La Corte Costituzionale: Struttura, Composizione e Funzioni

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La Corte Costituzionale rappresenta il supremo interprete della Costituzione. È un organo indipendente dagli altri poteri dello Stato, subordinata unicamente alla Costituzione e alla Carta fondamentale.

Giurisdizione e Competenza

La Corte Costituzionale detiene una giurisdizione unica e si estende su tutto il territorio nazionale. Le sue competenze principali includono:

  • Ricorso di incostituzionalità: Dichiarazione di incostituzionalità di leggi e statuti aventi forza di legge, o di norme giuridiche interpretate dalla giurisprudenza in modo contrastante con la Costituzione. Le sentenze non devono compromettere lo status di cosa giudicata.
  • Ricorso di amparo: Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come sancito dall'articolo 53.2 della Costituzione, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
  • Conflitti di competenza: Risoluzione delle controversie di competenza tra lo Stato e le Comunità Autonome, o tra queste ultime.
  • Altre materie: Trattazione di questioni attribuite dalla Costituzione o dalle leggi organiche.

Il Governo ha la facoltà di proporre ricorso alla Corte Costituzionale contro disposizioni e risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità Autonome. In caso di controversia sulla sospensione di tali atti, la Corte deve ratificare o revocare la sospensione entro un termine massimo di cinque mesi.

Composizione della Corte Costituzionale

L'articolo 159 disciplina la composizione della Corte Costituzionale, che è formata da 12 membri nominati dal Re. La nomina avviene secondo la seguente ripartizione:

  • Quattro membri nominati dal Congresso dei Deputati, a maggioranza dei tre quinti.
  • Quattro membri nominati dal Senato, con la stessa maggioranza qualificata.
  • Due membri nominati dal Governo.
  • Due membri nominati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

I membri della Corte sono selezionati tra magistrati, pubblici ministeri, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati, tutti giuristi di comprovata competenza e con almeno quindici anni di pratica professionale.

Durata del Mandato e Rinnovamento

I membri della Corte Costituzionale sono nominati per un periodo di nove anni. Il mandato viene rinnovato per un terzo ogni tre anni, garantendo un ricambio generazionale e dottrinale.

Incompatibilità

La carica di membro della Corte Costituzionale è incompatibile con:

  • Qualsiasi mandato di rappresentanza politica.
  • Cariche politiche o amministrative.
  • L'esercizio di funzioni direttive in partiti politici o sindacati, o l'impiego al loro servizio.
  • L'esercizio di carriere fiscali e giudiziarie.
  • Qualsiasi attività professionale o commerciale.
  • L'appartenenza al potere giudiziario.

Durante il loro mandato, i membri della Corte Costituzionale godono di indipendenza e inamovibilità.

Presidenza della Corte Costituzionale

L'articolo 160 stabilisce che il Presidente della Corte Costituzionale è nominato tra i suoi membri dal Re, su proposta della Corte stessa, per un mandato di tre anni.

Struttura e Funzionamento

La Corte Costituzionale opera attraverso diverse formazioni:

  • Pleno: Composto da tutti i giudici della Corte. È presieduto dal Presidente della Corte, o in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, dal giudice con maggiore anzianità di servizio (in caso di parità, il più anziano per età).
  • Sezioni: La Corte si articola in due sezioni, ciascuna composta da sei giudici nominati dal Pleno.

Presidenza delle Sezioni

  • La Prima Sezione è presieduta dal Presidente della Corte Costituzionale, o in sua assenza, dal giudice più anziano (in caso di parità, il più anziano per età).
  • La Seconda Sezione è presieduta dal Vice Presidente della Corte Costituzionale, o in sua assenza, dal giudice più anziano (in caso di parità, il più anziano per età).

Competenze delle Sezioni e del Pleno

Le Sezioni della Corte Costituzionale esaminano i casi di giustizia costituzionale non di competenza del Pleno. Possono inoltre trattare questioni di particolare importanza che richiedono una decisione collegiale del Pleno. Qualora una Sezione ritenga necessario discostarsi dalla dottrina costituzionale precedentemente stabilita dalla Corte, la questione viene sottoposta alla decisione del Pleno.

Funzionamento per Uffici e Decisioni

Per l'ufficio ordinario e le decisioni sull'ammissibilità dei processi costituzionali, il Pleno e le Sezioni sono costituiti dal rispettivo presidente (o suo rappresentante) e da due magistrati. Il Pleno delibera sulla proposta di ammissione o rigetto della propria competenza. Per l'ammissione, il Pleno può deferire la competenza alla Sezione territorialmente o matericamente competente.

Competenze Specifiche

L'articolo 163 disciplina un caso specifico: quando un giudice, durante un processo, ritiene che una norma applicabile al caso, la cui validità dipende dalla sua conformità alla Costituzione, possa essere contraria alla Costituzione stessa, può sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. Le modalità e le finalità sono stabilite dalla legge, e in nessun caso la sospensione della norma è automatica.

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