicazione di cui all'art. 87,1 ET non è quello sovra-aziendale.

D) Quali sono i sindacati legittimati?

Devono avere presenza nella zona per la quale si stipula un accordo (alcuni dei lavoratori destinatari dell'accordo devono essere affiliati al sindacato che ha negoziato per la sezione) ed essere eletti dai lavoratori in assemblea della striscia, che deciderà a maggioranza assoluta.

I problemi maggiori sorgono per quanto riguarda la possibilità di un accordo di striscia settoriale, cioè i lavoratori appartenenti a una determinata categoria o gruppo che desiderano disporre di un accordo proprio che riguardi tutti i lavoratori di quella categoria o gruppo, nella società in cui prestano servizio. Un accordo che vale solo per una o alcune categorie di lavoratori definiti dalla loro professione, lasciando fuori la maggior parte dei lavoratori, dovrebbe essere descritto come "marginale". Tuttavia, questa fascia di oscillazione non ha regole sulla legittimazione ad agire in ET.

Si potrebbero applicare le regole della contrattazione collettiva sovranazionale, il problema è che questi accordi non regolano il settore nel suo complesso, né a livello locale, né provinciale, né nazionale, ma solo in modo molto specifico per i professionisti del settore, per cui tali norme non sembrano adatte. Infatti, applicando le regole di cui sopra, un sindacato maggiormente rappresentativo potrebbe essere privo di legittimazione tra i professionisti interessati e, a sua volta, potrebbe essere messo da parte un altro sindacato che è più rappresentativo e ha un'alta percentuale di appartenenza nel campo di applicazione della convenzione.

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