Direttiva 2008/104/CE: Regolamentazione e Tutela del Lavoro Temporaneo in Europa

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Direttiva 2008/104/CE sul Lavoro Temporaneo: Ambito e Principi

Studio della Direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008.

Ambito di Applicazione

1. Applicazione ai Lavoratori

La Direttiva si applica ai lavoratori con un contratto o un rapporto di lavoro con un'Agenzia di Lavoro Temporaneo (ETT), i quali sono messi a disposizione delle imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione di queste ultime.

2. Applicazione alle Imprese

Si applica alle aziende private, siano esse ETT o imprese utilizzatrici, che esercitano attività economiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno a scopo di lucro.

3. Applicazione Pubblica (Eccezioni)

Dopo la consultazione con le parti sociali, gli Stati membri possono decidere di non applicare la Direttiva ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma pubblico specifico o sostenuto da enti pubblici, riguardante la formazione, l'inserimento e la riqualificazione professionale.

Obiettivi della Direttiva

La Direttiva mira a:

  • Garantire la tutela dei lavoratori temporanei impiegati dalle agenzie di lavoro temporaneo.
  • Migliorare la qualità del lavoro tramite ETT.
  • Garantire il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori delle agenzie di lavoro temporaneo.
  • Riconoscere le ETT come datori di lavoro.

Essa tiene conto della necessità di stabilire un quadro appropriato per l'uso delle ETT nell'assegnazione dei lavoratori, al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

Definizioni Chiave

  1. Lavoratore: Ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come un lavoratore in base al diritto nazionale del lavoro.
  2. ETT (Agenzia di Lavoro Temporaneo): Qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un contratto o rapporto di lavoro con i lavoratori ai sensi del diritto nazionale, al fine di destinarli a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto la direzione e il controllo di queste.
  3. Lavoratore Temporaneo per un'Agenzia Interinale: Qualsiasi lavoratore che stipula un contratto di lavoro o stabilisce un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, affidato alla missione di lavorare temporaneamente in una società utilizzatrice sotto il controllo e la direzione di quest'ultima.
  4. Impresa Utilizzatrice: Qualsiasi persona giuridica o fisica cui e sotto il controllo e la direzione di cui opera temporaneamente un lavoratore ceduto da un'agenzia interinale.
  5. Missione: Il periodo durante il quale il lavoratore temporaneo di un'agenzia interinale è assegnato a lavorare sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.
  6. Base di Lavoro e di Occupazione: Quelli stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, dai contratti collettivi e da altre disposizioni generali vincolanti in vigore nell'impresa utilizzatrice relative a:
    • La durata del giorno, ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e le ferie pagate.
    • Il risarcimento.

Disposizioni Generali

Diritto Nazionale e Risarcimento

La Direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione del risarcimento, del contratto di lavoro o del lavoratore.

Esclusioni Limitate

Gli Stati membri non possono escludere dal campo di applicazione della Direttiva i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro esclusivamente sulla base del fatto che si tratti di lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto a termine o che hanno un contratto o un rapporto di lavoro con un ETT.

Revisione di Divieti o Restrizioni

Giustificazione delle Restrizioni

Le restrizioni o i divieti sull'uso dei lavoratori interinali da agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto per ragioni di interesse generale relative principalmente a:

  • La tutela dei lavoratori temporanei da parte delle agenzie di lavoro interinale.
  • Le esigenze di salute e sicurezza sul lavoro.
  • La necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato del lavoro e prevenire eventuali abusi.

Processo di Revisione

Entro il 5 dicembre 2011, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, in conformità con la legislazione nazionale, i contratti collettivi e le prassi, devono riesaminare le restrizioni o i divieti sul ricorso ai lavoratori temporanei per verificare se questi siano giustificati per i motivi indicati al paragrafo 1.

Se tali restrizioni o divieti sono stabiliti in contratti collettivi, le parti sociali che hanno negoziato l'accordo in questione possono effettuare la revisione.

I paragrafi precedenti sono fatti salvi dalle disposizioni nazionali in materia di registrazione, autorizzazione, certificazione e garanzia.

Voci correlate: