Criminologia Positivista: Principi, Teorie e Contributi di Ferri, Garofalo e Lombroso

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La Scuola Positiva di Diritto Penale: Principi Fondamentali

La Scuola Positiva, pur non raccogliendo o plasmando un sistema sociale, filosofico o biologico specifico, si caratterizza soprattutto per il suo metodo scientifico.

Principi Chiave

  • 1. Basi Filosofiche e Scientifiche: Influenzata da pensatori come Comte e Darwin, sebbene Ferri negasse esplicitamente che la Scuola Criminale Positiva fosse un mero riflesso di una filosofia positiva o di una dottrina biologica. Il fatto fondamentale è che la Scuola Criminale Positiva è caratterizzata soprattutto dal metodo scientifico.
  • 2. Negazione dello Stato di Diritto: Alcuni positivisti estremisti negavano lo stato di diritto, soprattutto nel suo aspetto di "Nulla poena sine crimine", proponendo misure di sicurezza senza offesa. In altri casi, proponevano la scomparsa di codici, leggi e giudici e la loro sostituzione con antropologi e medici. Va chiarito che questa convinzione non era condivisa dalla maggior parte dei positivisti, ma ha costituito la base per molti degli attacchi furiosi contro la Scuola Positiva.
  • 3. Il Reato come Fatto Naturale: Il reato è un fatto di natura e come tale deve essere studiato. Il crimine non è solo un danno a cose e interessi, o una semplice disobbedienza alla legge, ma un atto di aggressione eccezionale alle condizioni fondamentali della vita sociale. Il reato non può esistere senza essere un fatto umano dovuto a cause intrinseche ed estrinseche.
  • 4. Determinismo: "Il libero arbitrio non esiste." Altrettanto chiaramente, è che le circostanze inibiscono il crimine. La Scuola Positiva è puramente deterministica, cioè un insieme di circostanze fisiche o sociali spingono l'uomo a commettere crimini. Se queste circostanze non sono presenti, l'uomo non delinquirà. L'uomo non è libero come crede. La negazione radicale del libero arbitrio, così chiara in Ferri, non lo è altrettanto in Garofalo, e i neopositivisti hanno notevolmente ridotto i loro attacchi alla libertà di discrezione, vedendola più come un problema filosofico.
  • 5. Responsabilità Sociale: La responsabilità morale è sostituita dalla responsabilità sociale. L'uomo è socialmente responsabile per il solo fatto di vivere in società, e lo sarà finché vi vivrà. Se non c'è libero arbitrio, non ci può essere responsabilità morale.
  • 6. Nessuna Esclusione dalla Legge: Se non c'è responsabilità morale, nessuno è escluso dalla legge; ognuno è responsabile nella vita della società. La comunità, attraverso lo Stato, ha il potere e il dovere di difendere l'individuo pericoloso.
  • 7. Dal Concetto di "Punizione" a "Sanzione": Il concetto di "punizione" è sostituito da "sanzione", che include il trattamento per educare e reintegrare l'autore del reato. È ovvio che non ci può essere alcuna retribuzione se non c'è il libero arbitrio o la responsabilità morale.
  • 8. Pena Commisurata alla Pericolosità: La pena è commisurata alla pericolosità del reo. Più importante è la classificazione dei delinquenti rispetto alla classificazione dei reati. Sono quindi più importanti le misure di sicurezza. A maggiore pericolosità, maggiore pena; a minore pericolosità, minore pena. Il reato è solo un indicatore della pericolosità del soggetto.
  • 9. Sanzioni Non Afflittive: Le sanzioni non sono afflittive e non sono destinate a causare sofferenza agli imputati.
  • 10. Missione del Diritto Penale: La missione del diritto penale è combattere la criminalità considerata un fenomeno sociale, e non ripristinare "l'ordine legale".
  • 11. Diritto di Imporre Sanzioni: Il diritto di imporre sanzioni appartiene allo Stato a titolo di protezione sociale.
  • 12. Importanza dei Sostituti Penali: Più importanti delle sanzioni penali sono i sostituti penali. I sostituti penali sono misure di ordine economico, politico, scientifico, civile, religioso, familiare ed educativo che mirano alla prevenzione indiretta, cioè all'eliminazione dei molteplici fattori criminogeni.
  • 13. Accettazione dei Tipi Criminali: La Scuola Positiva accettava i "tipi" criminali.
  • 14. Base Antropologica e Sociologica: Il diritto penale deve essere basato su studi antropologici e sociologici.
  • 15. Metodo Induttivo-Sperimentale: Si parte dall'osservazione di casi particolari per giungere a una proposizione generale che comprende tutti i fenomeni simili o affini.

Raffaele Garofalo e il Concetto di Delitto Naturale

Senza la partecipazione di Garofalo, la Scuola Positiva non sarebbe diventata una vera scuola di diritto penale. Egli introdusse alcuni principi che sarebbero diventati pilastri del positivismo, quali:

Contributi Fondamentali

  • a. Prevenzione Speciale e Generale: L'importanza della prevenzione speciale, oltre a quella generale.
  • b. Prevalenza della Prevenzione Speciale: La prevalenza della prevenzione speciale su quella generale.
  • c. Pericolosità del Reo: La pericolosità del reo come criterio e misura della repressione.

