Deduzioni Fiscali Terza Categoria: Spese Ammesse e Non Ammesse
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TRATTENUTE SPECIALI DELLA TERZA CATEGORIA
Articolo 87
Dai guadagni della terza categoria, e nei limiti di questa legge, saranno inoltre dedotte:
- I costi e le altre spese inerenti all'attività.
- Gli accantonamenti per rischi su crediti inesigibili in importi giustificati in base agli usi del settore. La Direzione Generale delle Imposte può stabilire norme riguardo le modalità di tali accantonamenti.
- Le spese di organizzazione. La Direzione Generale delle Imposte ne ammetterà la deduzione nel primo anno o l'ammortamento in un periodo non superiore a cinque (5) anni, a scelta del contribuente.
- Gli importi delle imprese di assicurazione, capitalizzazione e simili, destinati a integrare le riserve matematiche e gli accantonamenti per riserve di premi non acquisiti e simili, in conformità con le norme imposte in materia dalla Soprintendenza alle Assicurazioni o altro ente ufficiale. In ogni caso, gli accantonamenti ai fondi di riserva tecnica dell'anno precedente che non siano stati utilizzati per pagare i sinistri saranno considerati come reddito e dovranno essere inclusi nel reddito imponibile del periodo d'imposta.
- Gli onorari e le spese sostenute all'estero di cui all'articolo 8, purché siano equi e ragionevoli.
- (Lettera eliminata dalla Legge n. 25.063, Titolo III, Art. 4, comma t. Vigenza: dal 31.12.1998 con effetto per l'anno fiscale 1998).
- Spese o contributi a favore del personale per assistenza sanitaria, aiuti educativi e culturali, sovvenzioni a circoli sportivi e, in generale, tutte le spese di assistenza a favore di impiegati, dipendenti o lavoratori. Saranno inoltre deducibili le gratifiche, i bonus, ecc., corrisposti al personale nel momento in cui, secondo le norme, deve essere presentata la dichiarazione giurata per l'anno. La Direzione Generale delle Imposte può contestare la parte di gratifiche, bonus, ecc., che ecceda quanto solitamente corrisposto per tali servizi, tenendo conto del lavoro svolto dal beneficiario, dell'importanza dell'impresa e di altri fattori che possono influenzare l'ammontare della retribuzione.
- I contributi del datore di lavoro effettuati per piani di assicurazione sulla vecchiaia gestiti da enti privati sotto il controllo della Soprintendenza alle Assicurazioni, nonché per fondi pensione e piani mutualistici registrati e autorizzati dall'ISTITUTO NAZIONALE DI AZIONE COOPERATIVA E MUTUALISTICA, per un importo di quindici centesimi di dollaro ($ 0,15) all'anno per dipendente, a condizione che il dipendente sia incluso nei piani di assicurazione o pensione. L'importo suddetto sarà aggiornato annualmente dalla Direzione Generale delle Imposte, applicando l'indice di aggiornamento di cui all'articolo 89, con riferimento a dicembre 1987, secondo la tabella elaborata dall'Agenzia per la fine di ogni mese del periodo fiscale in cui si applica la detrazione.
- Le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e debitamente documentate, fino a un importo pari all'uno virgola cinquanta per cento (1,50%) dell'ammontare totale dei salari corrisposti durante l'esercizio fiscale al personale dipendente. (Comma sostituito dalla Legge n. 25.239, Titolo I, Articolo 1, comma n. Vigenza: dal 31.12.1999 con effetto per gli anni fiscali che iniziano dopo tale data).
