Determinazione della Pena nel Diritto Penale: Livelli, Attenuanti e Aggravanti
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Regole per la Quantificazione della Sanzione Penale
A) Riduzione della Pena per Tentativo e Partecipazione
1. Forme Imperfette di Esecuzione (Tentativo)
Le forme imperfette di esecuzione comportano l'applicazione di una pena inferiore di due gradi rispetto a quella prevista per il reato consumato (art. 62 c.p.). La scelta tra la riduzione di un grado o di due gradi deve essere effettuata "in relazione al pericolo insito nel tentativo e al grado di attuazione raggiunto", facendo riferimento alla distinzione tra tentativo finito (frustrato) e non finito, a seconda che il soggetto abbia posto in essere tutti o solo in parte gli atti esecutivi (art. 16, comma 1). Il Codice Penale non impone che la pena per i due tipi di tentativo debba essere necessariamente diversa, lasciando ai giudici la discrezionalità nel decidere l'entità della diminuzione.
2. Partecipazione (Concorso di Persone)
Ai concorrenti nel reato o nei tentativi di reato si applica la pena base prevista per gli autori del fatto, diminuita secondo i criteri stabiliti dalla legge (art. 63 c.p.). Questa norma esprime il principio di natura accidentale della partecipazione, per cui la sanzione accessoria prevista per l'autore si estende al compartecipe, e ciò comporta una diminuzione cumulativa della pena nel caso in cui il compartecipe abbia agito in forma tentata: se la pena dell'autore viene diminuita in base al grado di esecuzione raggiunto, quella del compartecipe viene stabilita in relazione ad essa e ulteriormente ridotta in base al grado della sua partecipazione.
3. Concorso di Causa di Non Imputabilità Incompleta (Art. 21, comma 1)
L'art. 68 c.p. prevede l'applicazione della pena diminuita di uno o due gradi in caso di difesa incompleta, fornendo i criteri per tale decisione ("il numero e la portata degli obblighi omessi o...") per assistere i giudici nella scelta tra la riduzione di un grado o di due.
4. Casi Particolari di Presenza di Attenuanti e Aggravanti
La presenza di circostanze che escludono o attenuano la punibilità o che aggravano la pena complica le regole di commisurazione, con una chiara tendenza aggravatoria, anche se la presenza di fattori attenuanti senza aggravanti porta a una riduzione della pena di uno o due gradi (art. 66, comma 1, n. 2). Si evidenzia un trattamento differenziato per i casi in cui concorrono più di due aggravanti e la recidiva, possibilità che abilita la Corte a comminare una pena inferiore, potendo superare la pena prevista per il reato tipico. Questi casi implicano una modifica della pena astratta, ovvero la scelta del grado di pena.
B) Aumento o Diminuzione della Pena di un Grado
L'aumento della pena di un grado si concretizza in una nuova forbice edittale con i seguenti limiti: il minimo della nuova pena è il limite massimo della pena di partenza più un giorno, mentre il massimo è il limite superiore della pena di partenza aumentato della metà (art. 70, comma 1, n. 1 a).
La diminuzione della pena di un grado avviene in modo analogo: si prende il minimo della pena di partenza e si sottrae la sua metà, ottenendo così il limite inferiore della pena di qualità inferiore. Il massimo della nuova pena è il minimo di partenza ridotto di un giorno (art. 70, comma 1, n. 2 a).
Esempio: Per il reato di omicidio, la cui pena base è da 10 a 15 anni, la pena diminuita di un grado è da 5 anni a 9 anni e 364 giorni (per far sì che il massimo della pena inferiore non coincida con il minimo della pena superiore, la differenza è di 1 giorno tra il massimo della pena inferiore e il minimo della pena superiore).
L'art. 70, comma 3, prevede norme speciali per i casi in cui la determinazione della pena superiore eccede i limiti massimi stabiliti in via generale per ogni pena nella definizione generale dei reati (es. reclusione, art. 36). La pena superiore in questi casi sarà la stessa, ma con clausole che ne estendono la durata, ad esempio la pena detentiva massima di 20 anni di reclusione può essere estesa fino a 30 anni.