Oltre ai suoi concetti di rischio e adattamento, Garofalo evidenziò il "delitto naturale" e affermò che:

"L'elemento di immoralità necessario affinché un atto dannoso sia considerato penalmente rilevante dall'opinione pubblica è il danno a quella parte del senso morale che comprende i sentimenti altruistici fondamentali: pietà e probità."

La sua filosofia deterministica è moderata. Politicamente è estremamente conservatore. Nella politica criminale è un inequivocabile sostenitore della pena capitale.

Non condivide le teorie criminologiche di Lombroso (antropologica) o di Ferri (sociologica), criticando entrambe le tipologie criminali. Condivide, tuttavia, con Lombroso e Ferri la fede cieca nel metodo empirico-induttivo e la radicale superiorità della società sull'individuo.

Il Delitto Naturale di Garofalo

Il delitto naturale è una serie di comportamenti dannosi "per sé", per ogni società e in qualsiasi momento, a prescindere dalla sua evoluzione giuridica.

Secondo il positivismo criminologico, Garofalo parlava sempre di "reato", dimenticando che questo concetto presuppone il "crimine" (inteso come delitto naturale). Pertanto, considerava una necessità logica la definizione di quest'ultimo, ma a prescindere dalla disciplina legale. Il concetto di "delitto naturale" proposto da Garofalo mirava a fornire una nozione autonoma di reato, in senso criminologico restrittivo, che permettesse di definire la portata e l'oggetto di una nuova disciplina empirica.

Garofalo afferma: "Per naturale si intende ciò che non è convenzionale, che esiste nella società umana indipendentemente dalle circostanze e dalle esigenze di un particolare momento, o dalle particolari vedute del legislatore. L'elemento di turpitudine morale necessario affinché un atto dannoso sia considerato penalmente rilevante dall'opinione pubblica è un pregiudizio a quella parte del senso morale che comprende i sentimenti altruistici fondamentali: pietà e probità. Inoltre, il danno non deve riguardare i primi e più delicati di questi sentimenti, ma quelli medi, così come sono posseduti da una comunità, essenziali per l'adattamento dell'individuo alla società. Questo è ciò che noi chiamiamo "delitto naturale"."

Garofalo si oppone radicalmente alle teorie ataviche di Lombroso e considera un "vero criminale" colui che mostra una mancanza di uno dei due sentimenti – o di entrambi – sopra menzionati:

  • Il sentimento di pietà (rifiuto di causare volontariamente la sofferenza altrui).
  • Un senso di probità (rispetto dei diritti di proprietà altrui).

Il Folle Morale: Descrizione di Cesare Lombroso

L'idea del "folle morale" si basa sul caso Sbro (nome completo sconosciuto), un giovane di 20 anni che, senza motivo apparente, aveva avvelenato il padre e ucciso il fratello. Quando stava per avvelenare la madre, fu scoperto e imprigionato in manicomio. Dalla descrizione di Lombroso del "folle morale criminale", abbiamo identificato le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche del Folle Morale

  • La prima caratteristica è che, pur non essendo ricoverati negli ospedali psichiatrici, si trovano molto spesso nelle carceri e nei bordelli.
  • I soggetti hanno peso e forza pari o superiori al normale.
  • Il cranio ha una capacità pari o superiore al normale e, in generale, non presenta differenze rispetto ai crani normali.
  • In alcuni casi si riscontrano i caratteri dell'uomo criminale comune (mandibola voluminosa, asimmetria facciale, ecc.).
  • Lombroso afferma testualmente:
    "L'analgesia è uno dei caratteri più frequenti della follia morale, come nei criminali nati. La sensibilità psicologico-morale è, quindi, una sublimazione della sensibilità generale."
  • I folli morali sono molto astuti e si rifiutano pertanto di accettare il tatuaggio, sapendo che è un segno distintivo criminale.
  • Per quanto riguarda la sessualità, Lombroso identificò anomalie significative degli istinti, soprattutto sessuali, come la precocità della perversione sessuale, l'esagerazione o l'impotenza, molto precoci o innaturali, o precedute e associate a una ferocia sanguinaria.
  • I soggetti non sono in grado di vivere in famiglia; di solito rispondono all'odio con odio, all'invidia e alla vendetta anche quando la causa scatenante è molto lieve, o talvolta senza alcuna causa.
  • A volte, nonostante l'eccessivo egoismo, si nota un altruismo che non è altro che una forma di perversione degli affetti, e una parte di quegli affetti che sono più intensi in altri uomini e viceversa.
  • Megalomania e vanità eccessiva sono molto presenti nei folli morali criminali nati, i quali non raggiungono mai il culmine della coscienza morale.
  • La vanità morbosa li aiuta a scrivere della propria vita con molti dettagli ed eleganza.
  • Per quanto riguarda l'intelligenza, Lombroso afferma che non c'è accordo tra gli autori, sostenendo che
    "la follia morale è un genere di cui il crimine è la specie, e quindi può offrire delle alternative per visualizzare caratteri opposti a quelli riportati dai classici."
  • Una ragione per cui molti credono che l'intelligenza del folle morale sia intatta è perché sono tutti intelligenti, abili nel commettere crimini e nel giustificare il loro comportamento. Il loro carattere appare contraddittorio: sono stranamente eccitabili, molto pigri nel lavorare, in contrasto con l'attività esagerata in orge e nel male.
  • Si parla di intenti, della dissimulazione, l'arte con cui i veri criminali si nascondono, mentre il folle morale commette qualsiasi atto in pubblico, quasi come se avesse il diritto di farlo.
  • Sono molto abili nel simulare la follia.
  • I delinquenti nati presentano tendenze immorali precocissime, che vanno oltre la prima età.