- Gli importi destinati al pagamento di onorari ad amministratori, direttori o membri di organi di vigilanza, nonché quelli corrisposti ai soci amministratori, con le limitazioni di cui al presente comma, dai contribuenti di cui alla lettera a) dell'articolo 69. Gli importi da detrarre a titolo di onorari degli amministratori e dei membri del consiglio di sorveglianza, e di remunerazione per i soci amministratori per le loro prestazioni, non possono superare il venticinque per cento (25%) degli utili di bilancio dell'anno o l'importo di dodicimilacinquecento pesos ($ 12.500) per ciascuno dei percettori, a seconda di quale sia maggiore, a condizione che l'assegnazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta per l'anno fiscale a cui si riferiscono. Per gli importi assegnati dopo tale termine, la deduzione sarà calcolata secondo le disposizioni di cui sopra nell'esercizio in cui vengono assegnati. Gli importi che superano il limite indicato non saranno computabili ai fini della determinazione dell'imposta a carico dei beneficiari, a condizione che la società versi il saldo dell'imposta determinato per l'anno fiscale per il quale si pagano gli onorari. (Terzo comma sostituito dalla Legge n. 25.063, Titolo III, Art. 4, comma u. Vigenza: dal 31.12.1998 con effetto per l'anno fiscale 1998).
Le riserve e gli accantonamenti che questa legge consente di dedurre dal bilancio imponibile sono soggetti a imposta nell'anno in cui cessano di esistere i rischi coperti (riserva per licenziamenti, ecc.).
DEDUZIONI NON AMMESSE
Articolo 88
Non sono ammesse in deduzione, indipendentemente dalla categoria:
- Le spese personali e di mantenimento del contribuente e della sua famiglia, salvo quanto previsto agli articoli 22 e 23.
- Gli interessi sul capitale investito dal titolare o dai soci delle imprese di cui all'articolo 49, punto b), nonché i prelievi a titolo di utili o stipendio e ogni altro importo che costituisca un prelievo di utili. Ai fini del bilancio d'imposta, gli importi dedotti per le voci incluse nel paragrafo precedente si aggiungono alla partecipazione del titolare o del socio a cui possono corrispondere.
- Il compenso o lo stipendio del coniuge o di un parente del contribuente. Qualora sia accertata l'effettiva prestazione di servizi, è ammessa la deduzione dello stipendio corrisposto in misura non superiore a quella normalmente corrisposta a terzi per la fornitura di tali servizi e non può superare quello corrisposto al lavoratore non parente con la qualifica più alta, salvo diversa disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
- L'imposta della presente legge e le imposte su terreni incolti e campi non sfruttati.
- I salari pagati ai membri di consigli di amministrazione, consigli o altri organismi che operano all'estero, nonché le commissioni e altri compensi pagati per consulenza tecnica, finanziaria o di altra natura proveniente dall'estero, in importi che superano i limiti fissati dalla normativa in materia.
- Gli importi investiti nell'acquisizione di beni immobili e migliorie permanenti e altri costi associati a tali operazioni, escluse le imposte gravanti sul trasferimento di beni. Tali costi sono inclusi nel costo dei beni ai fini della presente legge.
- L'utile netto destinato ad aumentare il capitale o le riserve della società, la cui deduzione non è espressamente consentita dalla presente legge.
- L'ammortamento di avviamento, marchi e attività similari.
- Le donazioni non contemplate dall'articolo 81, comma c), le forniture di cibo o qualsiasi altro atto di liberalità in denaro o in natura.
- Le perdite nette derivanti da operazioni illecite.
- Gli accantonamenti effettuati dalle società per costituire il fondo di riserva legale.
- Gli ammortamenti e le perdite per disuso di cui al punto f) dell'articolo 82, per le automobili e la loro locazione (comprese quelle derivanti da contratti di leasing), per la parte che supera quella che corrisponderebbe a un'automobile il cui costo di acquisto, importazione o valore di realizzo, se di produzione propria o acquisto con riscatto, superi la somma di ventimila dollari ($ 20.000), al netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'acquisto, sdoganamento, valutazione o sottoscrizione del contratto. Non sono altresì deducibili le spese per carburante, lubrificanti, bolli, assicurazione, riparazioni ordinarie e in generale tutti i costi di manutenzione e funzionamento dei veicoli non considerati beni strumentali, per la parte che eccede la somma forfettaria per ogni unità, fissata annualmente dall'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle automobili il cui utilizzo costituisce l'oggetto principale dell'attività imponibile (noleggio, taxi, limousine, agenti di commercio e simili). (Comma sostituito dalla Legge n. 24.885, Capo I, Art. 1. Vigenza: dal 12.07.1997). (Nota: la Legge n. 24.917, art. 1, proroga la data di entrata in vigore della sostituzione del presente comma, che sarà in vigore dal 1° gennaio 1998).
- I pagamenti per lo sfruttamento di marchi e brevetti appartenenti a soggetti stranieri, in importi che superano i limiti fissati dalla normativa in materia. (Articolo inserito dalla Legge n. 25.063, Titolo III, Art. 4, comma V. Efficacia: dal 31.12.98).
DECRETO
Deduzioni speciali per crediti di dubbia e difficile esigibilità - Opzione
Articolo 133
Ai fini previsti dal comma b) dell'articolo 87 della legge, per la deduzione degli accantonamenti per crediti di dubbia e difficile esigibilità che hanno origine in operazioni commerciali, il contribuente può scegliere tra l'imputazione al conto economico o la costituzione di un fondo di previdenza per far fronte a tali contingenze. Una volta che il contribuente ha optato per il sistema del fondo, la sua modifica è possibile solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nell'ambito del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE E SERVIZI PUBBLICI.
Calcolo delle previsioni
Articolo 134
Sono considerate previsioni normali quelle formate sulla base della percentuale media delle perdite verificatesi negli ultimi tre (3) esercizi (incluso quello di costituzione del fondo) rispetto al saldo dei crediti esistenti all'inizio di ciascuno degli esercizi citati. I contribuenti devono imputare i crediti inesigibili dell'esercizio a tale fondo, fermo restando il loro diritto di addebitare al conto economico le perdite non coperte dalla previsione. Se la previsione presenta un'eccedenza rispetto alle perdite dell'anno, il saldo non deve essere incluso nei benefici fiscali. L'inclusione deve essere effettuata anche per gli importi recuperati su crediti già stralciati. Liquidata la previsione normale dell'esercizio come indicato, l'importo risultante è ammesso in deduzione come previsione annuale per l'anno nuovo. Quando, per qualsiasi motivo, esiste un periodo inferiore a tre (3) anni, la previsione può essere creata tenendo conto di un periodo più breve.
Attuazione delle previsioni
Articolo 135
Il fondo svalutazione crediti può essere attuato, previa comunicazione all'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nell'ambito del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE E SERVIZI PUBBLICI, applicando la percentuale di cui all'articolo precedente sul saldo dei crediti alla fine dell'anno. L'importo corrispondente non influirà sul bilancio fiscale dell'anno di attuazione, ma sarà deducibile in caso di cancellazione del sistema, durante l'anno in cui ciò avviene.
Indici di insolvenza
Articolo 136
Qualunque sia il metodo adottato per lo stralcio dei crediti inesigibili, le deduzioni di tale natura devono essere giustificate e corrispondere al periodo in cui si verificano. Le perdite per crediti inesigibili possono essere dedotte quando si verifica uno dei seguenti indici di insolvenza:
- Verifica del credito in una procedura fallimentare.
- Dichiarazione di fallimento.
- Scomparsa certa del debitore.
- Avvio di azioni legali per la riscossione.
- Cessazione delle operazioni, dichiarata dal debitore.
- Prescrizione.
Nei casi in cui, per la scarsa importanza dei saldi a credito, non sia economicamente conveniente avviare azioni di recupero giudiziale, e quindi non rientrino in nessuno degli indici sopra menzionati, i crediti inesigibili saranno comunque computabili a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- L'importo di ogni credito non deve superare l'importo fissato dall'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nell'ambito del Ministero dell'Economia, tenendo conto dell'attività.
- Il credito in questione deve essere scaduto da più di centottanta (180) giorni dalla data di scadenza. Nei casi in cui non sia fissato un termine di scadenza o non risulti esplicitamente dalla documentazione di supporto, si considerano operazioni a pronti.
- Deve essere stata debitamente notificata al debitore la sua condizione di morosità e richiesto il pagamento del credito dovuto.
- I servizi devono essere stati interrotti o si è cessato di operare con il debitore inadempiente, fermo restando che nel caso della fornitura di acqua potabile e fognature, le condizioni di interruzione dei servizi si considerano soddisfatte anche quando, applicando le norme che i fornitori devono rispettare, sono tenuti a fornire prestazioni minime all'inadempiente.
Nel caso di crediti assistiti da garanzie, saranno deducibili solo per la parte non coperta dalla garanzia e solo se è stato avviato il procedimento giudiziario per l'escussione della stessa. (Articolo sostituito dall'art. 1, Decreto n. 2442/2002 B.O. 03/12/2002. Effetto: di applicazione per l'anno fiscale conclusosi dopo la data di pubblicazione nel B.O. Tale effetto si applica anche ai fini del calcolo dei crediti inesigibili da considerare per il calcolo della riserva per svalutazione crediti di cui all'articolo 134 del regolamento della Legge sull'Imposta sul Reddito, testo ordinato nel 1997 e successive modifiche, approvato con Decreto n. 1344/98 e successive modifiche).
Informazioni
Articolo 137
I contribuenti devono informare l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nell'ambito del Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici, nei tempi e modi da essa stabiliti, il metodo utilizzato per lo stralcio dei crediti di dubbia o difficile esigibilità e il tasso applicato in caso di previsioni.
Riserve non deducibili
Articolo 148
Nel bilancio d'imposta sono ammesse solo le riserve espressamente consentite dalla legge. Pertanto, non sono deducibili altre riserve o accantonamenti, anche se creati su disposizione di enti governativi.
Articolo 172
Ai fini di cui agli articoli 170 e 171 di questo regolamento, qualora si calcoli che i soci abbiano nelle loro dichiarazioni perdite fiscali o deduzioni derivanti da attività non correlate alla loro partecipazione, insieme a quelle distribuite o cedute dalla società, si ritiene che abbiano utilizzato principalmente queste ultime.
Articolo (senza numero) - Indennità di fine rapporto
A fronte del saldo del bilancio d'imposta dell'indennità di fine rapporto, area, anzianità, per la campagna di commercializzazione o anno civile, a seconda del caso, chiuso prima della data di entrata in vigore della Sezione T) dell'articolo 4 della Legge n. 25.063, che non era stato utilizzato a fini fiscali, si imputa fino al suo esaurimento l'indennità effettivamente pagata in caso di licenziamenti, area, anzianità. A tal fine, si tiene conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 87 della legge. (Primo articolo inserito dal Decreto n. 254/99, art. 1, inc. i). Vigenza: dal 22.03.1999 e con effetto dalla data di efficacia delle norme che regola).
Articolo (senza numero) - Ristrutturazioni imprenditoriali
L'ultimo comma dell'articolo 77 della legge non si applica a quelle ristrutturazioni imprenditoriali la cui data di riorganizzazione sia avvenuta prima della promulgazione delle modifiche a tale articolo per l'articolo 4, comma r), della Legge n. 25.063. (Secondo articolo inserito dal Decreto n. 254/99, art. 1, inc. i). Vigenza: dal 22.03.1999 e con effetto dalla data di efficacia delle norme che regola).
Articolo (senza numero) - Interessi passivi
Gli interessi per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 81, paragrafo a), punti quarto e quinto, secondo il testo precedente a quello predisposto per tale paragrafo dalla Legge n. 25.784, che non erano stati detratti negli anni fiscali conclusisi prima della data di entrata in vigore della stessa, possono essere computati nei periodi successivi, in conformità con le norme giuridiche e regolamentari che li disciplinavano al momento della loro generazione. (Sezione inserita con l'art. 1, comma s) del D.L. n. 916/2004 B.O. 23/07/2004).