Se l'applicazione delle norme di determinazione qualitativa porta al superamento del limite inferiore della pena in questione, l'art. 71 consente al giudice di applicare il limite che la sanzione conseguente consente, e se si tratta di pena detentiva inferiore a tre mesi, per evitare che essa venga sostituita ai sensi delle disposizioni degli artt. 88 e seguenti o che possa essere sospesa condizionalmente.
3. Determinazione Specifica della Pena
Data l'entità della pena base secondo i criteri pertinenti, si procede a stabilire, entro limiti precisi, l'ammontare della sanzione (estensione) da infliggere. In questo processo, il Codice Penale fornisce un insieme di regole basate sulla considerazione delle circostanze attenuanti e aggravanti concorrenti (NON c'è libertà per il legislatore, come disciplinato dal C.P.).
Il concorso di circostanze modificative della responsabilità impone al giudice di spostarsi, per legge, di una sola metà (superiore o inferiore) della sanzione. La metà superiore o inferiore della pena, da non confondere con il grado inferiore e superiore, una volta determinata in base alle circostanze modificative, consente al giudice di infliggere la pena che ritiene più opportuna entro i limiti della pena.
Principi di Valutazione delle Circostanze
Questioni Generali di Stima delle Circostanze
- Comunicabilità delle circostanze: Riguarda i diversi soggetti coinvolti nel fatto, ai sensi dell'art. 65 (formalizza il principio di colpevolezza e personalità della pena).
- Non valutazione delle circostanze inerenti al reato: Divieto di doppia valutazione (diritto di concorso).
Regole di Applicazione della Pena in Relazione alle Circostanze Modificative della Responsabilità (Art. 66 c.p.)
1. Concorso di Circostanze Attenuanti
- Quando concorre una sola circostanza attenuante, il giudice non può superare la metà inferiore della pena stabilita per il reato (art. 66, comma 1, n. 1 a).
- Se concorrono più di una circostanza attenuante, o una di particolare rilevanza, si può arrivare alla pena diminuita di uno o due gradi (art. 66, comma 1, n. 2 a), escluse le attenuanti generiche che hanno regole speciali (solo per i casi di circostanze attenuanti).
2. Circostanze Aggravanti
- Se concorrono una o due circostanze aggravanti, il giudice deve imporre la pena nella metà superiore di quella stabilita dalla legge (art. 66, comma 1, n. 3 a). Questa regola si applica SOLO in presenza di aggravanti, poiché se concorrono attenuanti e aggravanti si applica la regola dell'art. 66, comma 1, n. 7.
- Se concorrono più di due circostanze aggravanti e nessuna attenuante o recidiva qualificata, il giudice può applicare la pena massima. Se non si avvale di tale facoltà, la sanzione è applicata nella metà superiore del quadro stabilito per il reato.
3. Concorso Comune di Circostanze Attenuanti e Aggravanti (Art. 66, comma 1, n. 7) - Compensazione Razionale
L'art. 66, comma 1, n. 7 è previsto per i casi di concorso tra attenuanti e aggravanti (quando non si applicano le regole 2 e 3, che riguardano solo attenuanti o solo aggravanti). In caso di concorso comune, il giudice deve "valutare razionalmente e compensare l'individualizzazione della pena", intendendo per compensazione razionale la considerazione dell'importanza di tali elementi, ma non limitata a una considerazione puramente numerica, e applicare, rispettivamente, la pena nel grado inferiore o nella metà superiore.
Il termine "qualificati" si riferisce ai fattori attenuanti e aggravanti speciali che hanno un impatto maggiore rispetto a quelli semplici (recidiva, ecc.) e che potrebbero rimanere dopo la compensazione razionale. Se, dopo la compensazione, fattori mitiganti e aggravanti si annullano reciprocamente, si procede come se concorressero le circostanze generiche e si applica la regola del n. 6 bis. Le circostanze modificative che possono essere compensate tra loro sono quelle di carattere generico (artt. 21, 22 e 23 C.P.). Pertanto, tale norma non incide sulle circostanze modificative specifiche di alcuni reati della parte speciale.