Direttiva 2004/38/CE: Circolazione e Soggiorno dei Cittadini UE

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Direttiva 2004/38/CE: Circolazione e Soggiorno dei Cittadini UE e dei Loro Familiari

La Direttiva 2004/38/CE disciplina il diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Questa direttiva modifica il regolamento CEE n. 1612/68 e abroga diverse direttive precedenti.

Oggetto della Direttiva

La direttiva stabilisce:

  • Le condizioni per l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari.
  • Il diritto di soggiorno permanente per i cittadini UE e i loro familiari.
  • Le limitazioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Diritto di Soggiorno Fino a Tre Mesi

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo massimo di tre mesi senza altre condizioni o formalità che il possesso di un documento d'identità o passaporto valido. Questo diritto si estende anche ai familiari non cittadini UE, purché in possesso di un passaporto valido e accompagnino o raggiungano il cittadino UE.

Diritto di Soggiorno per Oltre Tre Mesi

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi se:

  • È un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante;
  • Dispone, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante, e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
  • È iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante, per seguirvi a titolo principale un corso di studi, inclusa una formazione professionale, e dispone di un'assicurazione sanitaria completa e di risorse economiche sufficienti.

Libera Circolazione dei Lavoratori e il TFUE

La libera circolazione dei lavoratori è uno dei pilastri fondamentali della Comunità Europea, sancita dal Trattato di Roma del 1957 e ribadita nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare negli articoli da 45 a 48.

Principio di Non Discriminazione

Il TFUE sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri. Questo implica l'abolizione di qualsiasi ostacolo all'ingresso, al soggiorno e alla partenza dei lavoratori per cercare o accettare un'offerta di lavoro, nonché l'eliminazione di ogni discriminazione nelle condizioni di lavoro.

Ricongiungimento Familiare

Il diritto comunitario si applica, indipendentemente dalla nazionalità, a:

  • Coniuge del lavoratore.
  • Partner (in riferimento ai regolamenti statali per l'accettazione di "partnership").
  • Discendenti del lavoratore (minori di 21 anni o a carico, anche se maggiori).
  • Ascendenti del lavoratore o del coniuge/partner, che siano a loro carico.

Eccezioni alla Libera Circolazione

Esistono alcune eccezioni alla libera circolazione:

  1. Offerte di lavoro nel settore pubblico: Possono essere esclusi i ruoli che implicano prestazioni amministrative o di lavoro con funzioni decisionali nella pubblica amministrazione, o compiti specifici e significativi legati alla sovranità dello Stato (interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
  2. Motivi di ordine pubblico, sanità pubblica e sicurezza.

Status dei Cittadini di Paesi Terzi

I cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente e continuativamente per cinque anni in uno Stato membro possono ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. È richiesta la dimostrazione di risorse economiche adeguate ("risorse stabili e regolari, non inferiori all'importo soglia sotto la quale l'assistenza sociale può essere concessa nello Stato membro in questione") e di un'assicurazione sanitaria.

Parità di Trattamento

Vige la regola generale della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare l'accesso a lavori che comportino l'esercizio di pubblici poteri e possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda le "prestazioni di base" di assistenza sociale e protezione sociale.

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