Definizione di Lombroso

Lombroso definisce il folle morale come "una specie di idiota morale che non può giungere a comprendere il senso morale, o se anche l'educazione fosse presente, essa rimaneva in modo teorico, non tradotta in pratica; non distinguono i colori, sono ciechi morali perché la loro retina mentale è o diventa anestetizzata."

Enrico Ferri: Fattori Criminogeni e Legge di Saturazione

Fattori Criminogeni

Ferri afferma:

"Le azioni umane, oneste o disoneste, sociali o antisociali, sono sempre il prodotto del corpo fisiopsichico dell'individuo e dell'atmosfera sociale e fisica che lo circonda."

Egli distingue fattori individuali (antropologici), fisici e sociali del crimine:

  • 1. Fattori Antropologici: La costituzione organica (tutto ciò che è somatico: le viscere, il cervello, la testa); la costituzione psichica (intelligenza, sentimento, moralità, ecc.); le caratteristiche personali (razza, età, sesso, stato civile, istruzione, ecc.).
  • 2. Fattori Fisici o Tellurici: Clima, suolo, stagioni, temperatura, agricoltura, ecc.
  • 3. Fattori Sociali: La densità di popolazione, l'opinione pubblica, la morale, la religione, la famiglia, l'educazione, l'alcolismo, la giustizia, la polizia, ecc.

È da valutare la precisione di Ferri nel suo approccio; questo schema può considerarsi il primo che tratta sistematicamente la teoria dei fattori. È sorprendente come, anche nei trattati attuali, si continui a utilizzare l'approccio Ferriano.

La Legge di Saturazione Criminale

Ferri considera la criminalità come fenomeno sociale e stabilisce la sua legge di saturazione criminale, che recita:

"In un dato ambiente sociale, con determinate condizioni individuali e fisiche specifiche, si commetterà un numero esatto di crimini."

Esiste una criminalità regolare, ed è quindi impossibile che le sole sanzioni siano sempre le stesse o che siano un rimedio efficace.

Ferri e la sua legge recitano letteralmente: "È stato dimostrato che la criminalità nel suo complesso aumenta, con fluttuazioni annuali più o meno gravi, che si accumulano in una vera e propria ondata di criminalità. È quindi evidente che il livello di criminalità è calcolato ogni anno in base alle diverse condizioni dell'ambiente fisico e sociale, in combinazione con la predisposizione ereditaria e gli impulsi occasionali degli individui, seguendo una legge che, per analogia con la saturazione chimica, chiamo 'di saturazione criminale'."

Programma Politico-Criminale di Ferri

Ferri ha suggerito un programma politico per combattere e prevenire la criminalità, a prescindere dal diritto penale. Il suo approccio è il seguente:

"Il crimine è un fenomeno sociale, con proprie dinamiche ed eziologia specifica, in cui predominano i fattori sociali. Di conseguenza, il controllo e la prevenzione della criminalità devono essere effettuati attraverso un intervento scientifico e realistico delle autorità pubbliche, che anticipi e agisca efficacemente sui fattori criminogeni che la producono, in diverse aree, neutralizzando tali fattori. La pena sarebbe inefficace se da sola non fosse preceduta e accompagnata da adeguate riforme economiche e sociali."

Così, Ferri proponeva come strumento per combattere il crimine non il diritto penale, ma una Sociologia Criminale, i cui pilastri sarebbero stati Psicologia, Antropologia e Statistica. Ha sostenuto le virtù dell'ordine sociale e la necessità di difenderlo a ogni costo, anche a scapito dei diritti dei singoli o dell'umanità delle pene.

I Sostituti Penali

Dopo aver dimostrato l'inefficacia della pena come mezzo di difesa sociale, Ferri propose difese indirette, che egli chiama "sostituti penali". L'idea dei sostituti penali è riassunta come segue, secondo Ferri:

"Il legislatore, prendendo atto delle origini, delle condizioni e degli effetti delle attività individuali e collettive, conoscendo le leggi psicologiche e sociologiche, può controllare alcuni dei fattori di criminalità, in particolare i fattori sociali, influenzando indirettamente ma sicuramente la circolazione del crimine."

I sostituti si dividono in sette gruppi: economici, politici, scientifici, legislativi, amministrativi, religiosi, familiari ed educativi.

Voci correlate: