Delitto imperfetto: Iter criminis, atti preparatori, reato tentato e reato frustrato
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TEMA, n. 4 (4º "B")
Delitto imperfetto: iter criminis, fasi e tipologie
Delitto imperfetto. Iter criminis. Fasi. Atti preparatori. Delitto tentato. Reato frustrato. Ritiro.
Iter criminis o titolo di reato
Iter criminis o titolo di reato: il numero di fasi che compone la vita del reato, dal momento in cui il soggetto attivo concepisce l'idea fino alla sua conclusione.
Tappe
Le tappe fondamentali dell'iter criminis possono essere schematizzate come segue:
- 1. Atti dolosi (atti deliberativi):
Atti dolosi: sono quegli atti mediante i quali l'agente pensa di commettere un reato specifico, concepisce l'idea di commettere quel reato e ha l'intenzione di commetterlo.
Gli atti deliberativi non sono punibili. I desideri, le intenzioni, i pensieri e le progettazioni criminali, fintanto che non vengono esteriorizzati, non costituiscono reato e non generano responsabilità penale. La dottrina di diritto penale indica che la norma penale è un regolatore esterno del comportamento umano: i desideri o le intenzioni non esternati non possono essere giudicati penalmente ("Nessuno può essere giudicato per i propri pensieri").
- 2. Atti preparatori:
Atti preparatori (in genere): gli atti preparatori sono in linea di massima non punibili, salvo che costituiscano di per sé un reato autonomo. Sono caratterizzati dal multivalore e dall'ambiguità: possono presentare molteplici significati o finalità.
Il multivalore e l'ambiguità sono il tratto distintivo degli atti preparatori. Ad esempio, una persona che acquista un veleno: potrebbe voler uccidere una persona oppure utilizzarlo per eliminare ratti; si tratta di un atto preparatorio polivalente. Un altro esempio: acquistare una scala per commettere un furto con scasso (furto qualificato, art. 53 del codice penale) o semplicemente per dipingere la propria casa. In genere tali atti non sono punibili, salvo che costituiscano reati autonomi, come ad esempio la violazione di domicilio, che può essere atto preparatorio di reati più gravi (furto, rapina, lesioni, omicidio ecc.). Se chi entra in una casa non commette poi altri reati, potrà essere responsabile soltanto per la violazione di domicilio, se questa è perseguibile.
- 3. Atti di inizio (atti di esecuzione):
Atti di inizio: sono punibili. Gli atti che costituiscono l'inizio dell'esecuzione sono inequivocabili, ossia hanno un solo significato in quanto manifestano direttamente la commissione del reato. Ad esempio: prendere il veleno e prepararlo per somministrarlo alla vittima è un atto d'inizio; collocare la scala e iniziare a salire per entrare in casa altrui è un altro atto d'inizio della esecuzione.
Delitto tentato
L'articolo 80 del codice penale, nella sua intestazione, recita: "Sono altresì punibili il delitto tentato e il reato frustrato". Il reato è punito non solo quando si consuma, ma anche quando viene tentato o frustrato. Nel caso di reato consumato la punibilità sussiste per intero; nel tentativo o nella frustrazione la punibilità è attenuata secondo le disposizioni di legge.
Nel primo comma dello stesso articolo il codice penale fornisce il concetto di tentativo come segue: "Si ha delitto tentato quando, con l'intento di commettere il delitto, qualcuno ha iniziato la sua esecuzione con i mezzi idonei e non ha raggiunto il risultato necessario per la consumazione per cause indipendenti dalla sua volontà."
Elementi del reato tentato
ELEMENTI DEL REATO TENTATO:
- È necessario che la persona abbia l'intento di commettere un reato (dolo).
- È necessario che l'agente inizi l'esecuzione con i mezzi adeguati, ossia con mezzi idonei a produrre il risultato criminoso.
- È necessario che l'agente non abbia portato a termine tutto ciò che è necessario per la consumazione per cause indipendenti dalla sua volontà (elemento che distingue il tentativo frustrato).
Esempio: "A" intende uccidere "B"; dispone di una pistola carica, mira e tenta di sparare contro "B", ma interviene "C" che gli impedisce di premere il grilletto. Si è in presenza di tentato omicidio: i tre requisiti sono soddisfatti.
Tentativo abbandonato, tentativo qualificato, tentativo ostacolato
Tentativo impedito (ostacolato): è il tentativo propriamente detto, quello già descritto, chiamato tentativo ostacolato o semplicemente tentato.
Tentativo abbandonato (ritiro)
Il tentativo abbandonato è disciplinato dall'articolo 81 del codice penale che stabilisce: "Se l'agente rinuncia volontariamente a proseguire nel tentativo, è punibile solo per gli atti già compiuti se questi costituiscono di per sé uno o più reati".
Si parla di abbandono quando l'agente desiste volontariamente e spontaneamente dal proseguire il tentativo iniziale e gli atti preparatori compiuti fino al momento del ritiro volontario non costituiscono, di per sé, reati autonomi.
Esempi: preparare del veleno con l'intenzione di somministrarlo alla vittima ma pentirsene e non somministrarlo; collocare la scala e iniziare a salire per entrare in un'abitazione e poi desistere e rimettere la scala al suo posto.
Tentativo qualificato
Secondo l'articolo 81 del codice penale, se l'agente rinuncia volontariamente a continuare il tentativo, è punibile soltanto quando gli atti compiuti costituiscono di per sé uno o più altri reati.
Non si parla di tentativo qualificato quando l'agente desiste volontariamente dalla commissione del reato che intendeva compiere, purché gli atti preparatori precedenti non costituiscano reati autonomi. Nel caso in cui gli atti preparatori costituiscano reati previsti e punibili dal codice penale, l'agente sarà comunque penalmente responsabile per tali atti preparatori e non rientrerà nell'istituto dell'abbandono impunito.
Esempio: una persona intende commettere una rapina; per realizzare il suo proposito entra nell'abitazione di un terzo (violazione di domicilio). Dopo essere entrata, desiste spontaneamente dalla rapina. In questo caso, relativamente al reato di rapina, si è verificato l'abbandono volontario e quindi non vi è responsabilità per la rapina; tuttavia, per l'atto preparatorio consistente nella violazione di domicilio l'agente può essere punito se tale condotta è prevista come reato.
Altro esempio: una persona intende commettere una rapina e detiene illegalmente un'arma; entra nell'abitazione di un altro senza consenso e poi desiste spontaneamente. In questo caso l'abbandono della rapina non esclude la responsabilità per la detenzione illegale dell'arma e per la violazione di domicilio, atti preparatori che sono reati autonomi e punibili.
Reato frustrato
REATO FRUSTRATO:
L'ultimo comma dell'articolo 80 del codice penale definisce il reato frustrato: "Si ha reato frustrato quando qualcuno ha fatto, con lo scopo di commettere un reato, tutto ciò che è necessario per compierlo e tuttavia non è riuscito a conseguirlo per circostanze indipendenti dalla sua volontà."
Elementi del reato frustrato
Gli elementi costitutivi del reato frustrato sono tre:
- La persona ha l'intenzione di porre in essere il reato (dolo).
- L'agente ha utilizzato mezzi idonei, con l'intenzione di commettere il reato.
- L'agente ha fatto tutto il necessario per la consumazione del reato, ma il risultato non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà.
Esempio di reato frustrato: "A" intende uccidere "B"; dispone di una pistola carica e spara verso "B", ma il proiettile non colpisce la vittima (si perde nel vuoto) o la ferisce senza ucciderla. Pur avendo adottato tutti i mezzi necessari, il risultato morte non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
Pena nel caso di tentativo e reato frustrato
L'articolo 82 del codice penale dispone: "Nel reato frustrato la pena sarà diminuita di un terzo di quella che dovrebbe essere inflitta per il reato consumato, in considerazione di tutte le circostanze; nel tentativo la pena sarà diminuita da metà a due terzi, salvo in ogni caso un regime speciale."
Si osserva che il tentativo comporta in genere una riduzione della pena più ampia rispetto alla frustrazione del reato.
È inoltre importante sottolineare che il tentativo e la frustrazione del reato presuppongono il dolo: non possono essere configurati in reati colposi o negligenti.
Differenze tra tentativo e reato frustrato
Tra il tentativo di reato e il reato frustrato emergono due differenze principali:
- Nel tentativo l'agente ha iniziato l'esecuzione del delitto ma non ha compiuto tutto il necessario per la consumazione per cause indipendenti dalla sua volontà; nel reato frustrato, invece, l'agente ha compiuto tutto il necessario per consumare il reato, ma il risultato non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà.
- Quanto alla pena: nel delitto tentato la pena è diminuita di metà fino a due terzi; nel reato frustrato la pena è diminuita di un terzo.
Come si può osservare, la riduzione della pena nel tentativo è generalmente più ampia rispetto a quella del reato frustrato.
Delitto impossibile
Delitto impossibile:
Il delitto impossibile si verifica quando l'agente intende commettere un reato ma non può consumarlo per una delle due ragioni seguenti:
- Perché non utilizza mezzi idonei a produrre il risultato desiderato.
- Perché manca l'oggetto materiale del reato.
Esempio primo caso: l'agente intende uccidere una persona somministrandole un veleno, ma per errore le dà dello zucchero. I mezzi impiegati non sono adeguati.
Esempio secondo caso: "B" è già morto e "A", credendo che "B" sia ancora vivo, gli spara con l'intenzione di ucciderlo. In questo caso manca l'oggetto del reato, perché per uccidere qualcuno questi deve essere vivo. Altro esempio: provocare un aborto su una donna che non è incinta: manca l'oggetto del reato. In tali ipotesi si parla di delitto impossibile o inidoneo.
Ci si chiede se punire chi commette il delitto impossibile. Esistono due teorie al riguardo:
- Teoria oggettiva: sostiene che il delitto impossibile debba essere assolutamente impunito, perché manca un danno o un pericolo concreto rilevante per il diritto penale.
- Teoria soggettiva: pone l'accento sul pericolo connesso all'intenzione e alla pericolosità del soggetto; secondo questa teoria il delitto impossibile dovrebbe comunque comportare responsabilità penale, sebbene con una pena ridotta.
La teoria accolta in Venezuela è la teoria oggettiva, in quanto ritiene che non vi sia danno né pericolo concreto da sanzionare.
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