Decreto Legge N. 824: Testo Consolidato della Legge sull'Imposta sul Reddito
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Decreto Legge N. 824 del 27 dicembre 1974
Testo della Legge sull'Imposta sul Reddito
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1974 e aggiornato al 5 giugno 2007)
N. 824 - Santiago, 27 dicembre 1974.
VISTE: le disposizioni dei decreti-legge n. 1 e 128 del 1973, e n. 527 del 1974, la Giunta di Governo ha deliberato di emanare il seguente
DECRETO LEGGE
Articolo 1. - Si approva il seguente testo della Legge sull'Imposta sul Reddito.
TITOLO I: Norme Generali
Capo I: Della Materia Imponibile e dell'Applicazione dell'Imposta
Articolo 1. - È istituita, conformemente alle disposizioni della presente legge, un'imposta sui redditi, che si denomina imposta sul reddito.
Capo II: Definizioni
Articolo 2. - Ai fini della presente legge si applicheranno, in quanto non siano ad essa contrarie, le definizioni contenute nel Codice Tributario e, inoltre, salvo che la natura del testo implichi un altro significato, si intenderà per:
- "Reddito": gli introiti che costituiscono utili o benefici prodotti da una cosa o da un'attività e tutti i benefici, utili e incrementi patrimoniali che si percepiscono o maturano, qualunque sia la loro natura, origine o denominazione.
Ai fini tributari, costituiscono parte del patrimonio delle imprese operative, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 bis (1), i redditi percepiti o maturati fino al loro ritiro o distribuzione (2).
- "Reddito maturato": quello su cui si ha un titolo o diritto, indipendentemente dalla sua riscossione attuale ed effettiva, e che compete al suo titolare.
- "Reddito percepito": quello che è materialmente entrato nel patrimonio di una persona. Si intende altresì per reddito percepito quello il cui obbligo è soddisfatto mediante qualsiasi altra modalità di pagamento che lo estingua.
- "Reddito presunto minimo": l'importo che non è suscettibile di alcuna deduzione da parte dei contribuenti.
- "Capitale proprio": il totale degli attivi, con esclusione di quei valori che non rappresentano investimenti effettivi, quali i valori immateriali, nominali, transitori e i conti d'ordine.
Per i contribuenti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 41, la valutazione degli attivi che compongono il capitale proprio sarà effettuata al valore reale che essi hanno alla data in cui si determina detto capitale. I beni fisici dell'attivo immobilizzato saranno valutati al costo di acquisizione, debitamente rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo nel periodo compreso tra l'ultimo giorno del mese (3) precedente a quello dell'acquisizione e l'ultimo giorno del mese (3) precedente a quello in cui si determina il capitale proprio, dedotto l'ammortamento annuo consentito dalla legge. I beni fisici recuperabili come attivo circolante saranno valutati al costo di sostituzione nella rispettiva piazza alla data di determinazione di tale capitale, applicando le norme di cui al numero 3 dell'articolo 41.
- "Società di persone": le società di qualunque genere o denominazione, ad esclusione unicamente delle società anonime.